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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 38110/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal locale Tribunale il 7.3.2023 che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro tremila di ammenda (fatto accertato in Napoli il 28.12.2019).

2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione formulando un unico motivo con cui lamenta la apparenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso é manifestamente infondato.

La giustificazione posta a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche, incentrata sull'assenza di positivi elementi di valutazione, è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:"I1 mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato").

Peraltro nell'odierno ricorso l'imputato non allega alcuna circostanza di segno positivo che non sia stata valutata dal giudice d'appello.

4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza resa dal locale Tribunale il 7.3.2023 che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs 30 aprile 1992 n. 285, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro tremila di ammenda (fatto accertato in Napoli il 28.12.2019). 2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione formulando un unico motivo con cui lamenta la apparenza della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il ricorso é manifestamente infondato. La giustificazione posta a fondamento del diniego delle circostanze attenuanti generiche, incentrata sull'assenza di positivi elementi di valutazione, è conforme ai criteri ermeneutici stabiliti in sede di legittimità (cfr. Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Rv. 270986 - 01:"I1 mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato"). Peraltro nell'odierno ricorso l'imputato non allega alcuna circostanza di segno positivo che non sia stata valutata dal giudice d'appello. 4. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, i
Sentenza Cassazione n. 38110/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris