Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 maggio 2026

Cassazione n. 13481/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. prof.

AstolfoDi Amato in Roma, via Nizza 59, in virtù di procura speciale in atti;ricorrentecontroRegione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappre-sentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato presso il l'Ufficio di Rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Poli 29, in virtù di procura speciale incontroricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2747/2020, pub-blicata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026Udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon atto di citazione in riassunzione (in esito alla pronuncia n. 324/2014 con la quale la Corte d'appello di Napoli inizialmente adita avevadichiarato la propria incompetenza territoriale, per essere la relativacompetenza devoluta alla Corte d'appello di Roma) la Regione Campa-nia ha impugnato il lodo sottoscritto il 15/12/2009, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] - designato in forza della clausola compromissoria con-tenuta nella convenzione stipulata per l'erogazione di prestazioni di as-sistenza ospedaliera - aveva condannato la Regione Campania al pa-gamento in favore della casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.della somma di € 13.251.247,20 per differenze tra il valore dei serviziresi conformemente ai valori della fascia A e gli importi effettivamentepercepiti in applicazione dei criteri dettati per la fascia B, dell'importodi € 2.867.970,02 per interessi legali e della somma di € 2.882.553,00a titolo di maggior danno.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che fosse dichiarata la nullità dellodo per carenza della potestas iudicandi in capo agli arbitri e, in ognicaso, per difetto di giurisdizione, dovendo la decisione essere riservataal giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998, convittoria di spese.Instaurato il contraddittorio, si è costituita la [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, anche Casa di Cura), che ha chiesto,in via preliminare, la sospensione del giudizio in attesa della decisionein ordine al ricorso straordinario per cassazione proposto avverso l'or-dinanza n. 324/2014 emessa dalla Corte d'appello di Napoli.

Semprein via preliminare, la Casa di Cura ha eccepito l'inammissibilità dell'im-pugnazione per violazione dell'art. 828 c.p.c.

Nel merito, ha contestato2 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto, con il riconoscimentodelle spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.La Corte d'appello, dopo aver istruito la causa per documenti, inriforma del lodo impugnato, ha dichiarato il difetto di giurisdizione, peressere la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministra-tivo.In motivazione, per quanto ancora d'interesse, la menzionata Corteha statuito come segue: «Passando all'esame dell'impugnazione, lecensure sollevate dalla Regione Campania, ossia la carenza di potestasiudicandi, per essere la controversia estranea all'ambito della conven-zione, e il difetto di giurisdizione, possono essere esaminate in modocongiunto, in quanto strettamente correlate.

Ai fini della decisione, vapremesso che la convenzione stipulata dalle parti in data 12 ottobre1983 prevede l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria in re-gime ospedaliero, con inquadramento funzionale nella fascia B. La casadi cura assume che fin dal 1990 aveva potenziato le proprie dotazioni– sia sul piano strutturale che sul versante dell'assunzione del perso-nale – e che, per l'effetto, le prestazioni rese erano suscettibili di in-quadramento nella fascia A; sostiene, poi, di avere reiteratamente ri-chiesto alla Regione Campania di assegnare la classificazione supe-riore, senza ottenere tuttavia alcun riscontro.

Ora, la clausola compro-missoria azionata dalla Casa di cura prevede che “la risoluzione dieventuali controversie che dovessero insorgere sull'applicazione dellapresente convenzione sarà devoluta ad un collegio arbitrale” e, quindi,circoscrive il tema del contendere nell'ambito delle pattuizioni conte-nute nella convenzione stessa.

Con i quesiti sottoposti agli arbitri laCasa di Cura ha chiesto, invece, l'accertamento della sussistenza deirequisiti per il riconoscimento della fascia funzionale A) e la verifica deldanno patito a causa della colpevole inerzia della Regione Campanianel provvedere alla corretta riclassificazione delle prestazioni.

Alla lucedi dette emergenze, i quesiti esulano, quindi, dall'ambito della conven-3 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026zione stipulata nel 1983 – che, come detto, prevede l'erogazione diservizi di fascia B – in quanto presuppongono una modifica delle pat-tuizioni all'epoca intercorse.

Proprio su quest'ultimo rilievo si innestal'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte appellante.Invero, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sen-tenza n. 204/2004, l'art. 33 del decreto legislativo 80/1998, come mo-dificato dall'art. 7 l. 205/2000, dispone che appartengono alla giurisdi-zione del giudice amministrativo “le controversie in materia di pubbliciservizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concer-nenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provve-dimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di unpubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dallalegge 7 agosto 2000 n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento diun pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del ge-store”.

Ora, dall'esame della pretesa fatta valere dalla Casa di curaemerge che la questione oggetto di causa non si esaurisce nella quan-tificazione dei compensi spettanti in relazione all'attività svolta sullabase della convenzione in corso, ma involge la qualificazione del servi-zio esercitato, che secondo la prospettazione sostenuta dalla parte ap-pellata andrebbe qualificata come prestazione di fascia A e retribuitacon i relativi parametri.

La pretesa risarcitoria avanzata da parte ap-pellata rappresenta, dunque, il corollario di un accertamento che pre-suppone una diversa classificazione dei servizi prestati, alla stregua diuna valutazione rimessa alla pubblica amministrazione.

Soccorre sulpunto l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui“la domanda del gestore di una clinica privata convenzionata diretta adottenere la riclassificazione della struttura in una superiore fascia diaccreditamento e la conseguente applicazione di un più elevato tariffa-rio delle prestazioni è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo, atteso che la P.A., quando riscontra le condizioni diapplicabilità o revisione della convenzione di accreditamento, esercita4 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026una potestà pubblica” (Cass. 12178/2015).

Alla stregua delle conside-razioni espresse, il lodo impugnato deve essere, quindi riformato, inquanto le questioni ivi dedotte appartengono alla giurisdizione del giu-dice amministrativo».Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidato a due motivi di do-glianza.La Regione si è difesa con controricorso.La ricorrente ha depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione e falsa applicazione degli art.li 828, 829, comma 1, n.ri4 e 5, 823, comma 2, n. 5, 324, c.p.c. e art 2909 c.c., nonché dell'art.1362 c.c., con riferimento all'art. 360, co. 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.: inrelazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., per avere la Corte d'appello rite-nuto estranea alla convenzione di arbitrato la controversia ad oggettoil risarcimento del danno per differenza tariffaria.

Tale conclusione èscaturita esclusivamente dal senso letterale delle parole (utilizzatenella clausola n. 12 del contratto tra le parti del 12 ottobre 1983),senza ricercare la comune intenzione dei contraenti anche in base alloro comportamento successivo e, in particolare, obliterando le conse-guenze anche ermeneutiche derivanti dall'adesione per atto volontarioalla controversia arbitrale da parte della Regione Campania; in rela-zione al n. 4 - o al n. 3 - dell'art. 360 c.p.c., per avere la Corte d'appelloesaminato e pronunciato sul motivo di impugnazione per nullità dellodo relativo alla dedotta esorbitanza della controversia dai limiti dellaclausola compromissoria in un caso in cui tale motivo era inammissibile- con conseguente formazione del giudicato interno su punto, cosi comerilevato dall'appellata - perché diretto a provocare una diversa inter-pretazione di una clausola contrattuale senza censurare la motivazione5 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026del lodo con riferimento alla violazione di determinate clausole di er-meneutica e con indicazione delle ragioni di contrasto tra esse e le ar-gomentazioni degli arbitri».Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«violazione dell'art. 6, comma 2, l. n. 205/2000 e dell'art. 5, comma2, l. n. 1034/1971, applicabili ratione temporis; violazione e falsa ap-plicazione dell'art. 7, comma 3, l. n. 1034/1971 (come sostituitodall'art. 35 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, modificato dall'art. 7 dellalegge 21 luglio 2000, n. 205) e dell'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 80/1998, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), l. n. 205/2000(nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004), applicabili ratione temporis, nonché degli art.li 806, 808 [en-trambi nel testo anteriore alla riforma del d. lgs. n. 40/2006], 819c.p.c., dell'art. 44, l. n. 833/1978 e d.m. (sanità) 30 giugno 1975 edegli art.li 1374, 1218, 1223 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1,n. 1, c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che la controversiaad oggetto il risarcimento del danno fosse sottratta alla competenzaarbitrale perché attratta nell'ambito della giurisdizione esclusiva delGiudice Amministrativo, in ragione del fatto che la domanda risarcitoriaformulata dalla società attrice costituirebbe un mero "corollario" dellariclassificazione per fasce funzionali, che, a sua volta, investe l'eserciziodi un pubblico potere, senza considerare, da un lato, la rilevanza inci-denter tantum della decisione arbitrale sulla riclassificazione delle pre-stazioni sanitarie e, dall'altro lato, la natura di diritto soggettivo dellapretesa risarcitoria o, in alternativa, la consistenza meramente patri-moniale della pretesa stessa, siccome implicante il riconoscimento delgiusto corrispettivo contrattuale, in aggiunta al rilievo per cui nella in-dividuazione della fascia funzionale di appartenenza di un'azienda sa-nitaria privata (convenzionata), ai fini della determinazione del corri-spettivo di un contratto già concluso, la P.A. non esercita un poterepubblico discrezionale».6 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/20262.

Occorre innanzitutto evidenziare che la sentenza impugnata ri-sulta fondata su due distinte rationes decidendi, avendo dapprima ri-tenuto che la controversia deferita agli arbitri esorbitasse dall'ambitodi applicazione della clausola compromissoria e poi affermato che lastessa domanda era devoluta alla cognizione del giudice amministra-tivo e non a quella ordinaria.I due motivi di ricorso attingono entrambe le rationes della deci-sione.3.

Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito evi-denziati.3.1.

