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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 29 gennaio 2025

Cassazione n. 07988/2025

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nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](Argentina) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di ALESSANDRIA Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria in data 29 gennaio 2025,a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoperla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso ; letta la memoria in data 29 gennaio 2025, con la quale il difensore dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o, comunque, per il rigetto dello stesso, con ogni conseguente statuizione di legge e con condanna del ricorrente al risarcimento delle spese di lite in favore del resistente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Alessandria ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato, ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di archiviazione in data 26 settembre 2023 , emesso d a l Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale nel procedimento RG.NR. 3083-2022 a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata ed altro.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'abnormità dell’indicata ordinanza.

E’ dedotto che il Tribunale, negando al deducente ogni possibilità di interloquire sulle determinazioni assunte dall’Ufficio del Pubblico Ministero, gli avrebbe impedito di far valere i diritti discendenti dalla propria qualità di «avente diritto economico della società acquirente della [OSCURATO:PERSONA].»e ciò avrebbe determinato un’irrimediabile stasi del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari è ammesso reclamo al Tribunale, ai sensi dell’art. 410-biscod. proc. pen., unicamente per far valere le nullità indicate nei primi due commi della norma citata.

L’ordinanza con cui il Tribunale decide, ex art. 410-biscod. proc. pen., sul reclamo è, per espressa indicazione legislativa (comma 3 del predetto articolo), non impugnabile (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875).

Eventuali violazioni di legge che abbiano comportato una scorretta integrazione del contraddittorio sono rilevabili attraverso la richiesta di revoca della decisione (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433; conf.

Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Rv. 281693), da chiedere al medesimo giudice che l'ha emessa.

2. Tanto ribadito quanto alla disciplina dell’istituto che viene in rilievo nel caso di specie, deve rilevarsi che la decisione sul proposto reclamo non presenta neppure alcun profilo di abnormità.

2.1. L'atto abnorme è, infatti,quell'atto che, essendo frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile, deve poter essere impugnato per cassazione proprio perché si tratta di atto del tutto estraneo agli schemi legali e che comporta una stasi del procedimento altrimenti non emendabile (Sez.

U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri,in motivazione).

Resta escluso che possa invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti, cioè,soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi, perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.(Sez.

U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti,in motivazione).2.2.

Il provvedimento impugnatonon esibisce, peraltro, neppure profili di illegittimità: la figura dell’«avente diritto economico» è, infatti, estranea all’ordinamento nazionale, di talché Carosiello non poteva giovarsene per pretendere la notifica della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero e del successivo decreto di archiviazione nell’ambito del procedimento RG.

NR. 3083-2022.In ogni caso, e solo per completezza, va dato atto che, quand’anche fossero venuti in rilievo fatti di bancarotta fraudolenta,il ricorrente non avrebbe avuto titolo a ricevere, in forza della predetta qualità,alcun avviso della richiesta di archiviazione, posto che, in tema di bancarotta fraudolenta, parte offesa è la generalità dei creditori rappresentata dal curatore (Sez. 5, n. 23647 del 11/04/2016, Rv. 267043),

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nulla è dovuto per le spese sostenute dall’indagato resistente [OSCURATO:PERSONA] per la difesa nel presente giudizio, non trovando applicazionenella fase procedimentale la disposizione di cui all’art. 592, ultimo comma, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] parte offesa nel procedimento c/ [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA](Argentina) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del TRIBUNALE di ALESSANDRIA Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria in data 29 gennaio 2025,a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusoperla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso ; letta la memoria in data 29 gennaio 2025, con la quale il difensore dell’indagato [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso o, comunque, per il rigetto dello stesso, con ogni conseguente statuizione di legge e con condanna del ricorrente al risarcimento delle spese di lite in favore del resistente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Alessandria ha dichiarato inammissibile il reclamo presentato, ai sensi dell'art. 410-bis, comma 3, cod. proc. pen., da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di archiviazione in data 26 settembre 2023 , emesso d a l Giudice per le indagini preliminari di quel Tribunale nel procedimento RG.NR. 3083-2022 a carico di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata ed altro. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] eccepisce l'abnormità dell’indicata ordinanza. E’ dedotto che il Tribunale, negando al deducente ogni possibilità di interloquire sulle determinazioni assunte dall’Ufficio del Pubblico Ministero, gli avrebbe impedito di far valere i diritti discendenti dalla propria qualità di «avente diritto economico della società acquirente della [OSCURATO:PERSONA].»e ciò avrebbe determinato un’irrimediabile stasi del procedimento. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Avverso il decreto di archiviazione emesso dal Giudice per le indagini preliminari è ammesso reclamo al Tribunale, ai sensi dell’art. 410-biscod. proc. pen., unicamente per far valere le nullità indicate nei primi due commi della norma citata. L’ordinanza con cui il Tribunale decide, ex art. 410-biscod. proc. pen., sul reclamo è, per espressa indicazione legislativa (comma 3 del predetto articolo), non impugnabile (Sez. 5, n. 40127 del 09/07/2018, Rv. 273875). Eventuali violazioni di legge che abbiano comportato una scorretta integrazione del contraddittorio sono rilevabili attraverso la richiesta di revoca della decisione (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Rv. 277433; conf. Sez. 6, n. 27695 del 20/05/2021, Rv. 281693), da chiedere al medesimo giudice che l'ha emessa. 2. Tanto ribadito quanto alla disciplina dell’istituto che viene in rilievo nel caso di specie, deve rilevarsi che la decisione sul proposto reclamo non presenta neppure alcun profilo di abnormità. 2.1. L'atto abnorme è, infatti,quell'atto che, essendo frutto di sviamento di potere e fonte di un pregiudizio altrimenti insanabile, deve poter essere impugnato per cassazione proprio perché si tratta di atto del tutto estraneo agli schemi legali e che comporta una stasi del procedimento altrimenti non emendabile (Sez. U, n. 20569 del 18/01/2018, Ksouri,in motivazione). Resta escluso che possa invocarsi la categoria dell'abnormità per giustificare la ricorribilità immediata per cassazione di atti illegittimi, affetti, cioè,soltanto da nullità o comunque sgraditi e non condivisi, perché tanto si tradurrebbe nella non consentita elusione del regime di tassatività dei casi di impugnazione e dei mezzi esperibili, stabilito dall'art. 568, comma 1, cod. proc. pen.(Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, Boniotti,in motivazione).2.2. Il provvedimento impugnatonon esibisce, peraltro, neppure profili di illegittimità: la figura dell’«avente diritto economico» è, infatti, estranea all’ordinamento nazionale, di talché Carosiello non poteva giovarsene per pretendere la notifica della richiesta di archiviazione formulata dal Pubblico Ministero e del successivo decreto di archiviazione nell’ambito del procedimento RG. NR. 3083-2022.In ogni caso, e solo per completezza, va dato atto che, quand’anche fossero venuti in rilievo fatti di bancarotta fraudolenta,il ricorrente non avrebbe avuto titolo a ricevere, in forza della predetta qualità,alcun avviso della richiesta di archiviazione, posto che, in tema di bancarotta fraudolenta, parte offesa è la generalità dei creditori rappresentata dal curatore (Sez. 5, n. 23647 del 11/04/2016, Rv. 267043), 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguela condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Nulla è dovuto per le spese sostenute dall’indagato resistente [OSCURATO:PERSONA] per la difesa nel presente giudizio, non trovando applicazionenella fase procedimentale la disposizione di cui all’art. 592, ultimo comma, cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am
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