CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2025
Cassazione n. 38751/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 marzo 2025, la Corte d'appello di Torino confermava la sentenza del GIP del Tribunale di Asti del 14 settembre 2023, che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 8 del D.Lgs. 74/2000 e lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi due di reclusione, oltre pene accessorie, concedendo i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, tramite il difensore, deducendo un unico motivo con cui lamenta "l'illegittimità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione dell'art. 533, comma 1, c.p.p., in relazione all'art. 606, lett. b), c.p.p.". Il ricorrente sostiene che la declaratoria di responsabilità penale si fonderebbe esclusivamente su presunzioni di natura tributaria, in violazione del principio "al di là di ogni ragionevole dubbio". Secondo la difesa, i giudici di merito avrebbero acriticamente recepito le conclusioni dell'Agenzia delle Entrate, basando la condanna su elementi quali la qualifica di "evasore totale" del [OSCURATO:PERSONA], la genericità descrittiva delle fatture con l'indicazione dell'aliquota IVA indicata senza tener conto delle agevolazioni, l'incongruità degli imponibili rispetto alla modesta struttura aziendale e il sistema di pagamenti, eseguiti sì con sistemi tracciabili ma cui facevano seguito, subito dopo, prelievi in contanti. Tali circostanze, ad avviso del ricorrente, non costituirebbero prova della falsità oggettiva delle operazioni, atteso che il ricorrente era un evasore totale, ma al più elementi validi in sede tributaria. Si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui le presunzioni legali tributarie non possono costituire di per sé fonte di prova nel processo penale, il quale richiede un accertamento autonomo degli elementi costitutivi del reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per l'assoluta genericità del motivo, che non si confronta con il puntuale e congruente apparato motivazionale della sentenza impugnata. La difesa deduce violazione della legge penale sostanziale, in quanto la penale responsabilità dell'odierno ricorrente per il delitto ritenuto sarebbe stata riconosciuta ricorrendo a "presunzioni tributaria" inidonee a sorreggere una condanna penale. Contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, però, la sentenza impugnata non ha fondato il giudizio di colpevolezza su presunzioni tributarie ma su "plurimi, gravi, precisi e concordanti gli elementi". In particolare, la Corte territoriale ha valorizzato, con motivazione logica e aderente alle risultanze processuali, i seguenti elementi probatori: le anomalie formali e sostanziali delle fatture: non solo la genericità della descrizione delle prestazioni e l'applicazione sistematica dell'aliquota IVA massima, ma anche incongruenze e duplicazioni nella numerazione; l'incompatibilità strutturale: la palese sproporzione tra l'ingente valore delle prestazioni fatturate e la capacità produttiva della ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], descritta come priva di una struttura adeguata, di mezzi e di personale; le movimentazioni finanziarie sospette: la Corte ha definito "elemento dirimente" la sistematica correlazione temporale tra l'accredito di somme (assegni o bonifici) riconducibili alle fatture contestate e il quasi contestuale prelevamento in contanti dell'intero importo da parte di [OSCURATO:PERSONA], il quale si è sottratto a ogni richiesta di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate; la condotta dei destinatari delle fatture: la Corte ha attribuito valore "altrettanto significativa, ed anzi dirimente" alla circostanza che due delle società utilizzatrici delle fatture ([OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA]) avevano attivato la procedura di ravvedimento operoso, presentando dichiarazioni integrative e versando le sanzioni previste per l'infedele dichiarazione derivante dall'uso di documentazione falsa. L'insieme di tali elementi costituisce un quadro probatorio solido e convergente, che i giudici di merito hanno legittimamente posto a fondamento del proprio convincimento.2. Il ricorso si limita, quindi, a riproporre le doglianze sviluppata con i motivi di gravame nel merito, fondate su una lettura parcellizzata e atomistica del compendio probatorio, senza indicare manifeste illogicità nel ragionamento probatorio o le ragioni della prospettata ridotta valenza dimostrativa degli elementi a carico, la cui significatività non è peraltro contrastata da prove di segno contrario, a fronte di puntuali argomentazioni circa la ricorrenza in fatto e in diritto dell'illecito contenute nella decisione impugnata, con le quali, evidentemente, il ricorrente non si confronta. 3. Tenuto conto, infine, della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente sopporti le spese processuali e versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore