CassazionedecretoSezione 1Decisione del 31 marzo 2023
Cassazione n. 31902/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/site le conclusioni del PG . 61tyytf:. k3 t.t.t 14-.4-. <-41A-1 t LO.° IL)()«t jis °Ci? C eYt3L7.°2i ts,tt-r_u4.4.A# 11 cij„,) to:,f2ta -ou( ,t(ciaft-4 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con decreto emesso in data 7 novembre 2022 la Corte di Appello di Palermo - in procedura di prevenzione - ha confermato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] il provvedimento emesso dal locale Tribunale con cui era stata disposta la confisca di beni formalmente intestati a [OSCURATO:PERSONA] (un terreno con edificazioni ed una autovettura) ma riferibili al [OSCURATO:PERSONA]. 1.1 Alla base della misura patrimoniale è stata posta la ricognizione della condizione soggettiva di pericolosità del [OSCURATO:PERSONA], già realizzata con precedente decreto (per pericolosità semplice lucrogenetica, ai sensi dell'art. l, comma 1, lett. b d.lgs. n.159 del 2011) del 4 marzo 2021, applicativo della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Ciò posto, la Corte di Appello ritiene infondate le doglianze prospettate dagli appellanti, sia in riferimento alla ricorrenza del presupposto soggettivo (la pericolosità del [OSCURATO:PERSONA]), che in riferimento ai residui parametri legali della misura ablativa. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - [OSCURATO:PERSONA], deducendo la mera apparenza di motivazione in riferimento alla perimetrazione temporale della condizione soggettiva di pericolosità. 2.1 Secondo il ricorrente, in sintesi, mancherebbero i presupposti 'tipizzanti' dell'inquadramento soggettivo nella categoria di cui all'arti comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011 ed i beni caduti in confisca sarebbero frutto di acquisti realizzati 'in autonomia' dalla [OSCURATO:PERSONA] prima della instaurazione del rapporto di convivenza. Sul punto la Corte di secondo grado avrebbe, in sostanza, omesso di valutare le doglianze prospettate in tale sede. Vi sarebbe, inoRtre, violazione del presupposto della necessaria correlazione temporale tra condizione di pericolosità e realizzazione degli investimenti confiscabili. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la assoluta genericità dei motivi.3.1 Ed invero il ricorrente pare prescindere del tutto dai contenuti della decisione impugnata, con mera riproposizione dei motivi di appello, cui peraltro è stata fornita congrua e argomentata risposta. In particolare, quanto alla esistenza dell'inquadramento tipico nella categoria soggettiva di cui all'art.1 comma 1 lett. b) del d.lgs. n.159 del 2011, va rilevato che l'intero giudizio di prevenzione si è basato su una precedente decisione, applicativa della misura personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, così come consentito dall'attuale testo dell'art.24 comma 3 del d.lgs. n.159 del 2011. In simile caso è evidente che le contestazioni di merito circa la qualificazione della pericolosità non possono essere sollevate nell'attuale procedimento - teso alla applicazione della sola confisca - ma andavano proposte in sede di impugnazione della decisione applicativa della misura di prevenzione personale. Peraltro, la Corte di Appello ha rievocato i contenuti del primo decreto e ne apprezzato la rispondenza ai canoni della tassatività e tipicità (ribaditi dalla nota decisione Corte Cost. n.24 del 2019), il che rende ulteriormente generiche le doglianze, anche in punto di rispetto del principio della necessaria correlazione temporale. 3.2 Quanto ai profili di pretesa 'autonomia finanziaria' della intestataria [OSCURATO:PERSONA] va rilevato il difetto di legittimazione - o comunque di interesse - in capo al [OSCURATO:PERSONA], trattandosi di doglianze che, in ipotesi, mirano a rivendicare la corrispondenza tra intestazione formale e impiego delle risorse investite, e che pertanto possono essere al più introdotte dal soggetto intestatario dei beni (tra le molte v. Sez. V n. 8922 del 26.10.2015, dep.2016, rv 266141). 4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro 3.000,00 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 marzo 2023 Il