CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 7 gennaio 2022
Cassazione n. 45934/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] QIU avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso; lette le conclusioni della difesa dei ricorrenti, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso; f [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Firenze, quale giudice della riparazione ex art. 314 cod. proc. pen., ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di LI Aiyuan, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avente ad oggetto il riconoscimento di un equo indennizzo per la detenzione patita dal congiunto [OSCURATO:PERSONA], deceduto nelle more del giudizio d'appello. Trattasi di istanza avente ad oggetto la privazione della libertà personale in forza di ordinanza cautelare emessa per il reato di associazione per delinquere aggravata dal c.d. «metodo mafioso» (così riqualificata già in sede cautelare quella contestata ex art. 416-bis cod. pen.) e per i reati fine in materia di riciclaggio, commessi da [OSCURATO:PERSONA], per svariati milioni di euro, nella qualità di socio unico ed amministratore di un'agenzia mandataria di Money2Money ([OSCURATO:PERSONA]). In merito alle dette fattispecie il citato soggetto è stato poi assolto con sentenza di primo grado divenuta irrevocabile a seguito della dichiarazione d'inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico Ministero per essere nelle more deceduto l'imputato. 2. Avverso l'ordinanza nell'interesse di LI Aiyuan, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, moglie, la prima, e figli del defunto [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione congiunto fondato su quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.), con i quali si deducono violazioni di legge e vizi motivazionali, in termini di contraddittorietà e manifesta illogicità. I ricorrenti sostanzialmente deducono l'errore nel quale sarebbe incorsa la Corte territoriale nell'aver accertato la condotta ostativa di [OSCURATO:PERSONA] muovendo non dalla sentenza assolutoria, con la quale non si sarebbe confrontata, bensì dall'ordinanza cautelare, peraltro sostituendosi al giudice penale nel ritenere sussistente il dolo in capo al citato [OSCURATO:PERSONA] e senza una debita considerazione del comportamento processuale dell'imputato. L'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata, inoltre, non mostrerebbe di aver considerato il presupposto negativo del diritto all'equo indennizzo costituito dalla connessione sinergica tra la condotta di [OSCURATO:PERSONA] e l'intervento dell'autorità, peraltro inerente anche ad un'ipotesi di riciclaggio ritenuta inconfigurabile dal giudice penale. 3. Hanno concluso per iscritto la Procura generale della Repubblica presso la Suprema Corte, in persona del [OSCURATO:PERSONA], nel senso del rigetto del ricorso, oltre che la difesa del ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. In tema di riparazione per ingiusta detenzione il giudice di merito, per stabilire se chi l'ha patita abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (ex plurimis: Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263; Sez. 4, n. 21308, del 26/04/2022, Fascia, in motivazione; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). La colpa grave di cui all'art. 314 cod. proc. pen., quale elemento negativo della fattispecie integrante il diritto all'equa riparazione in oggetto non necessita difatti di estrinsecarsi in condotte integranti, di per sé, reato, se tali, in forza di una valutazione ex ante, da causare o da concorrere a dare causa all'ordinanza cautelare (sul punto si vedano anche Sez. 4, n. 15500 del 22/03/2022, Solito, in motivazione; Sez. 4, n. 49613 del 19/10/2018, B., Rv. 273996-01, in motivazione, oltre che i precedenti ivi richiamate, tra cui Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, Maltese, dep. 2014, Rv. Rv. 259082-01). 2.1. Ai fini di cui innanzi, è necessario uno specifico raffronto tra la condotta dell'indagato e le ragioni sottese all'intervento dell'autorità e/o alla sua persistenza (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 3, n. 36336 del 19/06/2019, Wakel, Rv. 277662, nonché Sez. 4, n. 27965 del 07/06/2001, Rosini, Rv. 219686), con motivazione che deve apprezzare la sussistenza di condotte che rivelino (dolo o) eclatante o macroscopica negligenza, imprudenza o violazioni di leggi o regolamenti che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità (Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 27458 del 05/02/2019, Hosni, Rv. 276458, e anche, tra le altre, Sez. 4, n. 22642 del 21/03/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270001). 2.2. La condizione ostativa al riconoscimento del diritto all'indennizzo, rappresentata dall'avere il richiedente dato causa o concorso a dare causa all'ingiusta detenzione, può essere integrata da condotte, dolose o gravemente colpose, tanto extraprocedimentali quanto tenute nel corso del procedimento, comprese le dichiarazioni dallo stesso richiedente rese (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez. 4, n. 21308/2022, Fascia, cit., in motivazione; Sez. 4, n. 850 del 20/09/2021, dep. 2022, Denaro, Rv. 282565; Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, Abruzzese, Rv. 280547; Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, Morabito, Rv. 277475; Sez. 4, n. 53361 del 21/11/2018, Puro, Rv. 274498; Sez. 3, n. 39199 del 01/07/2014, Pistorio, Rv. 260397; con particolare riferimento alla possibile rilevanza delle dichiarazioni rese dall'indagato/imputato si vedano, ex plurimis, Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601, nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). 