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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 39059/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25260/2025 -Udienza del 05 novembre 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 56-640, 61 n. 7 cod. pen. (capo A); artt. 494, 61 n.2 cod. pen. (capo B); artt.81 cpv., 477-482, 61 n.2 cod. pen. (capo B); artt. 495 cod. pen. (capo D); Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge per omessa declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di contraffazione della tessera sanitaria e della carta di identità, in conseguenza di un erroneo calcolo della data di commissione del fatto — è manifestamente infondato in quanto il ricorso si fonda su un ragionamento presuntivo. [OSCURATO:PERSONA] che il ragionamento del ricorrente è presuntivo perché ipotizza che i documenti falsi (la tessera sanitaria n. 80380000111241540012 e la carta di identità) siano stati formati alla data di emissione (calcolata a ritroso da quella di scadenza), mentre la completa falsità di essi impedisce di dar seguito ad un ragionamento di tal fatta e di sostenere che, quindi, vi sia un riferimento temporale preciso cui ancorare il calcolo della prescrizione.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 05 novembre 2025 Il consigliew estensore -F5'r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/04/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 25260/2025 -Udienza del 05 novembre 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 110, 56-640, 61 n. 7 cod. pen. (capo A); artt. 494, 61 n.2 cod. pen. (capo B); artt.81 cpv., 477-482, 61 n.2 cod. pen. (capo B); artt. 495 cod. pen. (capo D); Rilevato che l'unico motivo di ricorso — che deduce violazione di legge per omessa declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato di contraffazione della tessera sanitaria e della carta di identità, in conseguenza di un erroneo calcolo della data di commissione del fatto — è manifestamente infondato in quanto il ricorso si fonda su un ragionamento presuntivo. [OSCURATO:PERSONA] che il ragionamento del ricorrente è presuntivo perché ipotizza che i documenti falsi (la tessera sanitaria n. 80380000111241540012 e la carta di identità) siano stati formati alla data di emissione (calcolata a ritroso da quella di scadenza), mentre la completa falsità di essi impedisce di dar seguito ad un ragionamento di tal fatta e di sostenere che, quindi, vi sia un riferimento temporale preciso cui ancorare il calcolo della prescrizione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 05 novembre 2025 Il consigliew estensore -F5'r
Sentenza Cassazione n. 39059/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris