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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 15299/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna a pena pecuniaria per il delitto di lesioni personali lievissime (reato di competenza del giudice di Pace — già il Tribunale aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen. e mandato assolto l'imputato dal delitto di tentata estorsione in origine contestato); Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. peli., in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. non è deducibile stante il disposto dell'art. 606, comma 2 bis cod. proc. pen. a mente del quale: «Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace [come nella specie], il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)»; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'inosservanza delle norme processuali e segnatamente dell'art. 603 cod. proc. pen. poiché la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non è consentito in quanto l'art. 606 comma :. lett. c) cod. proc. pen. consente la denuncia di violazione di legge processuale soltanto in relazione alla «inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza» e che la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. non determina nullità, inutilizzabilità o inammissibilità; Considerato che il terzo motivo di ricorso, pur enunciando anche la violazione di legge sostanziale in relazione all'art. 52 cc:1d. pen., si risolve nella deduzione di questioni di fatto o, al più, di vizi motivazionali non deducibili EX art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che eccepisce la nullità della sentenza derivante dalla mancata partecipazione del difensore all'udienza di discussione, è manifestamente infondato, in quanto: - il processo è stato definito a seguito di discussione orale, disposta su richiesta della difensa; - il difensore di fiducia dell'imputato si è presentato in rita -do (alle ore 9,45), poiché la citazione a giudizio indicava, con precisione l'orario delle 9,30; di conseguenza è stato ritualmente nominato un difensore di ufficio; - la mancata partecipazione all'udienza è ascrivibile unicamente al difensore che non può dolersene; Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle am

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/09/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli ne ha confermato la condanna a pena pecuniaria per il delitto di lesioni personali lievissime (reato di competenza del giudice di Pace — già il Tribunale aveva escluso l'aggravante di cui all'art. 585 cod. pen. e mandato assolto l'imputato dal delitto di tentata estorsione in origine contestato); Considerato che il primo motivo di ricorso, che denuncia vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. peli., in relazione all'art. 603 cod. proc. pen. non è deducibile stante il disposto dell'art. 606, comma 2 bis cod. proc. pen. a mente del quale: «Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace [come nella specie], il ricorso può essere proposto soltanto per i motivi di cui al comma 1, lettere a), b) e c)»; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che deduce l'inosservanza delle norme processuali e segnatamente dell'art. 603 cod. proc. pen. poiché la Corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, non è consentito in quanto l'art. 606 comma :. lett. c) cod. proc. pen. consente la denuncia di violazione di legge processuale soltanto in relazione alla «inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza» e che la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. non determina nullità, inutilizzabilità o inammissibilità; Considerato che il terzo motivo di ricorso, pur enunciando anche la violazione di legge sostanziale in relazione all'art. 52 cc:1d. pen., si risolve nella deduzione di questioni di fatto o, al più, di vizi motivazionali non deducibili EX art. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto che il quarto motivo di ricorso, che eccepisce la nullità della sentenza derivante dalla mancata partecipazione del difensore all'udienza di discussione, è manifestamente infondato, in quanto: - il processo è stato definito a seguito di discussione orale, disposta su richiesta della difensa; - il difensore di fiducia dell'imputato si è presentato in rita -do (alle ore 9,45), poiché la citazione a giudizio indicava, con precisione l'orario delle 9,30; di conseguenza è stato ritualmente nominato un difensore di ufficio; - la mancata partecipazione all'udienza è ascrivibile unicamente al difensore che non può dolersene; Vista la memoria depositata dal difensore del ricorrente, che non aggiunge argomenti decisivi al fine di superare la causa di inammissibilità del ricorso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle am
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