Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 11768/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoLucia ODELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Roma, con la sentenza del 13 maggio 2025 inepigrafe, in parziale riforma della sentenza emessa il 15 aprile 2024 dalTribunale di Rieti, che, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti allacontestata circostanza aggravante ed alla recidiva, aveva condannato ElenaMemet alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa, ha escluso lacontestata recidiva, confermando nel resto la sentenza impugnata.2.

Il Tribunale di Rieti aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato dicui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen. per avere, in data 14 maggio 2021,compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di alcuniprodotti per il trucco marca L'Oreal del valore di 198,00 euro, occultandoli su disé e cerando di uscire dal negozio Acqua e Sapone sito in [OSCURATO:PERSONA] viaMilano n. 13/D al quale li sottraeva, evento non verificatosi per l’attivazione deldispositivo antitaccheggio che si attivava quando cercava di superare le casse.

Iltribunale aveva concesso le circostanze attenuanti generiche, al solo fine diadeguare la pena al fatto, mentre aveva escluso l’applicazione della causa di nonpunibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. ritenendo ostativa l’abitualità delcomportamento dell’imputata e l’offensività del fatto per il quale non si potevaformulare un giudizio di irrisoria o miniale lesività sia per il tipo (prodotti diprofumeria e quindi non beni di prima necessità) e il valore economico dei benisottratti sia per le modalità della condotta sintomo di collaudata esperienza.3.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato ad ununico motivo di ricorso con il quale lamenta erronea applicazione della leggepenale nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancataapplicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.Lamenta la ricorrente che la Corte di appello aveva ritenuto la condottadell’imputata abituale perché nel casellario giudiziale era annotato solo un altroproscioglimento per particolare tenuità del fatto.Richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui «Tanto contrasta,tuttavia, con l'esplicito dato normativo, alla luce del quale il limite dell'abitualitàpuò ipotizzarsi in presenza di almeno altri due illeciti, diversi da quello oggettodel procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis.La norma è tassativa e non lascia spazio per diverse valutazioni.

Cosicché, solo ilterzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità, che ostaall'applicazione dell'istituto (Sez.

U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266593, in motivazione)» (Sez. 5, n. 21648 del 28/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], nonmass.).4.

Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ODELLO, hadepositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

Il motivo di ricorso è affetto da genericità per aspecificità “estrinseca”, inquanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnatache confutano, in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni daidenunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svolte nel motivo diappello (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimitàsenza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi algiudizio di inammissibilità.Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv.281425-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012-dep. 2012, Pezzo, Rv. 253849).Nel caso in esame, il motivo è aspecifico perché non si confronta con lasentenza della Corte di appello che, con motivazione coerente e nonmanifestamente illogica, ha escluso l’applicazione della causa di non punibilitàprevista dall’art. 131-bis cod. pen. ritenendo ostativa non solo l’abitualità delcomportamento dell’imputata, ma anche l’offensività del fatto per il quale non sipoteva formulare un giudizio di irrisoria o minimale lesività sia per il tipo e ilvalore economico dei beni sottratti (prodotti di profumeria e quindi non beni diprima necessità) sia per le modalità della condotta sintomo di collaudataesperienza.3.

Il motivo di ricorso è peraltro manifestamente infondato.La Corte di appello ha considerato ostativa all’applicazione della causa dinon punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. la gravità del fatto desumendola,con motivazione congrua e non illogica, sia dal tipo e dal valore economico deibeni sottratti (prodotti di profumeria e quindi non beni di prima necessità) siadalle modalità della condotta analoghe a quelle degli altri precedenti e quindisintomo di collaudata esperienza (vds.

Sez. 5, n. 21648 del 28/02/2023, [OSCURATO:PERSONA],non mass.).4.

All’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. osta anche l’abitualità del comportamento dell’imputata.Secondo giurisprudenza di legittimità consolidata a partire dalle SezioniUnite Tushaj, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa dinon punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abitualequando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, hacommesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.

