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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 23446/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 08/11/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 13/05/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen., con la recidiva infraquinquennale.

Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato posto che la contestata e applicata recidiva infraquinquennale non ha consentito la maturazione del periodo di prescrizione, slittando esso al 04/12/2023 (a far data dalla commissione del reato in data 04/09/2012); ritenuto che gli altri due motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto (rientrando secondo la difesa nell'ipotesi del c.d. reato impossibile), nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili poiché tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in ordine al compendio probatorio gravante sul prevenuto, fondato su plurimi elementi (mancanza di proprietà del veicolo Yamaha in capo all'imputato, disconoscimento del sinistro da parte dei soggetti assertivamente coinvolti, assenza del modello CAI e di qualunque rilievo sui danni riportati dal veicolo, oltre alla carenza di una credibile versione alternativa da parte del prevenuto), che hanno confortato oltre ogni ragionevole dubbio l'ipotesi accusatoria; si veda, ancora, pag. 4 in punto di diniego della circostanze generiche, considerati i precedenti penali dell'imputato e tenuto conto dell'assenza di profili di meritevolezza e del contegno processuale del medesimo, improntato al mendacio; rilevato, pertanto, che il ricorso, così come ogni altro atto difensivo a sostegno, deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 02/05/2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza emessa in data 08/11/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Milano in data 13/05/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 642 cod. pen., con la recidiva infraquinquennale. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato posto che la contestata e applicata recidiva infraquinquennale non ha consentito la maturazione del periodo di prescrizione, slittando esso al 04/12/2023 (a far data dalla commissione del reato in data 04/09/2012); ritenuto che gli altri due motivi di ricorso, che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità del prevenuto (rientrando secondo la difesa nell'ipotesi del c.d. reato impossibile), nonché il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, sono inammissibili poiché tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confronto: si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in ordine al compendio probatorio gravante sul prevenuto, fondato su plurimi elementi (mancanza di proprietà del veicolo Yamaha in capo all'imputato, disconoscimento del sinistro da parte dei soggetti assertivamente coinvolti, assenza del modello CAI e di qualunque rilievo sui danni riportati dal veicolo, oltre alla carenza di una credibile versione alternativa da parte del prevenuto), che hanno confortato oltre ogni ragionevole dubbio l'ipotesi accusatoria; si veda, ancora, pag. 4 in punto di diniego della circostanze generiche, considerati i precedenti penali dell'imputato e tenuto conto dell'assenza di profili di meritevolezza e del contegno processuale del medesimo, improntato al mendacio; rilevato, pertanto, che il ricorso, così come ogni altro atto difensivo a sostegno, deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/2
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