CassazionedecretoSezione 5Decisione del 17 febbraio 2023
Cassazione n. 06268/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso nr. RG. 11887-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura estesa in calce al ricorso -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura speciale estesa in calce al controricorso -controricorrente – avverso la sentenza n. 6977/2018 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2023 —tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio— dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] DELL'[OSCURATO:PERSONA] la Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettava l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia n. 11947/2016 della Commissione tributaria provinciale di Roma in rigetto del ricorso della contribuente avverso avviso di accertamento ICI, annualità 2009, in relazione a due unità immobiliari di sua proprietà; avverso la pronuncia della Commissione tributaria regionale la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria; [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. preliminarmente deve essere disattesa l'eccezione di non autosufficienza del ricorso per violazione degli artt. 366, primo comma, cod. proc. civ., posto che a differenza di quanto si sostiene nel controricorso la sentenza è stata sottoposta a specifica impugnazione nel rispetto dell'art. 366, primo comma, cod. proc. civ. ed avendo la ricorrente corredato l'atto degli elementi essenziali, descrittivi tanto della vicenda fattuale, quanto della vicenda processuale (pagg. 3-8 del ricorso), volti a riassumere ed illustrare le ragioni ed i presupposti della pretesa tributaria, con la conseguenza che il ricorso per cassazione si palesa adeguato a consentire alla Corte di comprendere le censure prospettate fornendo una conoscenza del fatto , sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione, oggetto dei motivi di ricorso di seguito illustrati; 1.2. quanto alla violazione dell'art. 360-bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ., per l'omessa allegazione di elementi atti a mutare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, a parte la genericità dell’eccezione, le argomentazioni della sentenza, per quanto sarà appresso chiarito, invocano principi di diritto solo apparentemente conformi agli orientamenti interpretativi della giurisprudenza di questa Corte; 2.1 con il primo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per vizio di extrapetizione e per violazione dell’art. 111, secondo comma, Cost. e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia fondato la sua decisione sulla mancanza di prova che entrambe le unità immobiliari, contigue, fossero destinate ad abitazione principale della contribuente, nonostante fosse invece pacifica tra le parti tale questione; 2.2. con il secondo motivo la ricorrente deduce, ex art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., nullità della sentenza per omessa pronuncia e per violazione dell’art. 58, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 111, secondo comma, Cost. e lamenta che la Commissione tributaria regionale abbia omesso di motivare in merito alle doglianze dell’appellante circa «l’omessa valutazione delle prove offerte» relativamente all’utilizzo degli immobili come abitazione principale tramite documentazione attestante l’intervenuta unificazione dei due immobili mediante sanatoria edilizia, e relativa agli accertamenti TARI emessi dal 2006 in avanti, alle utenze ENI per l’annualità 2009, all’attestazione dell’amministratore del Condominio degli immobili in oggetto, ai certificati anagrafici dei familiari della ricorrente e dell’assistente domiciliare a loro servizio ed alla verifica catastale dell’Agenzia delle entrate; 2.3. con il terzo motivo la ricorrente denuncia, ex art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato che l’agevolazione fiscale spettava solo a decorrere dalla data (dicembre 2010) di presentazione dell’istanza di variazione catastale di unificazione dei due immobili; 3.1. con riguardo al primo motivo di ricorso — previa riqualificazione della censura quale violazione di norme di diritto, ed anche a prescindere dall’errato riferimento all’art. 112 cod. proc. civ., in luogo dell’art. 115 cod. proc. civ. in merito alla violazione del principio di non contestazione — va evidenziato che nelle censure di appello (trascritte in ricorso) l'appellante si è limitata a denunciare l'erroneità della pronuncia del giudice di prime cure laddove era stata omessa la valutazione del fatto che «l’unificazione “materiale” delle due unità catastali era “di fatto” avvenuta ... prima della presentazione al Comune di Roma, in data 17.12.2010, dell’istanza di definizione in sanatoria edilizia», dando atto, altresì, di aver prodotto, in grado di appello, ulteriore documentazione in merito all’utilizzo di entrambe le unità immobiliari come abitazione principale; 3.2. non è stato in alcun modo dedotto che nel giudizio di primo grado, a seguito della costituzione della parte resistente, la ricorrente abbia argomentato, nella memoria di replica depositata in tale grado, circa la mancata contestazione della suddetta circostanza, essendosi limitata acontestare l’eccezione di [OSCURATO:PERSONA] riguardo l’irrilevanza, ai fini della richiesta agevolazione, dell’unificazione catastale dei due immobili in data successiva all’annualità d’imposta in oggetto (cfr. pagg. 6-7 ricorso); 3.3. la ricorrente non ha, dunque, affatto assunto di aver eccepito, in primo grado, o in appello, la «non contestazione dei fatti» ritenuti non provati dai Giudici del merito (avendo al contrario prodotto, in appello, documentazione rivolta a provare ulteriormente i fatti che nel ricorso in cassazione assume, per la prima volta, «non contestati»), dovendo ritenersi emersa tacitamente una convergente contestazione del fatto stesso, con la conseguente necessità del relativo accertamento, avendo, invero, la parte interessata a far valere la non contestazione, l'onere di dedurla prima che abbia ingresso il mezzo istruttorio disposto per l'accertamento del fatto non contestato (cfr. Cass. 20/09/2005, n. 18503; conf. Cass. 4/10/2016, n. 25606 in motiv.); 3.4. è opportuno, comunque, evidenziare, come già precisato da questa Corte (cfr. Cass. 6 febbraio 2015, n. 2196) che la non contestazione, assurta dopo la novellazione dell'art. 115 cod. proc. civ., a principio generale del processo, e come tale suscettibile di essere applicato anche nel giudizio tributario, seppure al netto della specificità dettata dalla non disponibilità dei diritti controversi nel processo de quo, concerne esclusivamente il piano (probatorio) dell'acquisizione del fatto non contestato, ove il giudice non sia in grado di escluderne l'esistenza in base alle risultanze ritualmente assunte nel processo; 3.5. inoltre, va altresì considerato che il principio di non contestazione, applicabile anche al processo tributario, trova qui in ogni caso un limite strutturale insito nel fatto che l'avviso di accertamento (o di rettifica) non è l'atto introduttivo del processo quanto piuttosto l'oggetto (immediato), per lo meno nei casi in cui venga in questione la pretesa fiscale in esso riportata, sicché la cognizione del giudice è limitata dai profili che siano stati contestati col ricorso, e anche laddove, in base all'art. 23 del d.lgs. n. 546/1992, l'attenzione sia rivolta (come nella specie) alle difese dell'amministrazione pubblica resistente, e si intenda sottolineare che la parte resistente deve all'atto della costituzione in giudizio esporre «le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente», indicando «le prove di cui intende valersi» e proponendo «altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio», non per questo può trascurarsi che l'amministrazione fonda la pretesa su un atto preesistente al processo, nel quale i fatti costitutivi sono stati già allegati in modo ovviamente difforme da quanto dal contribuenteritenuto; 3.6. ne consegue che l'onere di completezza della linea di difesa, che in concreto si desume dal suddetto art. 23, per quanto interpretato in coerenza col principio di non contestazione desumibile dall'art. 115 cod. proc. civ., non può essere considerato come base per affermare esistente, in capo all'amministrazione, un onere aggiuntivo di allegazione rispetto a quanto già dedotto nell'atto impositivo, sicché, in definitiva, con riferimento alla fattispecie, è nell'atto impositivo che va ricondotta l'affermazione, da parte del Comune, del mancato utilizzo di entrambe le unità immobiliari quale unica abitazione principale, ed anche un’eventuale mancata, specifica, presa di posizione dell’ente impositore sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva svolti dal contribuente non equivale ad ammissione dei fatti posti a fondamento di essi; 3.7. la censura va quindi disattesa; 4.1. il secondo motivo di ricorso va accolto; 4.2. la ricorrente prospetta di dimorare in unico appartamento, adibito ad abitazione principale, che catastalmente si compone di due subalterni, il che costituirebbe presupposto per l’esenzione dal pagamento dell’imposta in questione; 4.3. va premesso, come già affermato da questa Corte (cfr. Cass.26/3/2019, n. 17015) che, secondo l’art. 6, comma 3,del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (nel testo «sostituito» dallaL. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 3, comma 53), «l'imposta» comunale sugli immobili (ICI) «è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente», e l'art. 5, comma 1, dello stesso d.lgs., considera «base imponibile» il «valore degli immobili» soggetti all'imposta, inteso (comma 2), come «valore» dei fabbricati iscritti in catasto, «quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto .. i moltiplicatori» di cui ald.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2; 4.4. in forza dello stesso art. 6, comma 2, poi, «l'aliquota ... può essere diversificata ..., con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro», e con questa norma il legislatore ha imposto al Comune di deliberare comunque un trattamento fiscale meno gravoso per l'«abitazione principale»; 4.5. l’art. 59, lett. e) deld.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, di poi, ha espressamente previsto la possibilità, per il Comune, di «considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela»; 4.6. con l'attuazione di questa previsione, ovviamente, debbono essere considerate «abitazioni principali» tutte quelle «concesse in uso gratuito a parenti»: tanto, all'evidenza, in via logica, mostra l'irrilevanza del collegamento, propugnato come necessario dal Comune, della nozione di abitazione principale (beneficiaria dell'esenzione) con quella di unica unità immobiliare catastale in quanto lo stesso soggetto passivo fruisce dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione previste per tutti i suoi immobili adibiti ad «abitazioni», siano «principali» ovvero da considerare tali perché concessi «in uso gratuito a parenti»; 4.7. il favore del legislatore per l'«abitazione principale», inoltre, si evince ulteriormente dall’art. 5-bis, comma 4,del d.l. 27 maggio 2005, n. 86 (convertito nellaL. 26 luglio 2005, n. 148), con il quale, al dich iarato «fine diincrementare la disponibilità di alloggi da destinare ad abitazione principale», si è concesso ai Comuni (alla «condizione» ivi prevista) la facoltà («possono») di «deliberare la riduzione, anche al di sotto del limite minimo previsto dalla legislazione vigente, delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili stabilite per gli immobili adibiti ad abitazione principale del proprietario»; 4.8. il concetto di «abitazione principale», quindi, non risulta necessariamente legato a quello di «unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio» (poi «catasto dei fabbricati») né, di conseguenza, limitato ad una sola unità come identificata catastalmente, ma viene in rilievo esclusivamente per la speciale considerazione, da parte del legislatore, dello specifico uso quale «abitazione principale» dell'immobile nel suo complesso; 4.9. in tale contesto normativo l'«accatastamento unitario» ritenuto dal Comune necessario per l'applicazione delle «agevolazioni tributarie riguardanti i tributi che qui occupano ICI ed IMU» si rivela mero escamotage fattuale, non rispettoso dell’evidenzi ata finalità legislativa di ridurre il carico fiscale sugli immobili adibiti ad «abitazione principale», confermata dalla previsione («a decorrere dall'anno 2008») dell'«esenzione» totale dell'imposta de qua sull'abitazione principale, disposta dald.l. 21 maggio 2008, n. 93, art. 1; 4.10. di conseguenza — essendo pienamente mutuabile la ratio che sorregge le statuizioni di questa Corte (cfr. Cass. 6/4/2017 n. 9030, Cass. 3/7/2014, n. 15198) in tema di agevolazioni c.d. per l'acquisto della «prima casa», previste dall’art. art. 1, comma 6 della legge 22 aprile 1982, n. 168 — mutandis mutandis deve affermarsi il principio secondo cui ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), il contemporaneo utilizzo di più di un’unità catastale come «abitazione principale» non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota prevista per l'«abitazione principale», sempre che (analogamente, per l'agevolazione «prima casa»,cfr. Cass. 22/1/1998, n.563) il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell'effettivo utilizzo ad «abitazione principale» dell'immobile complessivamente considerato, ferma restando, ovviamente, la spettanza della detrazione prevista dell'art. 8, comma 2, una sola volta per tutte le unità (cfr. Cass.12/2/2010, n. 3393); 4.11. ciò posto, va riqualificato in primo luogo il motivo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., avendo in realtà la ricorrente contestato l'omesso esame da parte della Commissione tributaria regionale circa la documentazione, prodotta in secondo grado (ritualmente indicata, illustrata ed allegata al ricorso in cassazione) attestante l’effettivo utilizzo di entrambi gli immobili come abitazione principale; 4.12. va, quindi, escluso che ricorra, nel caso in esame, un’ipotesi di inammissibilità per «doppia conforme», a termini del combinato disposto degli artt. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. e 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., posto che la documentazione che si assume pretermessa dalla Commissione tributaria regionale e quella che quest’ultima ha posto alla base del proprio convincimento risulta prodotta solo in tale grado di giudizio, cosicché risultano diverse le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello; 4.13. la documentazione menzionata dalla ricorrente (l’avviso di accertamento TARI relativo all’annualità 2006 emesso dall’ente locale con riferimento all’intera superficie costituita dai due immobili, le utenze ENI, le quietanze di pagamento delle spese condominiali per l’anno 2009, parimenti relative ad entrambi gli immobili) - trascritta in pa rte qua o illustrata nel ricorso in ossequio al principio di specificità ex art. 366 cod. proc. civ.-, rappresentava, dunque, dati materiali, ovvero fatti specifici relativi all’utilizzo ad abitazione principale degli immobili, uniti di fatto e successivamente unificati anche catastalmente con variazione effettuata nel dicembre 2010, con conferma della medesima categoria (A2) già assegnata ai suddetti immobili; 4.14.benché la parte contribuente avesse fondato su tali documenti il nucleo essenziale della propria difesa, le circostanze fattuali riguardanti le suddette risultanze documentali sono state del tutto trascurate dalla Commissione tributaria regionale, che su questi aspetti, indubbiamente decisivi della lite, non ha speso neanche una parola, limitandosi a menzionare la perizia di parte prodotta in primo grado e soffermandosi a valutare la sola circostanza della variazione catastale in fusione degli immobili, effettuata l’anno successivo a quello per cui era stata richiesta l’agevolazione, per trarne ingiustificatamente elemento di prova contrario alle difese della ricorrente; 4.15. il giudice di appello ha stilato, quindi, il proprio giudizio mostrando di prescindere totalmente dalle allegate circostanze fattuali, in tal modo privando il discorso motivazionale della necessaria unità argomentativa, che ne mina l'interna sostenibilità logica e lo espone al rilievo dei vizi denunciati; 5. il terzo motivo va respinto in quanto non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, atteso che la Commissione tributaria regionale afferma che la contribuente è venuta meno all’onus probandi, sulla stessa gravante, circa il contemporaneo utilizzo di più di una «unità catastale come abitazione principale», il che non avrebbe costituito «ostacolo all’applicazione ... dell’agevolazione» in oggetto, e la circostanza del successivo accatastamento unitario degli immobili nell’anno 2010 è stata unicamente valorizzata in riferimento al rilevato difetto probatorio; 6. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va accolto quanto al secondo motivo, respinti il primo ed il terzo motivo, con conseguente cassazione dell'impugnata sentenza e rinvio per nuovo esame alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, cui resta demandata anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, respinti il primo ed il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di