U, n. 13681 del25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01: in motivazione, la Corte ha chiarito che,ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimentonon solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione -nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche setenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod.pen.; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347 - 01).Orbene, nel casellario giudiziale della ricorrente, datato 13 maggio 2025,sono annotate due pronunce di proscioglimento per particolare tenuità del fatto,una emessa in data 10 febbraio 2021, precedente al fatto oggetto del presenteprocesso, e una successiva emessa in data 10 ottobre 2023, entrambe per ilreato di tentato furto aggravato.Nel caso in esame, peraltro, non viene in considerazione l’abitualità ritenutaostativa dal quarto comma dell’art. 131-bis cod. pen., secondo cui ilcomportamento è abituale nel caso in cui l’autore abbia commesso più reati dellastessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolaretenuità, bensì rileva l’abitualità ritenuta dal giudice in concreto, ai sensi delprimo comma dell’art. 131-bis cod. pen.5.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dellasomma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro tremila infavore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpaquanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11768/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 64/2026DONATO D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 26581/2025DAVIDE LAUROBRUNO GIORDANOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoLucia ODELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Roma, con la sentenza del 13 maggio 2025 inepigrafe, in parziale riforma della sentenza emessa il 15 aprile 2024 dalTribunale di Rieti, che, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti allacontestata circostanza aggravante ed alla recidiva, aveva condannato ElenaMemet alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa, ha escluso lacontestata recidiva, confermando nel resto la sentenza impugnata.2.

Il Tribunale di Rieti aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato dicui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen. per avere, in data 14 maggio 2021,compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di alcuniprodotti per il trucco marca L'Oreal del valore di 198,00 euro, occultandoli su disé e cerando di uscire dal negozio Acqua e Sapone sito in [OSCURATO:PERSONA] viaMilano n. 13/D al quale li sottraeva, evento non verificatosi per l’attivazione deldispositivo antitaccheggio che si attivava quando cercava di superare le casse.

Iltribunale aveva concesso le circostanze attenuanti generiche, al solo fine diadeguare la pena al fatto, mentre aveva escluso l’applicazione della causa di nonpunibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. ritenendo ostativa l’abitualità delcomportamento dell’imputata e l’offensività del fatto per il quale non si potevaformulare un giudizio di irrisoria o miniale lesività sia per il tipo (prodotti diprofumeria e quindi non beni di prima necessità) e il valore economico dei benisottratti sia per le modalità della condotta sintomo di collaudata esperienza.3.

Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato ad ununico motivo di ricorso con il quale lamenta erronea applicazione della leggepenale nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancataapplicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.Lamenta la ricorrente che la Corte di appello aveva ritenuto la condottadell’imputata abituale perché nel casellario giudiziale era annotato solo un altroproscioglimento per particolare tenuità del fatto.Richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui «Tanto contrasta,tuttavia, con l'esplicito dato normativo, alla luce del quale il limite dell'abitualitàpuò ipotizzarsi in presenza di almeno altri due illeciti, diversi da quello oggettodel procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis.La norma è tassativa e non lascia spazio per diverse valutazioni.

Cosicché, solo ilterzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità, che ostaall'applicazione dell'istituto (Sez.

U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266593, in motivazione)» (Sez. 5, n. 21648 del 28/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], nonmass.).4.

Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ODELLO, hadepositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2.

Il motivo di ricorso è affetto da genericità per aspecificità “estrinseca”, inquanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnatache confutano, in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni daidenunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svolte nel motivo diappello (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimitàsenza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi algiudizio di inammissibilità.Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv.281425-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012-dep. 2012, Pezzo, Rv. 253849).Nel caso in esame, il motivo è aspecifico perché non si confronta con lasentenza della Corte di appello che, con motivazione coerente e nonmanifestamente illogica, ha escluso l’applicazione della causa di non punibilitàprevista dall’art. 131-bis cod. pen. ritenendo ostativa non solo l’abitualità delcomportamento dell’imputata, ma anche l’offensività del fatto per il quale non sipoteva formulare un giudizio di irrisoria o minimale lesività sia per il tipo e ilvalore economico dei beni sottratti (prodotti di profumeria e quindi non beni diprima necessità) sia per le modalità della condotta sintomo di collaudataesperienza.3.

Il motivo di ricorso è peraltro manifestamente infondato.La Corte di appello ha considerato ostativa all’applicazione della causa dinon punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. la gravità del fatto desumendola,con motivazione congrua e non illogica, sia dal tipo e dal valore economico deibeni sottratti (prodotti di profumeria e quindi non beni di prima necessità) siadalle modalità della condotta analoghe a quelle degli altri precedenti e quindisintomo di collaudata esperienza (vds.

Sez. 5, n. 21648 del 28/02/2023, [OSCURATO:PERSONA],non mass.).4.