Com'è noto, l'art. 829 c.p.c. prevede che l'impugnazione pernullità del lodo è ammessa, tra l'altro, «4) se il lodo ha pronunciatofuori dei limiti della convenzione di arbitrato, ferma la disposizionedell'art. 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia inogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso».Proprio con riferimento all'interpretazione della convenzione arbi-trale, ai fini dell'accertamento della comprensione o meno della con-troversia ad esso devoluta, questa Corte ha più volte affermato chel'accertamento dell'accordo delle parti si traduce in un'indagine di fattoaffidata agli arbitri, censurabile con l'impugnazione ai sensi dell'art.829 c.p.c. soltanto nel caso in cui la motivazione sia così inadeguatada non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri oper violazione delle norme degli artt. 1362 ss. c.c.

Pertanto, colui cheimpugna il lodo non può limitarsi a richiamare genericamente le regoledi cui ai detti articoli, ma deve specificare i canoni in concreto violati,nonché il punto ed il modo in cui l'arbitro si sia da essi discostato, nonessendo sufficiente una semplice critica alla decisione sfavorevole for-mulata attraverso la mera prospettazione di una diversa e più favore-vole interpretazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8049 del 08/04/2011;Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006).7 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026In effetti, il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad og-getto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagliarbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, conla conseguenza che l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qualè quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del conten-dere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con lasola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia com-pletamente mancate od assolutamente carente (Cass., Sez. 1, Sen-tenza n. 13511 del 8/06/2007).3.2.

Nella specie, la ricorrente ha dedotto che la Corte d'appello haesaminato il motivo di impugnazione con cui è stata dedotta l'esorbi-tanza della materia del contendere rispetto alle controversie devoluteagli arbitri, senza tenere conto dell'inammissibilità della censura.Ad opinione della parte, avendo il Collegio arbitrale espressamenteoptato, all'esito di apposita disamina, per l'inclusione della controversiatra le parti nell'ambito applicativo della clausola compromissoria, nonpoteva la relativa impugnazione prospettare la nullità del lodo solo per-ché con esso si era preferita un'interpretazione piuttosto che un'altra.A tal riguardo, la ricorrente ha affermato che la Regione, nell'im-pugnare il lodo, non ha prospettato la violazione di specifiche regole diermeneutica da parte degli arbitri, ma ha dedotto un'esegesi alterna-tiva della stessa clausola arbitrale.3.3.

In effetti, l'atto di citazione con cui è stato impugnato il lodoprima davanti alla Corte d'appello di Napoli e, poi, davanti alla Corted'appello di Roma, riportato per la parte di rilievo nel ricorso per cas-sazione, e prodotto in giudizio, reca la seguente doglianza: «La difesaregionale ha inutilmente eccepito, fin dalla comparsa di costituzione, lainconferenza del richiamo alla clausola compromissoria enunciata nellospiegare i suoi effetti per le sole controversie insorgenti nella esecu-zione delle originarie previsioni convenzionali (o di quelle successiva-8 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026mente adottate ad integrazione delle stesse) laddove, invece, nella fat-tispecie in esame, si controverte di un asserito danno patrimoniale perpretese differenze remunerative conseguenti al mancato riconosci-mento, in capo alla Casa di [OSCURATO:PERSONA], di una fasciafunzionale diversa da quella di appartenenza. … Si intendeva affer-mare, in buona sostanza, che il giudizio arbitrale afferiva alla mancataremunerazione di prestazioni che (come rappresentato dalla stessacontroparte) erano da ritenersi oggettivamente diverse da quelle con-template nella dedotta convenzione e quindi abbisognevoli, per il lorosvolgimento in regime di accreditamento, di un ulteriore provvedi-mento ampliativo della sfera giuridica del destinatario: tant'è che siinstava per il risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli asserita-mente rinvenienti dalla omessa adozione di un siffatto provvedimento.Appariva pacifico, in altri termini, che nessun inadempimento potevaessere ascritto alla Regione in ordine alla esatta esecuzione delle origi-narie previsioni convenzionali, come d'altro canto inconfutabilmentecomprovato dalle avverse allegazioni adombranti una presunta respon-sabilità extracontrattuale per la mancata determinazione dell'Ente con-venuto sulle istanze di riclassificazione a tal uopo prodotte, ovvero unsuo indebito arricchimento commisurato alla differenza tra le sommeversate alla società istante e quelle che avrebbe dovuto versare, seavesse proceduto, come era suo obbligo, alla tempestiva presa d'attodel mutamento di fascia, indebito che avrebbe comunque escluso l'e-sistenza di qualsivoglia titolo contrattuale, alla luce dell'espresso carat-tere sussidiario che l'art. 2042 c.c. attribuisce alla relativa azione».La ricorrente ha dedotto di avere eccepito la genericità della cen-sura, contestando in rito siffatto motivo di doglianza, riportando anchein questo caso nel ricorso per cassazione quanto dedotto nella com-parsa di costituzione e risposta prima davanti alla Corte d'appello diNapoli e, poi, davanti alla Corte d'appello di Roma, prospettando unvizio dell'atto di impugnazione comunque rilevabile d'ufficio.9 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026La Corte di merito ha semplicemente aderito alla diversa interpre-tazione offerta dall'appellante, affermando quanto segue: «… Passandoall'esame dell'impugnazione, le censure sollevate dalla Regione Cam-pania, ossia la carenza di potestas iudicandi, per essere la controversiaestranea all'ambito della convenzione, e il difetto di giurisdizione, pos-sono essere esaminate in modo congiunto, in quanto strettamente cor-relate.

Ai fini della decisione, va premesso che la convenzione stipulatadalle parti in data 12 ottobre 1983 prevede l'erogazione di prestazionidi assistenza sanitaria in regime ospedaliero, con inquadramento fun-zionale nella fascia B. La casa di cura assume che fin dal 1990 avevapotenziato le proprie dotazioni – sia sul piano strutturale che sul ver-sante dell'assunzione del personale – e che, per l'effetto, le prestazionirese erano suscettibili di inquadramento nella fascia A; sostiene, poi,di avere reiteratamente richiesto alla Regione Campania di assegnarela classificazione superiore, senza ottenere tuttavia alcun riscontro.Ora, la clausola compromissoria azionata dalla Casa di cura prevedeche “la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgeresull'applicazione della presente convenzione sarà devoluta ad un colle-gio arbitrale” e, quindi, circoscrive il tema del contendere nell'ambitodelle pattuizioni contenute nella convenzione stessa.

Con i quesiti sot-toposti agli arbitri la Casa di Cura ha chiesto, invece, l'accertamentodella sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della fascia funzio-nale A) e la verifica del danno patito a causa della colpevole inerziadelle Regione Campania nel provvedere alla corretta riclassificazionedelle prestazioni.

Alla luce di dette emergenze, i quesiti esulano, quindi,dall'ambito della convenzione stipulata nel 1983 – che, come detto,prevede l'erogazione di servizi di fascia B – in quanto presuppongonouna modifica delle pattuizioni all'epoca intercorse. …».3.4.

È pertanto evidente che, nel decidere sul motivo di impugna-zione, la Corte d'appello non si è adeguata ai principi sopra enunciati,10 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026poiché anch'essa ha semplicemente operato una diversa interpreta-zione della clausola compromissoria.4.

Anche il secondo motivo di ricorso è fondato sia pure nei limitidi seguito evidenziati.4.1.

Occorre prima di tutto precisare che la clausola compromisso-ria oggetto del presente giudizio risulta essere pattuita nella conven-zione del 12/10/193, stipulata tra le parti per l'erogazione di presta-zioni di assistenza ospedaliera, e la domanda di arbitrato, presentata il25/10/2008, ha condotto all'adozione del lodo in data 15/12/2009.La menzionata clausola, riportata nell'art. 12 della convenzione,contiene la seguente previsione: «la risoluzione di eventuali controver-sie che dovessero insorgere sull'applicazione della presente conven-zione sarà devoluta ad un collegio arbitrale».4.2.

La menzionata clausola risulta, dunque, pattuita ben primadell'entrata in vigore dell'art. 6 l. n. 205 del 2000, il quale, al comma2, ha espressamente previsto che «Le controversie concernenti dirittisoggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo pos-sono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto», il cui conte-nuto è stato, poi, riversato nell'attuale art. 12 d.lgs. n. 104 del 2010(codice del processo amministrativo).All'epoca, era, però, già vigente il disposto dell'art. 5 l. n. 1034 del1971, il quale, al comma 1, ha espressamente stabilito che «Sono de-voluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsicontro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni odi servizi pubblici», precisando, al successivo comma 2, che «Restasalva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controver-sie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi».Com'è noto, è poi intervenuto l'art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998, ilquale, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 205 del 2000 edella sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale, al tempodella proposizione della domanda di arbitrato (25/10/2008), disponeva11 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026la devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle con-troversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubbliciservizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispet-tivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica ammini-strazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento am-ministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 2000 n. 241, ovvero an-cora relative all'affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza econtrollo nei confronti del gestore.Peraltro, tale previsione normativa, con l'aggiunta di alcune preci-sazioni, si ritrova nel vigente art. 133 d.lgs. n. 104 del 2010, il qualestabilisce che «Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: … c) le controversiein materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi,escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ov-vero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazioneo dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministra-tivo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, edalla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti allavigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al ser-vizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi dipubblica utilità».4.3.

A prescindere dagli effetti del disposto dell'art. 6, comma 2, l.n. 205 del 2000, non estensibili alle convenzioni di arbitrato stipulateprima della sua entrata in vigore (Cass., Sez.

Un., Ordinanza n. 27336del 18/11/2008; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8094 del 23/03/2021), èsufficiente considerare che, al tempo della sottoscrizione della clausolacompromissoria oggetto del presente giudizio, erano comunque arbi-trabili, in materia di concessioni di servizi pubblici, le controversie re-lative ad «indennità, canoni ed altri corrispettivi», tenuto conto che,per tali controversie, l'art. 5 l. n. 1034 del 1971 aveva previsto la sus-sistenza della giurisdizione del giudice ordinario.12 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/20264.4.

In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermatoche l'attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutivadella funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una contro-versia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura comequestione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga allacompetenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, aquella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice ammi-nistrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione, conla conseguenza che la questione circa l'eventuale non compromettibi-lità ad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giu-risdizione del giudice amministrativo, integra una questione di giurisdi-zione che, ove venga in rilievo, il giudice dell'impugnazione del lodoarbitrale è tenuto ad esaminare e decidere anche d'ufficio (Cass., Sez.Un., Sentenza n. 23418 del 26/10/2020; v. anche Cass., Sez.

Un.,Sentenza n. 19852 del 20/06/2022 e Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n.34569 del 16/11/2021).In effetti, l'espressione “motivi attinenti alla giurisdizione”, conte-nuta nell'art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., richiamata dall'art. 374 c.p.c.per delineare un ambito di attribuzioni proprie delle Sezioni Unite, com-prende l'ipotesi in cui il problema del riparto di giurisdizione tra giudiceordinario e giudice amministrativo sorga in funzione dell'accertamentodella compromettibilità ad arbitri e, quindi, della validità del compro-messo o della clausola compromissoria, nel qual caso è ammissibile laquestione di giurisdizione sollevata col ricorso per cassazione avversola sentenza della Corte d'appello sull'impugnazione per nullità del lodo(Cass., Sez.

Un., Sentenza n. 1514 del 27/01/2016; v. già Cass., Sez.Un., Sentenza n. 8212 del 29/04/2004).4.5.

Nella specie, dunque, tenuto conto della disciplina applicabileratione temporis, la possibilità di fare ricorso ad arbitri in materia diconcessioni di servizi pubblici, è limitata alle controversie devolute alla13 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026giurisdizione del giudice ordinario e dunque alle controversie riguar-danti indennità, canoni ed altri corrispettivi.4.6.

L'individuazione dell'ambito operativo della disposizione con-tenuta nell'art. 5 l. n. 1034 del 1971, come pure del vigente art. 113,comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010, è stata oggetto di numerosepronunce delle Sezioni Unite di questa Corte, che segnano una evolu-zione interpretativa oramai giunta a consolidamento, sicché, in appli-cazione dell'art. 374, comma 1, c.p.c., sulla censura riferita alla que-stione di giurisdizione può pronunciarsi la Sezione semplice.4.7.

Secondo questa Corte, in tema di concessioni di pubblici ser-vizi, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, riguar-danti indennità, canoni ed altri corrispettivi, devolute alla giurisdizionedel giudice ordinario, comprendono questioni inerenti all'adempimentoe/o all'inadempimento della concessione e sui relativi effetti e conse-guenze, con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli ob-blighi dell'Amministrazione e del concessionario, con valutazione, in viaincidentale, della legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla de-terminazione del corrispettivo, restando ferma la giurisdizione del giu-dice amministrativo nei casi in cui non si verta nell'ambito di un rap-porto paritetico tra le parti, ossia allorquando l'Amministrazione, siapure nel corso del rapporto, intervenga con atti autoritativi incidentidirettamente sulla procedura di affidamento, mediante esercizio delpotere di annullamento d'ufficio o di eventuali altri poteri riconosciutidalla legge, oltre che nei casi tassativamente previsti da norme di di-ritto (Cass., Sez.

Un., Sentenza n. 23418 del 26/10/2020; Cass., Sez.Un., Ordinanza n. 18267 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass., Sez.

Un., Ordinanzan. 32728 del 18/12/2018).Ne consegue che dette controversie appartenenti alla giurisdizionedel giudice ordinario - a prescindere dalla portata e dal momento diefficacia della disposizione di cui all'art. 6, comma 2, l. n. 205 del 200014 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026(poi trasfuso nell'art. 12 d.lgs. n. 104 del 2010) - possono essere com-promesse in arbitrato rituale.Come sopra evidenziato, tale orientamento è frutto di una evolu-zione interpretativa che ha visto il superamento della posizione tradi-zionale assunta dalla giurisprudenza di questa Corte sull'art. 5 dellalegge 6 dicembre 1971, n. 1034, in tema di concessioni di beni o diservizi, poi estesa ai servizi pubblici, di cui all'art. 133, comma 1, lett.c), d.lgs. n. 104 del 2010, secondo cui la giurisdizione amministrativaesclusiva aveva una tendenziale vis expansiva a tutta la fase esecutivadel rapporto, pure in assenza di impugnativa di un atto o provvedi-mento dell'autorità pubblica, essendovi comprese le controversie coin-volgenti il contenuto del rapporto concessorio nel suo aspetto geneticoe funzionale, anche riguardanti la violazione degli obblighi nascenti dalmedesimo rapporto (ad es., in tema di adempimento e di risoluzione),ad eccezione soltanto delle controversie di contenuto meramente pa-trimoniale, senza alcuna implicazione sul contenuto della concessione,così riduttivamente intesa la salvezza della giurisdizione ordinaria sullecontroversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, nonestensibile, pertanto, ai casi in cui veniva in rilievo l'esercizio di poteridiscrezionali-valutativi nella determinazione del dovuto (v. sul puntoCass., Sez.

Un., Sentenza n. 23418 del 26/10/2020).Secondo l'orientamento più recente, oramai consolidato, anchenelle concessioni di pubblici servizi, lo "spartiacque" delle giurisdizioni,quella amministrativa esclusiva e quella ordinaria, deve rinvenirsi nellastipulazione del contratto o nell'aggiudicazione definitiva, trovando ciòfondamento nella stessa norma costituzionale di riparto (art. 103Cost.), che consente di affidare la materia dei pubblici servizi alla giu-risdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblicaamministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo (Cortecost., Sentenza n. 204 del 2004), che, in linea di principio – e salvotipizzati interventi autoritativi del concedente anche nella fase succes-15 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026siva all'aggiudicazione ‒ è da escludere allorquando, esaurita la fasepubblicistica della scelta del concessionario e sorto il vincolo contrat-tuale, venga in contestazione la delimitazione del contenuto del rap-porto, gli adempimenti delle obbligazioni contrattuali e i relativi effetti(v. ancora Cass., Sez.

Un., Sentenza n. 23418 del 26/10/2020).Là dove si controverta sull'accertamento dell'adempimento o dell'i-nadempimento delle parti alle obbligazioni assunte nell'ambito del rap-porto concessorio, anche ai fini del risarcimento del danno, non trovarilievo alcun controllo sull'esercizio del potere pubblico, in relazione aiparametri di legittimità dell'azione amministrativa provvedimentale,essendo al giudice di merito richiesto di valutare la sussistenza, omeno, dei fatti di inadempimento dedotti a fondamento delle pretese edi qualificarli giuridicamente, per trarne le conseguenze sul piano pri-vatistico, vedendosi in tema di diritti soggettivi vantati in posizione diparità dal privato nei confronti dell'ente pubblico o parificato (Cass.,Sez.

Un., Sentenza n. 23418 del 26/10/2020).Per radicare la giurisdizione esclusiva, infatti, non è sufficiente lamera attinenza della controversia con una determinata materia, occor-rendo pur sempre che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, lavalutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che sianoespressione di pubblici poteri.In tale ottica, questa Corte ha affermato, sempre in tema di con-cessione di pubblici servizi, che la giurisdizione del giudice ordinario,riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi nella fase esecu-tiva del contratto di concessione, si estende anche alla richiesta di ri-sarcimento del danno da inadempimento (Cass., Sez.

Un., Sentenza n.23418 del 26/10/2020) e, dunque, anche all'applicazione di penali, co-stituendo esse manifestazione di un rapporto obbligatorio di carattereparitario (Cass., Sez.

Un., Ordinanza n. 18374 del 27/06/2023).4.8.

In tale quadro, la controversia oggetto del presente giudiziodeve senza dubbio ritenersi compresa nella giurisdizione del giudice16 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026ordinario e, dunque, suscettibile di essere rimessa alla cognizione degliarbitri.4.9.

Occorre precisare che, in ordine alle questioni di giurisdizionela Corte di cassazione è anche giudice del fatto (Cass., Sez.

Un., Ordi-nanza n. 567 del 08/01/2024; Cass., Sez.

Un., Sentenza n. 8074 del21/04/2015).La questione di giurisdizione non si esaurisce infatti nell'interpreta-zione della norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fatti-specie, tenuto conto che i profili di diritto risultano inscindibilmenteconnessi a quelli di fatto, giacché l'individuazione del giudice cui spettadi conoscere la controversia presuppone necessariamente la valuta-zione della vicenda da cui trae origine la posizione giuridica fatta valerecon la domanda giudiziale.La menzionata inscindibilità contraddistingue, in linea di principio,tutte le questioni di carattere processuale, per la cui risoluzione questaCorte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, provve-dendo al riscontro del vizio lamentato attraverso l'esame diretto deglirenza e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito (Cass.,Sez.

Un., Ordinanza n. 567 del 08/01/2024).In tale quadro, occorre anche considerare che, comunque, la giuri-sdizione si determina in base alla domanda, sicché, ai fini del ripartotra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la pro-spettazione delle parti ma il petitum sostanziale, il quale va identificatonon solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che è chiestaal giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, os-sia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, e indivi-duata dal giudice, con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridicodel quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass., Sez.

Un., Or-dinanza n. 20350 del 31/07/2018; Cass., Sez.

Un., Ordinanza n. 236817 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026del 24/01/2024; v. già Cass., Sez.

Un., Ordinanza n. 12378 del 16/05/2008 e Cass., Sez.

Un., Sentenza n. 10243 del 27/06/2003).L'applicazione, ai fini del riparto della giurisdizione, del suddettocriterio implica senza dubbio l'apprezzamento di elementi che atten-gono al merito, ma non comporta che la statuizione sulla giurisdizionepossa confondersi con la decisione sul merito né, in particolare, che ladecisione possa essere determinata secundum eventum litis (Cass.,Sez.

Un., Sentenza n. 17461 del 01/08/2006), sicché, in linea di prin-cipio, non esiste contraddizione logico-giuridica in una sentenza che,sulla base della qualificazione del rapporto dedotto in causa, affermi lagiurisdizione del giudice che l'ha emessa e, in un momento logicamentesuccessivo, valutando le risultanze dell'istruttoria svolta, neghi la sus-sistenza in concreto del rapporto stesso (Cass., Sez. 3, Sentenza n.8057 del 14/06/2001).4.10.

Nel caso di specie, il ricorrente ha riportato il contenuto dellodopo aver precisato di avere stipulato la convenzione per l'erogazionedi prestazioni di assistenza sanitaria in regime di ricovero ospedaliero,ha aggiunto quanto segue: «… La classificazione attribuita alla Casa diCura istante dalla [OSCURATO:PERSONA] della Regione Campa-nia all'atto della convenzione era quella corrispondente alla fascia fun-zionale "B" parametro 110, indirizzo chirurgico. … Nel 1990, dopo averpotenziato le dotazioni strutturali e di personale, l'istante si è venuta atrovare nelle condizioni idonee per ottenere il riconoscimento della fa-scia funzionale “A” e pertanto inoltrava alla Regione Campania la ri-chiesta di riclassificazione.

Il possesso dei requisiti utili per la classifi-cazione nella fascia superiore veniva accertato dalla [OSCURATO:PERSONA] fasce Funzionali in sede di sopralluogo in data 29.06.1990. …Pertanto, la Clinica aveva diritto fin dal 1990 all'attribuzione della fascia“A” in considerazione anche del fatto che nell'organico della stessa dal1990 ad oggi figurano un numero superiore a 15 unità di personale18 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026medico e un numero superiore a 40 unità di personale sanitario nonmedico.

Tuttavia le istanze di riclassificazione, più volte reiterate neglianni, non hanno mai ricevuto alcun riscontro da parte della Regione.Ne consegue che la Casa di Cura istante ha sostenuto e continua asostenere a tutt'oggi i maggiori costi correlati all'acquisizione di migliorimacchinari e attrezzature, alle modificazioni strutturali della clinica,alla maggiore dotazione di personale posta in essere in funzione delladomanda di riclassificazione presentata: senza ricevere il doverosoadeguamento del corrispettivo.

Correlativamente, l'Amministrazionesanitaria ha da allora ad oggi ininterrottamente goduto dei benefici de-rivanti dal miglioramento del servizio offerto dalla Casa di Cura istante,alla quale, pur continuando ad esser pagata in base alla classificazioneoriginale (fascia “B” parametro 110) offre prestazioni corrispondentialla fascia funzionale “A”. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto e sta con-tinuando a ricevere prestazioni di livello superiore rispetto al formaleinquadramento della Casa di cura [OSCURATO:SOCIETA]. e si è,quindi, ingiustificatamente arricchita di un importo pari alla differenzatre le somme versate alla società istante, a titolo di rette di degenza,o DRG, e quelle che avrebbe dovuto versare se avesse proceduto, comeera suo preciso obbligo, alla tempestiva presa d'atto del mutamento difascia.

Palese è quindi la responsabilità contrattuale dell'amministra-zione regionale per la violazione della normativa convenzionale e diquella statale richiamata (D.M. 30.06.1975) e presupposta dalla con-venzione medesima che imponeva di commisurare, secondo i criteririgidamente prefissati dalla normativa stessa, il corrispettivo per le pre-stazioni erogate dalle case di cura ai requisiti strutturali, funzionali e dipersonale che ciascuna Casa di Cura poteva vantare».È pertanto evidente che, a prescindere dall'esistenza di un diritto odi un interesse legittimo all'ottenimento dell'atto amministrativo chericonoscesse la fascia funzionale superiore, la ricorrente, in qualità distruttura privata convenzionata, ha avanzato pretese risarcitorie legate19 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026al rapporto contrattuale esistente tra le parti, sulla scorta del dedottolivello più elevato delle prestazioni eseguite rispetto a quelle previstenella convenzione, non adeguatamente remunerato a causa dell'inerziadella stessa controparte nell'effettuare il riconoscimento della fasciafunzionale superiore.

Tale inerzia è prospettata dalla ricorrente comeelemento di fatto che connota in termini di colpa il comportamento dellacontroparte negoziale, ai fini del richiesto risarcimento del danno ma-turato proprio a causa dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di con-venzione.4.11.

La Corte d'appello ha ritenuto che la materia del contenderefosse devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,affermando che «… dall'esame della pretesa fatta valere dalla Casa dicura emerge che la questione oggetto di causa non si esaurisce nellaquantificazione dei compensi spettanti in relazione all'attività svoltasulla base della convenzione in corso, ma involge la qualificazione delservizio esercitato, che secondo la prospettazione sostenuta dalla parteappellata andrebbe qualificata come prestazione di fascia A e retribuitacon i relativi parametri.

La pretesa risarcitoria avanzata da parte ap-pellata rappresenta, dunque, il corollario di un accertamento che pre-suppone una diversa classificazione dei servizi prestati, alla stregua diuna valutazione rimessa alla pubblica amministrazione.

Soccorre sulpunto l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui“la domanda del gestore di una clinica privata convenzionata diretta adottenere la riclassificazione della struttura in una superiore fascia diaccreditamento e la conseguente applicazione di un più elevato tariffa-rio delle prestazioni è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo, atteso che la P.A., quando riscontra le condizioni diapplicabilità o revisione della convenzione di accreditamento, esercitauna potestà pubblica” (Cass. 12178/2015).

Alla stregua delle conside-razioni espresse, il lodo impugnato deve essere, quindi riformato, in20 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026quanto le questioni ivi dedotte appartengono alla giurisdizione del giu-dice amministrativo.»4.12.

La menzionata Corte non ha, tuttavia, tento conto dell'evo-luzione interpretativa delle Sezioni Unite, sopra descritta, discostandosidai principi sopra enunciati, secondo i quali, salvo diversa previsione dilegge, si radica la giurisdizione del giudice ordinario nei casi in cui sitratti di pretese economiche relative all'esecuzione del rapporto, com-preso il risarcimento del danno, con possibilità di disapplicare gli attiillegittimi lesivi dei diritti vantati (sul risarcimento de danno, v. in par-ticolare Cass., Sez.

Un., Ordinanza n. 18267 del 08/07/2019; Cass.,Sez.

Un., Sentenza n. 23418 del 26/10/2020; v. anche Cass., Sez.

Un.,Ordinanza n. 18374 del 27/06/2023).Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la ricorrente ha chiestoil risarcimento del danno che ha dedotto di avere subito nel corso delrapporto negoziale, a causa dell'esecuzione delle prestazioni ivi previ-ste, asseritamente causato da un comportamento inerte dell'Ammini-strazione, senza richiedere l'adozione di alcun atto o provvedimentoamministrativo e senza neppure formulare alcuna istanza di disappli-cazione di atti o provvedimenti amministrativi adottati.La situazione giuridica posta a fondamento della richiesta è quelladella struttura privata accreditata, concessionaria del servizio di assi-stenza ospedaliera, disciplinato da una convenzione, che ha subito unpregiudizio nel corso dell'esecuzione del rapporto scaturente dalla con-venzione, a causa della descritta inerzia della controparte negoziale, laquale è rappresentata come situazione di fatto, generativa del dannodi cui la parte ha chiesto il risarcimento, sicché, in base al criterio delpetitum sostanziale, e tenuto conto dei principi sopra evidenziati, deveritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.5.

In conclusione il ricorso deve essere accolto e, dichiarata la giu-risdizione del giudice ordinario, la sentenza impugnata deve esserecassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composi-21 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026zione, in particolare per gli accertamenti conseguenti all'accoglimentodel primo motivo di ricorso, oltre che per la statuizione sulle spese dilite del presente giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corteaccoglie il ricorso e, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario,cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma,chiamata anche a provvedere sulle spese di lite del presente giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci-vile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 novembre 2025.Il PresidenteGuido Mercolino22 di 22

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. prof. AstolfoDi Amato in Roma, via Nizza 59, in virtù di procura speciale in atti;ricorrentecontroRegione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappre-sentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato presso il l'Ufficio di Rappresentanza della [OSCURATO:PERSONA] in Roma, via Poli 29, in virtù di procura speciale incontroricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2747/2020, pub-blicata l'[OSCURATO:DATA_NASCITA].Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026Udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];letti gli atti del procedimento in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon atto di citazione in riassunzione (in esito alla pronuncia n. 324/2014 con la quale la Corte d'appello di Napoli inizialmente adita avevadichiarato la propria incompetenza territoriale, per essere la relativacompetenza devoluta alla Corte d'appello di Roma) la Regione Campa-nia ha impugnato il lodo sottoscritto il 15/12/2009, con il quale il [OSCURATO:PERSONA] - designato in forza della clausola compromissoria con-tenuta nella convenzione stipulata per l'erogazione di prestazioni di as-sistenza ospedaliera - aveva condannato la Regione Campania al pa-gamento in favore della casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.della somma di € 13.251.247,20 per differenze tra il valore dei serviziresi conformemente ai valori della fascia A e gli importi effettivamentepercepiti in applicazione dei criteri dettati per la fascia B, dell'importodi € 2.867.970,02 per interessi legali e della somma di € 2.882.553,00a titolo di maggior danno.[OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che fosse dichiarata la nullità dellodo per carenza della potestas iudicandi in capo agli arbitri e, in ognicaso, per difetto di giurisdizione, dovendo la decisione essere riservataal giudice amministrativo ai sensi dell'art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998, convittoria di spese.Instaurato il contraddittorio, si è costituita la [OSCURATO:SOCIETA]. (di seguito, anche Casa di Cura), che ha chiesto,in via preliminare, la sospensione del giudizio in attesa della decisionein ordine al ricorso straordinario per cassazione proposto avverso l'or-dinanza n. 324/2014 emessa dalla Corte d'appello di Napoli. Semprein via preliminare, la Casa di Cura ha eccepito l'inammissibilità dell'im-pugnazione per violazione dell'art. 828 c.p.c. Nel merito, ha contestato2 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026la fondatezza del gravame, chiedendone il rigetto, con il riconoscimentodelle spese da distrarsi in favore del difensore antistatario.La Corte d'appello, dopo aver istruito la causa per documenti, inriforma del lodo impugnato, ha dichiarato il difetto di giurisdizione, peressere la controversia devoluta alla cognizione del giudice amministra-tivo.In motivazione, per quanto ancora d'interesse, la menzionata Corteha statuito come segue: «Passando all'esame dell'impugnazione, lecensure sollevate dalla Regione Campania, ossia la carenza di potestasiudicandi, per essere la controversia estranea all'ambito della conven-zione, e il difetto di giurisdizione, possono essere esaminate in modocongiunto, in quanto strettamente correlate. Ai fini della decisione, vapremesso che la convenzione stipulata dalle parti in data 12 ottobre1983 prevede l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria in re-gime ospedaliero, con inquadramento funzionale nella fascia B. La casadi cura assume che fin dal 1990 aveva potenziato le proprie dotazioni– sia sul piano strutturale che sul versante dell'assunzione del perso-nale – e che, per l'effetto, le prestazioni rese erano suscettibili di in-quadramento nella fascia A; sostiene, poi, di avere reiteratamente ri-chiesto alla Regione Campania di assegnare la classificazione supe-riore, senza ottenere tuttavia alcun riscontro. Ora, la clausola compro-missoria azionata dalla Casa di cura prevede che “la risoluzione dieventuali controversie che dovessero insorgere sull'applicazione dellapresente convenzione sarà devoluta ad un collegio arbitrale” e, quindi,circoscrive il tema del contendere nell'ambito delle pattuizioni conte-nute nella convenzione stessa. Con i quesiti sottoposti agli arbitri laCasa di Cura ha chiesto, invece, l'accertamento della sussistenza deirequisiti per il riconoscimento della fascia funzionale A) e la verifica deldanno patito a causa della colpevole inerzia della Regione Campanianel provvedere alla corretta riclassificazione delle prestazioni. Alla lucedi dette emergenze, i quesiti esulano, quindi, dall'ambito della conven-3 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026zione stipulata nel 1983 – che, come detto, prevede l'erogazione diservizi di fascia B – in quanto presuppongono una modifica delle pat-tuizioni all'epoca intercorse. Proprio su quest'ultimo rilievo si innestal'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte appellante.Invero, a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale con la sen-tenza n. 204/2004, l'art. 33 del decreto legislativo 80/1998, come mo-dificato dall'art. 7 l. 205/2000, dispone che appartengono alla giurisdi-zione del giudice amministrativo “le controversie in materia di pubbliciservizi relative a concessioni di pubblici servizi, escluse quelle concer-nenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ovvero relative a provve-dimenti adottati dalla pubblica amministrazione o dal gestore di unpubblico servizio in un procedimento amministrativo disciplinato dallalegge 7 agosto 2000 n. 241, ovvero ancora relative all'affidamento diun pubblico servizio ed alla vigilanza e controllo nei confronti del ge-store”. Ora, dall'esame della pretesa fatta valere dalla Casa di curaemerge che la questione oggetto di causa non si esaurisce nella quan-tificazione dei compensi spettanti in relazione all'attività svolta sullabase della convenzione in corso, ma involge la qualificazione del servi-zio esercitato, che secondo la prospettazione sostenuta dalla parte ap-pellata andrebbe qualificata come prestazione di fascia A e retribuitacon i relativi parametri. La pretesa risarcitoria avanzata da parte ap-pellata rappresenta, dunque, il corollario di un accertamento che pre-suppone una diversa classificazione dei servizi prestati, alla stregua diuna valutazione rimessa alla pubblica amministrazione. Soccorre sulpunto l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui“la domanda del gestore di una clinica privata convenzionata diretta adottenere la riclassificazione della struttura in una superiore fascia diaccreditamento e la conseguente applicazione di un più elevato tariffa-rio delle prestazioni è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo, atteso che la P.A., quando riscontra le condizioni diapplicabilità o revisione della convenzione di accreditamento, esercita4 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026una potestà pubblica” (Cass. 12178/2015). Alla stregua delle conside-razioni espresse, il lodo impugnato deve essere, quindi riformato, inquanto le questioni ivi dedotte appartengono alla giurisdizione del giu-dice amministrativo».Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., affidato a due motivi di do-glianza.La Regione si è difesa con controricorso.La ricorrente ha depositato memoria difensiva.MOTIVI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«Violazione e falsa applicazione degli art.li 828, 829, comma 1, n.ri4 e 5, 823, comma 2, n. 5, 324, c.p.c. e art 2909 c.c., nonché dell'art.1362 c.c., con riferimento all'art. 360, co. 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.: inrelazione al n. 3 dell'art. 360 c.p.c., per avere la Corte d'appello rite-nuto estranea alla convenzione di arbitrato la controversia ad oggettoil risarcimento del danno per differenza tariffaria. Tale conclusione èscaturita esclusivamente dal senso letterale delle parole (utilizzatenella clausola n. 12 del contratto tra le parti del 12 ottobre 1983),senza ricercare la comune intenzione dei contraenti anche in base alloro comportamento successivo e, in particolare, obliterando le conse-guenze anche ermeneutiche derivanti dall'adesione per atto volontarioalla controversia arbitrale da parte della Regione Campania; in rela-zione al n. 4 - o al n. 3 - dell'art. 360 c.p.c., per avere la Corte d'appelloesaminato e pronunciato sul motivo di impugnazione per nullità dellodo relativo alla dedotta esorbitanza della controversia dai limiti dellaclausola compromissoria in un caso in cui tale motivo era inammissibile- con conseguente formazione del giudicato interno su punto, cosi comerilevato dall'appellata - perché diretto a provocare una diversa inter-pretazione di una clausola contrattuale senza censurare la motivazione5 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026del lodo con riferimento alla violazione di determinate clausole di er-meneutica e con indicazione delle ragioni di contrasto tra esse e le ar-gomentazioni degli arbitri».Con il secondo motivo di ricorso è formulata la seguente censura:«violazione dell'art. 6, comma 2, l. n. 205/2000 e dell'art. 5, comma2, l. n. 1034/1971, applicabili ratione temporis; violazione e falsa ap-plicazione dell'art. 7, comma 3, l. n. 1034/1971 (come sostituitodall'art. 35 del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 80, modificato dall'art. 7 dellalegge 21 luglio 2000, n. 205) e dell'art. 33, comma 1, d.lgs. n. 80/1998, come modificato dall'art. 7, comma 1, lett. a), l. n. 205/2000(nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 204/2004), applicabili ratione temporis, nonché degli art.li 806, 808 [en-trambi nel testo anteriore alla riforma del d. lgs. n. 40/2006], 819c.p.c., dell'art. 44, l. n. 833/1978 e d.m. (sanità) 30 giugno 1975 edegli art.li 1374, 1218, 1223 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1,n. 1, c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che la controversiaad oggetto il risarcimento del danno fosse sottratta alla competenzaarbitrale perché attratta nell'ambito della giurisdizione esclusiva delGiudice Amministrativo, in ragione del fatto che la domanda risarcitoriaformulata dalla società attrice costituirebbe un mero "corollario" dellariclassificazione per fasce funzionali, che, a sua volta, investe l'eserciziodi un pubblico potere, senza considerare, da un lato, la rilevanza inci-denter tantum della decisione arbitrale sulla riclassificazione delle pre-stazioni sanitarie e, dall'altro lato, la natura di diritto soggettivo dellapretesa risarcitoria o, in alternativa, la consistenza meramente patri-moniale della pretesa stessa, siccome implicante il riconoscimento delgiusto corrispettivo contrattuale, in aggiunta al rilievo per cui nella in-dividuazione della fascia funzionale di appartenenza di un'azienda sa-nitaria privata (convenzionata), ai fini della determinazione del corri-spettivo di un contratto già concluso, la P.A. non esercita un poterepubblico discrezionale».6 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/20262. Occorre innanzitutto evidenziare che la sentenza impugnata ri-sulta fondata su due distinte rationes decidendi, avendo dapprima ri-tenuto che la controversia deferita agli arbitri esorbitasse dall'ambitodi applicazione della clausola compromissoria e poi affermato che lastessa domanda era devoluta alla cognizione del giudice amministra-tivo e non a quella ordinaria.I due motivi di ricorso attingono entrambe le rationes della deci-sione.3. Il primo motivo di ricorso è fondato nei termini di seguito evi-denziati.3.1. Com'è noto, l'art. 829 c.p.c. prevede che l'impugnazione pernullità del lodo è ammessa, tra l'altro, «4) se il lodo ha pronunciatofuori dei limiti della convenzione di arbitrato, ferma la disposizionedell'art. 817, quarto comma, o ha deciso il merito della controversia inogni altro caso in cui il merito non poteva essere deciso».Proprio con riferimento all'interpretazione della convenzione arbi-trale, ai fini dell'accertamento della comprensione o meno della con-troversia ad esso devoluta, questa Corte ha più volte affermato chel'accertamento dell'accordo delle parti si traduce in un'indagine di fattoaffidata agli arbitri, censurabile con l'impugnazione ai sensi dell'art.829 c.p.c. soltanto nel caso in cui la motivazione sia così inadeguatada non consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri oper violazione delle norme degli artt. 1362 ss. c.c. Pertanto, colui cheimpugna il lodo non può limitarsi a richiamare genericamente le regoledi cui ai detti articoli, ma deve specificare i canoni in concreto violati,nonché il punto ed il modo in cui l'arbitro si sia da essi discostato, nonessendo sufficiente una semplice critica alla decisione sfavorevole for-mulata attraverso la mera prospettazione di una diversa e più favore-vole interpretazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 8049 del 08/04/2011;Cass., Sez. 1, Sentenza n. 10131 del 02/05/2006).7 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026In effetti, il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale ha ad og-getto unicamente la verifica della legittimità della decisione resa dagliarbitri, non il riesame delle questioni di merito ad essi sottoposte, conla conseguenza che l'accertamento in fatto compiuto dagli arbitri, qualè quello concernente l'interpretazione del contratto oggetto del conten-dere, non è censurabile nel giudizio di impugnazione del lodo, con lasola eccezione del caso in cui la motivazione del lodo stesso sia com-pletamente mancate od assolutamente carente (Cass., Sez. 1, Sen-tenza n. 13511 del 8/06/2007).3.2. Nella specie, la ricorrente ha dedotto che la Corte d'appello haesaminato il motivo di impugnazione con cui è stata dedotta l'esorbi-tanza della materia del contendere rispetto alle controversie devoluteagli arbitri, senza tenere conto dell'inammissibilità della censura.Ad opinione della parte, avendo il Collegio arbitrale espressamenteoptato, all'esito di apposita disamina, per l'inclusione della controversiatra le parti nell'ambito applicativo della clausola compromissoria, nonpoteva la relativa impugnazione prospettare la nullità del lodo solo per-ché con esso si era preferita un'interpretazione piuttosto che un'altra.A tal riguardo, la ricorrente ha affermato che la Regione, nell'im-pugnare il lodo, non ha prospettato la violazione di specifiche regole diermeneutica da parte degli arbitri, ma ha dedotto un'esegesi alterna-tiva della stessa clausola arbitrale.3.3. In effetti, l'atto di citazione con cui è stato impugnato il lodoprima davanti alla Corte d'appello di Napoli e, poi, davanti alla Corted'appello di Roma, riportato per la parte di rilievo nel ricorso per cas-sazione, e prodotto in giudizio, reca la seguente doglianza: «La difesaregionale ha inutilmente eccepito, fin dalla comparsa di costituzione, lainconferenza del richiamo alla clausola compromissoria enunciata nellospiegare i suoi effetti per le sole controversie insorgenti nella esecu-zione delle originarie previsioni convenzionali (o di quelle successiva-8 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026mente adottate ad integrazione delle stesse) laddove, invece, nella fat-tispecie in esame, si controverte di un asserito danno patrimoniale perpretese differenze remunerative conseguenti al mancato riconosci-mento, in capo alla Casa di [OSCURATO:PERSONA], di una fasciafunzionale diversa da quella di appartenenza. … Si intendeva affer-mare, in buona sostanza, che il giudizio arbitrale afferiva alla mancataremunerazione di prestazioni che (come rappresentato dalla stessacontroparte) erano da ritenersi oggettivamente diverse da quelle con-template nella dedotta convenzione e quindi abbisognevoli, per il lorosvolgimento in regime di accreditamento, di un ulteriore provvedi-mento ampliativo della sfera giuridica del destinatario: tant'è che siinstava per il risarcimento delle conseguenze pregiudizievoli asserita-mente rinvenienti dalla omessa adozione di un siffatto provvedimento.Appariva pacifico, in altri termini, che nessun inadempimento potevaessere ascritto alla Regione in ordine alla esatta esecuzione delle origi-narie previsioni convenzionali, come d'altro canto inconfutabilmentecomprovato dalle avverse allegazioni adombranti una presunta respon-sabilità extracontrattuale per la mancata determinazione dell'Ente con-venuto sulle istanze di riclassificazione a tal uopo prodotte, ovvero unsuo indebito arricchimento commisurato alla differenza tra le sommeversate alla società istante e quelle che avrebbe dovuto versare, seavesse proceduto, come era suo obbligo, alla tempestiva presa d'attodel mutamento di fascia, indebito che avrebbe comunque escluso l'e-sistenza di qualsivoglia titolo contrattuale, alla luce dell'espresso carat-tere sussidiario che l'art. 2042 c.c. attribuisce alla relativa azione».La ricorrente ha dedotto di avere eccepito la genericità della cen-sura, contestando in rito siffatto motivo di doglianza, riportando anchein questo caso nel ricorso per cassazione quanto dedotto nella com-parsa di costituzione e risposta prima davanti alla Corte d'appello diNapoli e, poi, davanti alla Corte d'appello di Roma, prospettando unvizio dell'atto di impugnazione comunque rilevabile d'ufficio.9 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026La Corte di merito ha semplicemente aderito alla diversa interpre-tazione offerta dall'appellante, affermando quanto segue: «… Passandoall'esame dell'impugnazione, le censure sollevate dalla Regione Cam-pania, ossia la carenza di potestas iudicandi, per essere la controversiaestranea all'ambito della convenzione, e il difetto di giurisdizione, pos-sono essere esaminate in modo congiunto, in quanto strettamente cor-relate. Ai fini della decisione, va premesso che la convenzione stipulatadalle parti in data 12 ottobre 1983 prevede l'erogazione di prestazionidi assistenza sanitaria in regime ospedaliero, con inquadramento fun-zionale nella fascia B. La casa di cura assume che fin dal 1990 avevapotenziato le proprie dotazioni – sia sul piano strutturale che sul ver-sante dell'assunzione del personale – e che, per l'effetto, le prestazionirese erano suscettibili di inquadramento nella fascia A; sostiene, poi,di avere reiteratamente richiesto alla Regione Campania di assegnarela classificazione superiore, senza ottenere tuttavia alcun riscontro.Ora, la clausola compromissoria azionata dalla Casa di cura prevedeche “la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgeresull'applicazione della presente convenzione sarà devoluta ad un colle-gio arbitrale” e, quindi, circoscrive il tema del contendere nell'ambitodelle pattuizioni contenute nella convenzione stessa. Con i quesiti sot-toposti agli arbitri la Casa di Cura ha chiesto, invece, l'accertamentodella sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della fascia funzio-nale A) e la verifica del danno patito a causa della colpevole inerziadelle Regione Campania nel provvedere alla corretta riclassificazionedelle prestazioni. Alla luce di dette emergenze, i quesiti esulano, quindi,dall'ambito della convenzione stipulata nel 1983 – che, come detto,prevede l'erogazione di servizi di fascia B – in quanto presuppongonouna modifica delle pattuizioni all'epoca intercorse. …».3.4. È pertanto evidente che, nel decidere sul motivo di impugna-zione, la Corte d'appello non si è adeguata ai principi sopra enunciati,10 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026poiché anch'essa ha semplicemente operato una diversa interpreta-zione della clausola compromissoria.4. Anche il secondo motivo di ricorso è fondato sia pure nei limitidi seguito evidenziati.4.1. Occorre prima di tutto precisare che la clausola compromisso-ria oggetto del presente giudizio risulta essere pattuita nella conven-zione del 12/10/193, stipulata tra le parti per l'erogazione di presta-zioni di assistenza ospedaliera, e la domanda di arbitrato, presentata il25/10/2008, ha condotto all'adozione del lodo in data 15/12/2009.La menzionata clausola, riportata nell'art. 12 della convenzione,contiene la seguente previsione: «la risoluzione di eventuali controver-sie che dovessero insorgere sull'applicazione della presente conven-zione sarà devoluta ad un collegio arbitrale».4.2. La menzionata clausola risulta, dunque, pattuita ben primadell'entrata in vigore dell'art. 6 l. n. 205 del 2000, il quale, al comma2, ha espressamente previsto che «Le controversie concernenti dirittisoggettivi devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo pos-sono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto», il cui conte-nuto è stato, poi, riversato nell'attuale art. 12 d.lgs. n. 104 del 2010(codice del processo amministrativo).All'epoca, era, però, già vigente il disposto dell'art. 5 l. n. 1034 del1971, il quale, al comma 1, ha espressamente stabilito che «Sono de-voluti alla competenza dei tribunali amministrativi regionali i ricorsicontro atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni odi servizi pubblici», precisando, al successivo comma 2, che «Restasalva la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per le controver-sie concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi».Com'è noto, è poi intervenuto l'art. 33 d.lgs. n. 80 del 1998, ilquale, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 205 del 2000 edella sentenza n. 204 del 2004 della Corte Costituzionale, al tempodella proposizione della domanda di arbitrato (25/10/2008), disponeva11 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026la devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo delle con-troversie in materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubbliciservizi, escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispet-tivi, ovvero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica