CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 gennaio 2023
Cassazione n. 10790/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];7/> [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza del 28 aprile 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, pronunciata il 4 novembre 2020, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per i reati di cessione di sostanze stupefacenti, estorsione e tentata estorsione, lo ha assolto dal reato di tentata estorsione di cui al capo C) perché il fatto non sussiste e, per l'effetto, ha rideterminato la pena inflitta, confermando nel resto la sentenza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di estorsione contestato, è privo di specificità poiché ripropone pedissequamente le generiche censure in punto di fatto dedotte come motivi di appello, senza prendere in considerazione, per confutarle criticamente, le argomentazioni, contenute a pagina 6, in virtù delle quali i motivi di appello non siano stati accolti (v. Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 10 gennaio 2023 h nere Estensore Il P