All’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. osta anche l’abitualità del comportamento dell’imputata.Secondo giurisprudenza di legittimità consolidata a partire dalle SezioniUnite Tushaj, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa dinon punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abitualequando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, hacommesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez.

U, n. 13681 del25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01: in motivazione, la Corte ha chiarito che,ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimentonon solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione -nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche setenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod.pen.; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347 - 01).Orbene, nel casellario giudiziale della ricorrente, datato 13 maggio 2025,sono annotate due pronunce di proscioglimento per particolare tenuità del fatto,una emessa in data 10 febbraio 2021, precedente al fatto oggetto del presenteprocesso, e una successiva emessa in data 10 ottobre 2023, entrambe per ilreato di tentato furto aggravato.Nel caso in esame, peraltro, non viene in considerazione l’abitualità ritenutaostativa dal quarto comma dell’art. 131-bis cod. pen., secondo cui ilcomportamento è abituale nel caso in cui l’autore abbia commesso più reati dellastessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolaretenuità, bensì rileva l’abitualità ritenuta dal giudice in concreto, ai sensi delprimo comma dell’art. 131-bis cod. pen.5.

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dellasomma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro tremila infavore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpaquanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 16/01/2026.Il Consigliere estensore La PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA] VignaleP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 16/01/2026.Il Consigliere estensore La PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoLucia ODELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza del 13 maggio 2025 inepigrafe, in parziale riforma della sentenza emessa il 15 aprile 2024 dalTribunale di Rieti, che, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti allacontestata circostanza aggravante ed alla recidiva, aveva condannato ElenaMemet alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa, ha escluso lacontestata recidiva, confermando nel resto la sentenza impugnata.2. Il Tribunale di Rieti aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato dicui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen. per avere, in data 14 maggio 2021,compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di alcuniprodotti per il trucco marca L'Oreal del valore di 198,00 euro, occultandoli su disé e cerando di uscire dal negozio Acqua e Sapone sito in [OSCURATO:PERSONA] viaMilano n. 13/D al quale li sottraeva, evento non verificatosi per l’attivazione deldispositivo antitaccheggio che si attivava quando cercava di superare le casse. Iltribunale aveva concesso le circostanze attenuanti generiche, al solo fine diadeguare la pena al fatto, mentre aveva escluso l’applicazione della causa di nonpunibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. ritenendo ostativa l’abitualità delcomportamento dell’imputata e l’offensività del fatto per il quale non si potevaformulare un giudizio di irrisoria o miniale lesività sia per il tipo (prodotti diprofumeria e quindi non beni di prima necessità) e il valore economico dei benisottratti sia per le modalità della condotta sintomo di collaudata esperienza.3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato ad ununico motivo di ricorso con il quale lamenta erronea applicazione della leggepenale nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancataapplicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.Lamenta la ricorrente che la Corte di appello aveva ritenuto la condottadell’imputata abituale perché nel casellario giudiziale era annotato solo un altroproscioglimento per particolare tenuità del fatto.Richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui «Tanto contrasta,tuttavia, con l'esplicito dato normativo, alla luce del quale il limite dell'abitualitàpuò ipotizzarsi in presenza di almeno altri due illeciti, diversi da quello oggettodel procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis.La norma è tassativa e non lascia spazio per diverse valutazioni. Cosicché, solo ilterzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità, che ostaall'applicazione dell'istituto (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266593, in motivazione)» (Sez. 5, n. 21648 del 28/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], nonmass.).4. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ODELLO, hadepositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Il motivo di ricorso è affetto da genericità per aspecificità “estrinseca”, inquanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnatache confutano, in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni daidenunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svolte nel motivo diappello (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimitàsenza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi algiudizio di inammissibilità.Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv.281425-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012-dep. 2012, Pezzo, Rv. 253849).Nel caso in esame, il motivo è aspecifico perché non si confronta con lasentenza della Corte di appello che, con motivazione coerente e nonmanifestamente illogica, ha escluso l’applicazione della causa di non punibilitàprevista dall’art. 131-bis cod. pen. ritenendo ostativa non solo l’abitualità delcomportamento dell’imputata, ma anche l’offensività del fatto per il quale non sipoteva formulare un giudizio di irrisoria o minimale lesività sia per il tipo e ilvalore economico dei beni sottratti (prodotti di profumeria e quindi non beni diprima necessità) sia per le modalità della condotta sintomo di collaudataesperienza.3. Il motivo di ricorso è peraltro manifestamente infondato.La Corte di appello ha considerato ostativa all’applicazione della causa dinon punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. la gravità del fatto desumendola,con motivazione congrua e non illogica, sia dal tipo e dal valore economico deibeni sottratti (prodotti di profumeria e quindi non beni di prima necessità) siadalle modalità della condotta analoghe a quelle degli altri precedenti e quindisintomo di collaudata esperienza (vds. Sez. 5, n. 21648 del 28/02/2023, [OSCURATO:PERSONA],non mass.).4. All’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. osta anche l’abitualità del comportamento dell’imputata.Secondo giurisprudenza di legittimità consolidata a partire dalle SezioniUnite Tushaj, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa dinon punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abitualequando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, hacommesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01: in motivazione, la Corte ha chiarito che,ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimentonon solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione -nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche setenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod.pen.; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347 - 01).Orbene, nel casellario giudiziale della ricorrente, datato 13 maggio 2025,sono annotate due pronunce di proscioglimento per particolare tenuità del fatto,una emessa in data 10 febbraio 2021, precedente al fatto oggetto del presenteprocesso, e una successiva emessa in data 10 ottobre 2023, entrambe per ilreato di tentato furto aggravato.Nel caso in esame, peraltro, non viene in considerazione l’abitualità ritenutaostativa dal quarto comma dell’art. 131-bis cod. pen., secondo cui ilcomportamento è abituale nel caso in cui l’autore abbia commesso più reati dellastessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolaretenuità, bensì rileva l’abitualità ritenuta dal giudice in concreto, ai sensi delprimo comma dell’art. 131-bis cod. pen.5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dellasomma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro tremila infavore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpaquanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000).[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11768/2026Roma, lì, 27/03/2026REPUBBLICA ITALIANAIn nome del Popolo ItalianoLA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daLUCIA [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 64/2026DONATO D'[OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]LUCA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 26581/2025DAVIDE LAUROBRUNO GIORDANOha pronunciato la seguenteSENTENZAsul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Romania) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 13/05/2025 della Corte di appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del SostitutoLucia ODELLO, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza del 13 maggio 2025 inepigrafe, in parziale riforma della sentenza emessa il 15 aprile 2024 dalTribunale di Rieti, che, concesse le attenuanti generiche ritenute equivalenti allacontestata circostanza aggravante ed alla recidiva, aveva condannato ElenaMemet alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 154,00 di multa, ha escluso lacontestata recidiva, confermando nel resto la sentenza impugnata.2. Il Tribunale di Rieti aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato dicui agli artt. 56, 624 e 625 n. 7 cod. pen. per avere, in data 14 maggio 2021,compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di alcuniprodotti per il trucco marca L'Oreal del valore di 198,00 euro, occultandoli su disé e cerando di uscire dal negozio Acqua e Sapone sito in [OSCURATO:PERSONA] viaMilano n. 13/D al quale li sottraeva, evento non verificatosi per l’attivazione deldispositivo antitaccheggio che si attivava quando cercava di superare le casse. Iltribunale aveva concesso le circostanze attenuanti generiche, al solo fine diadeguare la pena al fatto, mentre aveva escluso l’applicazione della causa di nonpunibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen. ritenendo ostativa l’abitualità delcomportamento dell’imputata e l’offensività del fatto per il quale non si potevaformulare un giudizio di irrisoria o miniale lesività sia per il tipo (prodotti diprofumeria e quindi non beni di prima necessità) e il valore economico dei benisottratti sia per le modalità della condotta sintomo di collaudata esperienza.3. Avverso la sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorsoper cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore di fiducia, affidato ad ununico motivo di ricorso con il quale lamenta erronea applicazione della leggepenale nonché manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancataapplicazione della causa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.Lamenta la ricorrente che la Corte di appello aveva ritenuto la condottadell’imputata abituale perché nel casellario giudiziale era annotato solo un altroproscioglimento per particolare tenuità del fatto.Richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui «Tanto contrasta,tuttavia, con l'esplicito dato normativo, alla luce del quale il limite dell'abitualitàpuò ipotizzarsi in presenza di almeno altri due illeciti, diversi da quello oggettodel procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis.La norma è tassativa e non lascia spazio per diverse valutazioni. Cosicché, solo ilterzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità, che ostaall'applicazione dell'istituto (Sez. U., n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.266593, in motivazione)» (Sez. 5, n. 21648 del 28/02/2023, [OSCURATO:PERSONA], nonmass.).4. Il Procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ODELLO, hadepositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.2. Il motivo di ricorso è affetto da genericità per aspecificità “estrinseca”, inquanto non si confronta con le argomentazioni svolte nella sentenza impugnatache confutano, in maniera puntuale e con considerazioni del tutto immuni daidenunciati vizi motivazionali, le identiche doglianze difensive svolte nel motivo diappello (che, vengono, per così dire "replicate" in questa sede di legittimitàsenza alcun apprezzabile elemento di novità critica), esponendosi quindi algiudizio di inammissibilità.Ed invero, è pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che èinammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossiagenerici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate eritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti dellanecessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnatae quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016,dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823 – 01; Sez. 3, n. 23928 del 16/02/2021, L., Rv.281425-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012-dep. 2012, Pezzo, Rv. 253849).Nel caso in esame, il motivo è aspecifico perché non si confronta con lasentenza della Corte di appello che, con motivazione coerente e nonmanifestamente illogica, ha escluso l’applicazione della causa di non punibilitàprevista dall’art. 131-bis cod. pen. ritenendo ostativa non solo l’abitualità delcomportamento dell’imputata, ma anche l’offensività del fatto per il quale non sipoteva formulare un giudizio di irrisoria o minimale lesività sia per il tipo e ilvalore economico dei beni sottratti (prodotti di profumeria e quindi non beni diprima necessità) sia per le modalità della condotta sintomo di collaudataesperienza.3. Il motivo di ricorso è peraltro manifestamente infondato.La Corte di appello ha considerato ostativa all’applicazione della causa dinon punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen. la gravità del fatto desumendola,con motivazione congrua e non illogica, sia dal tipo e dal valore economico deibeni sottratti (prodotti di profumeria e quindi non beni di prima necessità) siadalle modalità della condotta analoghe a quelle degli altri precedenti e quindisintomo di collaudata esperienza (vds. Sez. 5, n. 21648 del 28/02/2023, [OSCURATO:PERSONA],non mass.).4. All’applicazione della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod.pen. osta anche l’abitualità del comportamento dell’imputata.Secondo giurisprudenza di legittimità consolidata a partire dalle SezioniUnite Tushaj, ai fini del presupposto ostativo alla configurabilità della causa dinon punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen., il comportamento è abitualequando l'autore, anche successivamente al reato per cui si procede, hacommesso almeno due illeciti, oltre quello preso in esame (Sez. U, n. 13681 del25/02/2016, Tushaj, Rv. 266591 – 01: in motivazione, la Corte ha chiarito che,ai fini della valutazione del presupposto indicato, il giudice può fare riferimentonon solo alle condanne irrevocabili ed agli illeciti sottoposti alla sua cognizione -nel caso in cui il procedimento riguardi distinti reati della stessa indole, anche setenui - ma anche ai reati in precedenza ritenuti non punibili ex art. 131 bis cod.pen.; Sez. 6, n. 6551 del 09/01/2020, Kostandin, Rv. 278347 - 01).Orbene, nel casellario giudiziale della ricorrente, datato 13 maggio 2025,sono annotate due pronunce di proscioglimento per particolare tenuità del fatto,una emessa in data 10 febbraio 2021, precedente al fatto oggetto del presenteprocesso, e una successiva emessa in data 10 ottobre 2023, entrambe per ilreato di tentato furto aggravato.Nel caso in esame, peraltro, non viene in considerazione l’abitualità ritenutaostativa dal quarto comma dell’art. 131-bis cod. pen., secondo cui ilcomportamento è abituale nel caso in cui l’autore abbia commesso più reati dellastessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolaretenuità, bensì rileva l’abitualità ritenuta dal giudice in concreto, ai sensi delprimo comma dell’art. 131-bis cod. pen.5. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dellespese processuali.Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, inoltre, a normadell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento dellasomma che il Collegio ritiene di fissare, equitativamente, in euro tremila infavore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero da colpaquanto alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 16/01/2026.Il Consigliere estensore                                               La PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA] VignaleP.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così deciso il 16/01/2026.Il Consigliere estensore                                               La PresidenteLuca [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11768/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris