CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 26846/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; i [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del 26 ottobre 2021 del Tribunale di Imperia che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di tentata violenza privata, minaccia grave e per la contravvenzione di cui all'art. 4 della legge n. 110 del 1975 e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - che il motivo del ricorso dell'imputato è manifestamente infondato, atteso che nella sentenza di primo grado vengono indicati gli aumenti di pena applicati in continuazione per ciascun reato e la Corte di appello ha indicato le ragioni per le quali essi appaiono congrui; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il