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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34864/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1010 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentati con il medesimo atto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen. nei confronti del primo dei suddetti ricorrenti, e, per entrambi, in ordine al mancato contenimento della pena entro il minimo edittale, è manifestamente infondato, poichè, nella specie, l'onere argomentativo sul giudizio sulla pena risulta adeguatamente assolto, con corretti argomenti logici e giuridici, conformemente ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda pag. 4 della impugnata sentenza, ove si sono congruamente indicati i presupposti applicativi della recidiva specifica e le ragioni del distacco dal minimo edittale); che avendo i ricorrenti, tra l'altro in termini alquanto generici, invocato un inesistente diritto al minimo della pena, deve sottolinearsi come, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di legittimità non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 15 lug

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: 1010 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presentati con il medesimo atto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'omessa esclusione dell'aggravante di cui all'art. 99, comma secondo, cod. pen. nei confronti del primo dei suddetti ricorrenti, e, per entrambi, in ordine al mancato contenimento della pena entro il minimo edittale, è manifestamente infondato, poichè, nella specie, l'onere argomentativo sul giudizio sulla pena risulta adeguatamente assolto, con corretti argomenti logici e giuridici, conformemente ai principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di legittimità (si veda pag. 4 della impugnata sentenza, ove si sono congruamente indicati i presupposti applicativi della recidiva specifica e le ragioni del distacco dal minimo edittale); che avendo i ricorrenti, tra l'altro in termini alquanto generici, invocato un inesistente diritto al minimo della pena, deve sottolinearsi come, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di legittimità non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 15 lug
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