ammini-strazione o dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento am-ministrativo disciplinato dalla legge 7 agosto 2000 n. 241, ovvero an-cora relative all'affidamento di un pubblico servizio ed alla vigilanza econtrollo nei confronti del gestore.Peraltro, tale previsione normativa, con l'aggiunta di alcune preci-sazioni, si ritrova nel vigente art. 133 d.lgs. n. 104 del 2010, il qualestabilisce che «Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo, salvo ulteriori previsioni di legge: … c) le controversiein materia di pubblici servizi relative a concessioni di pubblici servizi,escluse quelle concernenti indennità, canoni ed altri corrispettivi, ov-vero relative a provvedimenti adottati dalla pubblica amministrazioneo dal gestore di un pubblico servizio in un procedimento amministra-tivo, ovvero ancora relative all'affidamento di un pubblico servizio, edalla vigilanza e controllo nei confronti del gestore, nonché afferenti allavigilanza sul credito, sulle assicurazioni e sul mercato mobiliare, al ser-vizio farmaceutico, ai trasporti, alle telecomunicazioni e ai servizi dipubblica utilità».4.3. A prescindere dagli effetti del disposto dell'art. 6, comma 2, l.n. 205 del 2000, non estensibili alle convenzioni di arbitrato stipulateprima della sua entrata in vigore (Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 27336del 18/11/2008; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8094 del 23/03/2021), èsufficiente considerare che, al tempo della sottoscrizione della clausolacompromissoria oggetto del presente giudizio, erano comunque arbi-trabili, in materia di concessioni di servizi pubblici, le controversie re-lative ad «indennità, canoni ed altri corrispettivi», tenuto conto che,per tali controversie, l'art. 5 l. n. 1034 del 1971 aveva previsto la sus-sistenza della giurisdizione del giudice ordinario.12 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/20264.4. In proposito, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermatoche l'attività degli arbitri rituali ha natura giurisdizionale e sostitutivadella funzione del giudice ordinario, sicché lo stabilire se una contro-versia spetti alla cognizione dei primi o del secondo si configura comequestione di competenza, mentre il sancire se una lite appartenga allacompetenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, aquella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice ammi-nistrativo o contabile, dà luogo ad una questione di giurisdizione, conla conseguenza che la questione circa l'eventuale non compromettibi-lità ad arbitri della controversia, per essere la stessa riservata alla giu-risdizione del giudice amministrativo, integra una questione di giurisdi-zione che, ove venga in rilievo, il giudice dell'impugnazione del lodoarbitrale è tenuto ad esaminare e decidere anche d'ufficio (Cass., Sez.Un., Sentenza n. 23418 del 26/10/2020; v. anche Cass., Sez. Un.,Sentenza n. 19852 del 20/06/2022 e Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n.34569 del 16/11/2021).In effetti, l'espressione “motivi attinenti alla giurisdizione”, conte-nuta nell'art. 360, comma 1, n. 1, c.p.c., richiamata dall'art. 374 c.p.c.per delineare un ambito di attribuzioni proprie delle Sezioni Unite, com-prende l'ipotesi in cui il problema del riparto di giurisdizione tra giudiceordinario e giudice amministrativo sorga in funzione dell'accertamentodella compromettibilità ad arbitri e, quindi, della validità del compro-messo o della clausola compromissoria, nel qual caso è ammissibile laquestione di giurisdizione sollevata col ricorso per cassazione avversola sentenza della Corte d'appello sull'impugnazione per nullità del lodo(Cass., Sez. Un., Sentenza n. 1514 del 27/01/2016; v. già Cass., Sez.Un., Sentenza n. 8212 del 29/04/2004).4.5. Nella specie, dunque, tenuto conto della disciplina applicabileratione temporis, la possibilità di fare ricorso ad arbitri in materia diconcessioni di servizi pubblici, è limitata alle controversie devolute alla13 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026giurisdizione del giudice ordinario e dunque alle controversie riguar-danti indennità, canoni ed altri corrispettivi.4.6. L'individuazione dell'ambito operativo della disposizione con-tenuta nell'art. 5 l. n. 1034 del 1971, come pure del vigente art. 113,comma 1, lett. c), d.lgs. n. 104 del 2010, è stata oggetto di numerosepronunce delle Sezioni Unite di questa Corte, che segnano una evolu-zione interpretativa oramai giunta a consolidamento, sicché, in appli-cazione dell'art. 374, comma 1, c.p.c., sulla censura riferita alla que-stione di giurisdizione può pronunciarsi la Sezione semplice.4.7. Secondo questa Corte, in tema di concessioni di pubblici ser-vizi, le controversie relative alla fase esecutiva del rapporto, riguar-danti indennità, canoni ed altri corrispettivi, devolute alla giurisdizionedel giudice ordinario, comprendono questioni inerenti all'adempimentoe/o all'inadempimento della concessione e sui relativi effetti e conse-guenze, con indagine diretta alla determinazione dei diritti e degli ob-blighi dell'Amministrazione e del concessionario, con valutazione, in viaincidentale, della legittimità degli atti amministrativi incidenti sulla de-terminazione del corrispettivo, restando ferma la giurisdizione del giu-dice amministrativo nei casi in cui non si verta nell'ambito di un rap-porto paritetico tra le parti, ossia allorquando l'Amministrazione, siapure nel corso del rapporto, intervenga con atti autoritativi incidentidirettamente sulla procedura di affidamento, mediante esercizio delpotere di annullamento d'ufficio o di eventuali altri poteri riconosciutidalla legge, oltre che nei casi tassativamente previsti da norme di di-ritto (Cass., Sez. Un., Sentenza n. 23418 del 26/10/2020; Cass., Sez.Un., Ordinanza n. 18267 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Cass., Sez. Un., Ordinanzan. 32728 del 18/12/2018).Ne consegue che dette controversie appartenenti alla giurisdizionedel giudice ordinario - a prescindere dalla portata e dal momento diefficacia della disposizione di cui all'art. 6, comma 2, l. n. 205 del 200014 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026(poi trasfuso nell'art. 12 d.lgs. n. 104 del 2010) - possono essere com-promesse in arbitrato rituale.Come sopra evidenziato, tale orientamento è frutto di una evolu-zione interpretativa che ha visto il superamento della posizione tradi-zionale assunta dalla giurisprudenza di questa Corte sull'art. 5 dellalegge 6 dicembre 1971, n. 1034, in tema di concessioni di beni o diservizi, poi estesa ai servizi pubblici, di cui all'art. 133, comma 1, lett.c), d.lgs. n. 104 del 2010, secondo cui la giurisdizione amministrativaesclusiva aveva una tendenziale vis expansiva a tutta la fase esecutivadel rapporto, pure in assenza di impugnativa di un atto o provvedi-mento dell'autorità pubblica, essendovi comprese le controversie coin-volgenti il contenuto del rapporto concessorio nel suo aspetto geneticoe funzionale, anche riguardanti la violazione degli obblighi nascenti dalmedesimo rapporto (ad es., in tema di adempimento e di risoluzione),ad eccezione soltanto delle controversie di contenuto meramente pa-trimoniale, senza alcuna implicazione sul contenuto della concessione,così riduttivamente intesa la salvezza della giurisdizione ordinaria sullecontroversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, nonestensibile, pertanto, ai casi in cui veniva in rilievo l'esercizio di poteridiscrezionali-valutativi nella determinazione del dovuto (v. sul puntoCass., Sez. Un., Sentenza n. 23418 del 26/10/2020).Secondo l'orientamento più recente, oramai consolidato, anchenelle concessioni di pubblici servizi, lo "spartiacque" delle giurisdizioni,quella amministrativa esclusiva e quella ordinaria, deve rinvenirsi nellastipulazione del contratto o nell'aggiudicazione definitiva, trovando ciòfondamento nella stessa norma costituzionale di riparto (art. 103Cost.), che consente di affidare la materia dei pubblici servizi alla giu-risdizione esclusiva del giudice amministrativo se in essa la pubblicaamministrazione agisce esercitando il suo potere autoritativo (Cortecost., Sentenza n. 204 del 2004), che, in linea di principio – e salvotipizzati interventi autoritativi del concedente anche nella fase succes-15 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026siva all'aggiudicazione ‒ è da escludere allorquando, esaurita la fasepubblicistica della scelta del concessionario e sorto il vincolo contrat-tuale, venga in contestazione la delimitazione del contenuto del rap-porto, gli adempimenti delle obbligazioni contrattuali e i relativi effetti(v. ancora Cass., Sez. Un., Sentenza n. 23418 del 26/10/2020).Là dove si controverta sull'accertamento dell'adempimento o dell'i-nadempimento delle parti alle obbligazioni assunte nell'ambito del rap-porto concessorio, anche ai fini del risarcimento del danno, non trovarilievo alcun controllo sull'esercizio del potere pubblico, in relazione aiparametri di legittimità dell'azione amministrativa provvedimentale,essendo al giudice di merito richiesto di valutare la sussistenza, omeno, dei fatti di inadempimento dedotti a fondamento delle pretese edi qualificarli giuridicamente, per trarne le conseguenze sul piano pri-vatistico, vedendosi in tema di diritti soggettivi vantati in posizione diparità dal privato nei confronti dell'ente pubblico o parificato (Cass.,Sez. Un., Sentenza n. 23418 del 26/10/2020).Per radicare la giurisdizione esclusiva, infatti, non è sufficiente lamera attinenza della controversia con una determinata materia, occor-rendo pur sempre che la controversia abbia ad oggetto, in concreto, lavalutazione di legittimità di provvedimenti amministrativi che sianoespressione di pubblici poteri.In tale ottica, questa Corte ha affermato, sempre in tema di con-cessione di pubblici servizi, che la giurisdizione del giudice ordinario,riguardante le indennità, i canoni e altri corrispettivi nella fase esecu-tiva del contratto di concessione, si estende anche alla richiesta di ri-sarcimento del danno da inadempimento (Cass., Sez. Un., Sentenza n.23418 del 26/10/2020) e, dunque, anche all'applicazione di penali, co-stituendo esse manifestazione di un rapporto obbligatorio di carattereparitario (Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 18374 del 27/06/2023).4.8. In tale quadro, la controversia oggetto del presente giudiziodeve senza dubbio ritenersi compresa nella giurisdizione del giudice16 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026ordinario e, dunque, suscettibile di essere rimessa alla cognizione degliarbitri.4.9. Occorre precisare che, in ordine alle questioni di giurisdizionela Corte di cassazione è anche giudice del fatto (Cass., Sez. Un., Ordi-nanza n. 567 del 08/01/2024; Cass., Sez. Un., Sentenza n. 8074 del21/04/2015).La questione di giurisdizione non si esaurisce infatti nell'interpreta-zione della norma giuridica astrattamente destinata a regolare la fatti-specie, tenuto conto che i profili di diritto risultano inscindibilmenteconnessi a quelli di fatto, giacché l'individuazione del giudice cui spettadi conoscere la controversia presuppone necessariamente la valuta-zione della vicenda da cui trae origine la posizione giuridica fatta valerecon la domanda giudiziale.La menzionata inscindibilità contraddistingue, in linea di principio,tutte le questioni di carattere processuale, per la cui risoluzione questaCorte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, provve-dendo al riscontro del vizio lamentato attraverso l'esame diretto deglirenza e logicità della motivazione adottata dal giudice di merito (Cass.,Sez. Un., Ordinanza n. 567 del 08/01/2024).In tale quadro, occorre anche considerare che, comunque, la giuri-sdizione si determina in base alla domanda, sicché, ai fini del ripartotra giudice ordinario e giudice amministrativo, rileva non tanto la pro-spettazione delle parti ma il petitum sostanziale, il quale va identificatonon solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che è chiestaal giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, os-sia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, e indivi-duata dal giudice, con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridicodel quale detti fatti costituiscono manifestazione (Cass., Sez. Un., Or-dinanza n. 20350 del 31/07/2018; Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 236817 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026del 24/01/2024; v. già Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 12378 del 16/05/2008 e Cass., Sez. Un., Sentenza n. 10243 del 27/06/2003).L'applicazione, ai fini del riparto della giurisdizione, del suddettocriterio implica senza dubbio l'apprezzamento di elementi che atten-gono al merito, ma non comporta che la statuizione sulla giurisdizionepossa confondersi con la decisione sul merito né, in particolare, che ladecisione possa essere determinata secundum eventum litis (Cass.,Sez. Un., Sentenza n. 17461 del 01/08/2006), sicché, in linea di prin-cipio, non esiste contraddizione logico-giuridica in una sentenza che,sulla base della qualificazione del rapporto dedotto in causa, affermi lagiurisdizione del giudice che l'ha emessa e, in un momento logicamentesuccessivo, valutando le risultanze dell'istruttoria svolta, neghi la sus-sistenza in concreto del rapporto stesso (Cass., Sez. 3, Sentenza n.8057 del 14/06/2001).4.10. Nel caso di specie, il ricorrente ha riportato il contenuto dellodopo aver precisato di avere stipulato la convenzione per l'erogazionedi prestazioni di assistenza sanitaria in regime di ricovero ospedaliero,ha aggiunto quanto segue: «… La classificazione attribuita alla Casa diCura istante dalla [OSCURATO:PERSONA] della Regione Campa-nia all'atto della convenzione era quella corrispondente alla fascia fun-zionale "B" parametro 110, indirizzo chirurgico. … Nel 1990, dopo averpotenziato le dotazioni strutturali e di personale, l'istante si è venuta atrovare nelle condizioni idonee per ottenere il riconoscimento della fa-scia funzionale “A” e pertanto inoltrava alla Regione Campania la ri-chiesta di riclassificazione. Il possesso dei requisiti utili per la classifi-cazione nella fascia superiore veniva accertato dalla [OSCURATO:PERSONA] fasce Funzionali in sede di sopralluogo in data 29.06.1990. …Pertanto, la Clinica aveva diritto fin dal 1990 all'attribuzione della fascia“A” in considerazione anche del fatto che nell'organico della stessa dal1990 ad oggi figurano un numero superiore a 15 unità di personale18 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026medico e un numero superiore a 40 unità di personale sanitario nonmedico. Tuttavia le istanze di riclassificazione, più volte reiterate neglianni, non hanno mai ricevuto alcun riscontro da parte della Regione.Ne consegue che la Casa di Cura istante ha sostenuto e continua asostenere a tutt'oggi i maggiori costi correlati all'acquisizione di migliorimacchinari e attrezzature, alle modificazioni strutturali della clinica,alla maggiore dotazione di personale posta in essere in funzione delladomanda di riclassificazione presentata: senza ricevere il doverosoadeguamento del corrispettivo. Correlativamente, l'Amministrazionesanitaria ha da allora ad oggi ininterrottamente goduto dei benefici de-rivanti dal miglioramento del servizio offerto dalla Casa di Cura istante,alla quale, pur continuando ad esser pagata in base alla classificazioneoriginale (fascia “B” parametro 110) offre prestazioni corrispondentialla fascia funzionale “A”. [OSCURATO:PERSONA] ha ricevuto e sta con-tinuando a ricevere prestazioni di livello superiore rispetto al formaleinquadramento della Casa di cura [OSCURATO:SOCIETA]. e si è,quindi, ingiustificatamente arricchita di un importo pari alla differenzatre le somme versate alla società istante, a titolo di rette di degenza,o DRG, e quelle che avrebbe dovuto versare se avesse proceduto, comeera suo preciso obbligo, alla tempestiva presa d'atto del mutamento difascia. Palese è quindi la responsabilità contrattuale dell'amministra-zione regionale per la violazione della normativa convenzionale e diquella statale richiamata (D.M. 30.06.1975) e presupposta dalla con-venzione medesima che imponeva di commisurare, secondo i criteririgidamente prefissati dalla normativa stessa, il corrispettivo per le pre-stazioni erogate dalle case di cura ai requisiti strutturali, funzionali e dipersonale che ciascuna Casa di Cura poteva vantare».È pertanto evidente che, a prescindere dall'esistenza di un diritto odi un interesse legittimo all'ottenimento dell'atto amministrativo chericonoscesse la fascia funzionale superiore, la ricorrente, in qualità distruttura privata convenzionata, ha avanzato pretese risarcitorie legate19 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026al rapporto contrattuale esistente tra le parti, sulla scorta del dedottolivello più elevato delle prestazioni eseguite rispetto a quelle previstenella convenzione, non adeguatamente remunerato a causa dell'inerziadella stessa controparte nell'effettuare il riconoscimento della fasciafunzionale superiore. Tale inerzia è prospettata dalla ricorrente comeelemento di fatto che connota in termini di colpa il comportamento dellacontroparte negoziale, ai fini del richiesto risarcimento del danno ma-turato proprio a causa dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di con-venzione.4.11. La Corte d'appello ha ritenuto che la materia del contenderefosse devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,affermando che «… dall'esame della pretesa fatta valere dalla Casa dicura emerge che la questione oggetto di causa non si esaurisce nellaquantificazione dei compensi spettanti in relazione all'attività svoltasulla base della convenzione in corso, ma involge la qualificazione delservizio esercitato, che secondo la prospettazione sostenuta dalla parteappellata andrebbe qualificata come prestazione di fascia A e retribuitacon i relativi parametri. La pretesa risarcitoria avanzata da parte ap-pellata rappresenta, dunque, il corollario di un accertamento che pre-suppone una diversa classificazione dei servizi prestati, alla stregua diuna valutazione rimessa alla pubblica amministrazione. Soccorre sulpunto l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione secondo cui“la domanda del gestore di una clinica privata convenzionata diretta adottenere la riclassificazione della struttura in una superiore fascia diaccreditamento e la conseguente applicazione di un più elevato tariffa-rio delle prestazioni è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudiceamministrativo, atteso che la P.A., quando riscontra le condizioni diapplicabilità o revisione della convenzione di accreditamento, esercitauna potestà pubblica” (Cass. 12178/2015). Alla stregua delle conside-razioni espresse, il lodo impugnato deve essere, quindi riformato, in20 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026quanto le questioni ivi dedotte appartengono alla giurisdizione del giu-dice amministrativo.»4.12. La menzionata Corte non ha, tuttavia, tento conto dell'evo-luzione interpretativa delle Sezioni Unite, sopra descritta, discostandosidai principi sopra enunciati, secondo i quali, salvo diversa previsione dilegge, si radica la giurisdizione del giudice ordinario nei casi in cui sitratti di pretese economiche relative all'esecuzione del rapporto, com-preso il risarcimento del danno, con possibilità di disapplicare gli attiillegittimi lesivi dei diritti vantati (sul risarcimento de danno, v. in par-ticolare Cass., Sez. Un., Ordinanza n. 18267 del 08/07/2019; Cass.,Sez. Un., Sentenza n. 23418 del 26/10/2020; v. anche Cass., Sez. Un.,Ordinanza n. 18374 del 27/06/2023).Nel caso di specie, come sopra evidenziato, la ricorrente ha chiestoil risarcimento del danno che ha dedotto di avere subito nel corso delrapporto negoziale, a causa dell'esecuzione delle prestazioni ivi previ-ste, asseritamente causato da un comportamento inerte dell'Ammini-strazione, senza richiedere l'adozione di alcun atto o provvedimentoamministrativo e senza neppure formulare alcuna istanza di disappli-cazione di atti o provvedimenti amministrativi adottati.La situazione giuridica posta a fondamento della richiesta è quelladella struttura privata accreditata, concessionaria del servizio di assi-stenza ospedaliera, disciplinato da una convenzione, che ha subito unpregiudizio nel corso dell'esecuzione del rapporto scaturente dalla con-venzione, a causa della descritta inerzia della controparte negoziale, laquale è rappresentata come situazione di fatto, generativa del dannodi cui la parte ha chiesto il risarcimento, sicché, in base al criterio delpetitum sostanziale, e tenuto conto dei principi sopra evidenziati, deveritenersi sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.5. In conclusione il ricorso deve essere accolto e, dichiarata la giu-risdizione del giudice ordinario, la sentenza impugnata deve esserecassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composi-21 di 22Numero registro generale 1015/2021Numero sezionale 3952/2025Numero di raccolta generale 13481/2026Data pubblicazione 09/05/2026zione, in particolare per gli accertamenti conseguenti all'accoglimentodel primo motivo di ricorso, oltre che per la statuizione sulle spese dilite del presente giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corteaccoglie il ricorso e, dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario,cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte d'appello di Roma,chiamata anche a provvedere sulle spese di lite del presente giudiziodi legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Ci-vile della Corte Suprema di Cassazione, il 14 novembre 2025.Il PresidenteGuido Mercolino22 di 22
Sentenza Cassazione n. 13481/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris