CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 maggio 2022
Cassazione n. 20115/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/11/2020 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e sviluppati sulla scorta di un'alternativa valutazione delle risultanze di prova derivanti dalle dichiarazioni rese dai verbalizzanti; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito che ha escluso che il ricorrente abbia reagito ad una condotta arbitraria che, come noto, costituisce il presupposto ineludibile della operatività della circostanza di cui all'art. 393-bis cod. pen. e che, secondo i principi dettati da questa Corte, può trovare applicazione solo in rapporto ad atti che obiettivamente e non soltanto nell'opinione dell'agente, concretino una condotta arbitraria (Sez. 6, n. 46743 del 6/11/2013, Ezzamouri, Rv. 257513); che alla medesima conclusione si espone il motivo di ricorso che, in relazione al reato sub capo c), è stato proposto, quale parte civile, dal medesimo Biondi (ricorso proposto ai soli effetti delle statuizioni civili conseguenti dall'assoluzione perché il fatto non costituisce reato di [OSCURATO:PERSONA]), e che reitera censure già esaminate dai giudici di appello (a fronte di assoluzione intervenuta in primo grado) non suscettibili di revisione in fatto - secondo la proposta del ricorrente- in questa sede; irrilevante la memoria in atti che nulla aggiunge rispetto alle rilevate cause di inammissibilità e assegnazione alla Settima Sezione per la decisione; Considerato, infine, che sono stati oggetto di compiuta disamina sia le ragioni che in primo grado avevano comportato il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della non menzione, evidenziando le concrete modalità della condotta dell'imputato e la protervia dimostrata nel corso dei fatti; che, in presenza di ricorso originariamente inammissibile, e pertanto inidoneo ad instaurare un corretto rapporto processuale, non rileva la prescrizione intervenuta dopo la pronuncia della sentenza di appello (S.U, n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 maggio 2022 [OSCURATO:PERSONA] tensore [OSCURATO:PERSONA] Fidelbo [OSCURATO:PERSONA]