2.3. Più nel dettaglio, per quanto rileva nella fattispecie in esame, tra le condotte gravemente colpose suscettibili di costituire presupposto negativo per la riparazione per l'ingiusta detenzione, se in rapporto sinergico con l'intervento dell'autorità, vi sono anche quelle caratterizzate da dichiarazioni false ovvero reticenti o comunque ambigue. Ciò in ragione del fondamento solidaristico alla base dell'istituto e anche nell'attuale formulazione dell'art. 314 cod. proc. pen., per il quale l'esercizio da parte dell'imputato della facoltà di cui all'art. 64, comma 3, lett. b), cod. proc. pen., non incide sul diritto alla riparazione (sul punto si vedano, ex plurimis: Sez. U, n. 51779 del 28/11/2013, Nicosia, Rv. 257601; Sez. 4, n. 849 del 28/09/2021, dep. 2022, Mignolo, Rv. 282564; Sez. 4, n. 36478 del 02/12/2020, Gallo, Rv. 280082; Sez. 4, n. 46423 del 23/10/2015, Sperti, Rv. 265287; nonché, in fattispecie successive alla modifica dell'art. 314, comma 1, cod. pen., Sez. 4, n. 30056 del 30/06/2022, in motivazione, e Sez. 4, n. 3755 del 20/01/2022, Pacifico, Rv. 282581). 3. Orbene, differentemente da quanto prospettato dal ricorrente, l'ordinanza impugnata, con motivazione in linea con i principi di cui innanzi oltre che congrua, coerente e non manifestamente illogica, non ha fondato il giudizio in merito alla sinergica condotta ostativa di [OSCURATO:PERSONA] sulla base di fatti in contrasto con quelli accertati nel giudizio penale bensì muovendo dalla sentenza assolutoria dell'imputato e dalla condotta da questi tenuta, come emergente anche dagli esiti della captate conversazioni e comunicazioni sintetizzati nella sentenza penale e letteralmente richiamati del giudice della riparazione. 3.1. È stato così accertato, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - che la condotta di [OSCURATO:PERSONA], pur non integrando gli estremi dei reati allo stesso ascritti, in presenza dell'errore dell'autorità procedente concretizzatosi nell'adottata misura cautelare è stata tale da concorrere ad ingenerare la falsa apparenza della configurabilità degli illeciti penali. Il riferimento è stato alla condotta dell'indagato tale da concorrere con l'errore dell'autorità a creare l'apparenza della fattispecie associativa nonché dei riciclaggi, reati per i quali altri coindagati sono stati condannati. Trattasi di condotte tenute, per importo totale dell'ordine del miliardo di euro, nella qualità di socio unico ed amministratore di un'agenzia ([OSCURATO:PERSONA]), mandataria di Money2Money, mediante l'esecuzione di innumerevoli trasferimenti di denaro all'estero ([OSCURATO:PERSONA]) per importi (pari a 1.999,99 euro) di un centesimo al di sotto della soglia relativa alle operazioni sospette (secondo la normativa vigente all'epoca dei fatti). Il giudice della riparazione, sempre muovendo dai fatti emergenti dalla sentenza assolutoria ai fini della loro valutazione in relazione all'intervento cautelare e in termini di condotta ostativa, ha altresì evidenziato le modalità concrete di gestione delle innumerevoli operazioni, come risultanti anche dalle captate conversazioni e comunicazioni, caratterizzate da una sistematica attività volta all'utilizzo di nomi e documenti non corrispondenti ai soggetti attivi dei trasferimenti oltre che di indirizzi di comodo. 3.1.1. La condotta di cui innanzi, ritenuta sinergica rispetto all'errato intervento dell'autorità ed al suo mantenimento, è stata peraltro letta in uno con la condotta procedimentale tenuta da [OSCURATO:PERSONA], concretizzatasi nell'ambiguità e falsità di talune dichiarazioni rese in sede di interrogatorio, compresa la negazione della riconducibilità a se dell'agenzia mandataria di Money2Money ([OSCURATO:PERSONA]). A ciò si è aggiunta la considerazione, anche ai fini della persistenza dell'intervento dell'autorità, del comportamento sostanzialmente reticente di [OSCURATO:PERSONA]. Questi, dopo essersi definito mero operaio, ha inteso giustificare i contatti telefonici di cui alle intercettazioni, riconducendoli ad un'attività di vendita di schede telefoniche, per poi ammettere, infine, di aver effettuato tramite la mandataria [OSCURATO:PERSONA] denaro in Cina per importi, ciascuno, pari a 1.999,99 euro in forza di un'imposizione derivante dalla mandante Money2Money pur non avendo contezza che il 50% delle quote di quest'ultima fossero dei propri figli. 3.2. Inconferente si mostra infine la censura con la quale il giudice della riparazione nell'aver accertato, nei termini appena sintetizzati, la condotta dolosa ostativa di [OSCURATO:PERSONA], avrebbe finito sostanzialmente con il sostituirsi al giudice penale. Il ricorrente, in particolare, oltre a non confrontare il suo dire con la motivazione dell'ordinanza impugnata che non ha inteso riferirsi al dolo delle fattispecie di reato, non considera la diversa struttura dei due processi, quello penale e quello in esame, preordinati a differenti finalità, così finendo per porsi in netto contrasto con il principio di diritto che, invece, in questa sede, si intende ribadire circa la consistenza dell'elemento soggettivo rilevante quante elemento negativo della fattispecie di cui all'art. 314 cod. proc. pen. In tema di presupposti per la riparazione dell'ingiusta detenzione, deve difatti intendersi dolosa e, conseguentemente idonea ad escludere la sussistenza del diritto all'indennizzo, non solo la condotta volta alla realizzazione di un evento voluto e rappresentato nei suoi termini fattuali, sia esso confliggente o meno con una prescrizione di legge, ma anche la condotta consapevole e volontaria i cui esiti, valutati dal giudice del procedimento riparatorio con il parametro dell'id quod plerumque accidit secondo le regole di esperienza comunemente accettate, siano tali da creare una situazione di allarme sociale e di doveroso intervento dell'autorità giudiziaria a tutela della comunità, ragionevolmente ritenuta in pericolo (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro, Rv. 203637). 4. In conclusione, al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle