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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 30205/2026

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il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con ordinanza pronunciata in data 10/04/2026 la Corte di appello di Torino harigettato la richiesta di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 229 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] irrevocabile il 25/06/2025 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di truffa.2.

Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensoredell’imputato, affidandolo ad un unico motivo, con il quale si deduce violazione dilegge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agliartt. 420 bis e quater cod. proc. pen., 24 Cost. per avere, il giudice di merito,ritenuto, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto dicitazione a giudizio al difensore di fiducia domiciliatario nominato nella fase delleindagini e la successiva nomina del difensore d'ufficio al domicilio eletto presso ildifensore rinunciante al mandato difensivo, presupposti idonei per lacelebrazione del processo in assenza.In particolare, la difesa assume quanto segue:- il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nell’istanza di rescissione, deduceva di essere venuto aconoscenza della sentenza in questione solo in data 31/01/2026, quando gliveniva notificata la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzionedella carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]e di non avere avuto alcuna comunicazione dal difensore di fiducia delladismissione del mandato e della vocatio in iudicium;- dalla consultazione degli atti trasmessi dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si deduceva(precisando di non poterlo affermare con certezza non essendovi tra gli attirilasciati né la nomina del difensore di fiducia né l’elezione di domicilio presso lostesso) che il ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia, già prima dellanotifica dell'avviso di conclusione delle indagini (avvenuta il 05/01/2024 a mezzop.e.c. al difensore) e che anche il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] veniva notificato con le stessemodalità il 28/02/2024 al difensore di fiducia domiciliatario;- il 10/06/2024 il difensore di fiducia domiciliatario depositava a mezzo p.e.c.nella cancelleria del tribunale atto di dismissione del mandato;- in data 26/06/2026 il giudice nominava un difensore d'ufficio, al quale venivanotificata a mezzo p.e.c. la relativa nomina, notificata anche con lo stesso mezzoall'avvocato rinunciante, anche quale domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA];- all'udienza predibattimentale del 03/07/2024 compariva un designato deldifensore d'ufficio e si disponeva procedersi in assenza dell'imputato;- il procedimento proseguiva con il difensore d'ufficio senza alcunacomunicazione da parte di questi all'imputato e veniva definito all'udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA];- l’imputato non riceveva alcuna comunicazione da parte del difensore di fiduciadella notifica del decreto di citazione a giudizio e della sua rinuncia al mandato,né successivamente dal difensore di ufficio;- non vi è prova certa che [OSCURATO:PERSONA] avesse effettiva conoscenza della notifica deldecreto di citazione a giudizio e della celebrazione del procedimento a suo caricofissato per il 03/07/2024;- il mero perfezionamento delle notifiche presso il difensore di fiduciadomiciliatario rinunciante al mandato, prima dell'udienza predibattimentale, nondimostra l'effettiva conoscenza del procedimento in capo a [OSCURATO:PERSONA];- nel provvedimento impugnato si evidenzia che nell’atto di rinuncia al mandato,non sono state indicate le ragioni che hanno determinato la dismissione e nulla siindica sulla perdita di contatti tra difensore ed assistito;- il provvedimento impugnato si basa, così, su mere presunzioni e non tieneconto concretamente degli effetti della rinuncia al mandato operata dal difensoredi fiducia, facendo ricadere sull’imputato gli effetti della mancata indicazione,nella dismissione del mandato depositato al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], delle ragioniche hanno portato il difensore di fiducia domiciliatario alla dismissione stessa;- la mancanza di motivazioni della dismissione del mandato (dato di per séneutro), la mancanza di prova che la dismissione sia stata portata a conoscenzadell'assistito, il permanere di un'elezione di domicilio presso un difensorerinunciante al mandato e la nomina di un difensore d'ufficio comunicatoall'imputato presso il difensore rinunciante al mandato avrebbero dovuto portareil Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e poi la Corte di appello di Torino, a ritenere non provatené l’effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato néla sua assenza volontaria e, quindi, a ritenere violati gli artt. 420 bis e quatercod. proc. pen. con la conseguente illegittima dichiarazione di assenzadell'imputato;- la Corte di appello non ha valutato l'assenza sulla base dell’intero secondocomma dell'art. 420 bis cod. proc. pen. che richiede la prova della effettivaconoscenza in capo all'imputato della pendenza del processo a suo carico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non è fondato.2.

Dall’esame del fascicolo processuale emerge la seguente sequenzaprocessuale: - in data 05/01/2024 era notificato al condannato [OSCURATO:PERSONA] di conclusione delle indagini ai sensi dell’art. art. 415 bis cod. proc. pen.relativo al procedimento poi concluso con la sentenza irrevocabile del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], oggetto di richiesta di rescissione; - in data28/02/2024 era notificato a [OSCURATO:PERSONA] il decreto di citazione a giudizio perl’udienza predibattimentale del 03/07/2024; - tali notifiche avvenivano presso ildifensore di fiducia, in cui [OSCURATO:PERSONA], contestualmente alla nomina, aveva elettodomicilio ai fini delle successive notifiche; - con comunicazione anticipata amezzo p.e.c. alla cancelleria del giudice procedente, in data 10/06/2024 ildifensore di fiducia depositava un atto di dismissione del mandato fiduciario,senza alcuna indicazione in merito alle ragioni della rinuncia né in merito amodifiche dell’elezione di domicilio; - la nomina di difensore di ufficio da partedel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva in pari data comunicata sia alprecedente difensore di fiducia sia all’imputato presso il domicilio eletto; - ilgiudizio di primo grado veniva celebrato nella assenza dell’imputato, dichiaratadal giudice predibattimentale, assistito dal difensore di fiducia.3.

Alla stregua della riportata sequenza processuale, la Corte di appello hacorrettamente rigettato l’istanza di rescissione del giudicato sul presupposto dellaregolarità della dichiarazione di assenza all’udienza preliminare, ricorrendoentrambi gli indici normativi di conoscenza del procedimento previsti dall’art. 420bis, comma 2, cod. proc. pen. e segnatamente: la dichiarazione di domiciliopresso il difensore di fiducia ove erano stati notificati l’avviso di conclusione delleindagini e l’avviso di fissazione dell’udienza predibattimentale e la nomina di undifensore di fiducia, la cui rinuncia al mandato era intervenuta solosuccessivamente all’udienza predibattimentale, senza minimamente addurre etantomeno documentare il venire meno di contatti con il difensore, il quale haassistito [OSCURATO:PERSONA] almeno fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], vale a dire circa quattro mesi dopoavere ricevuto il decreto di citazione a giudizio, e senza alcuna modificadell’elezione di domicilio presso il difensore rinunciate (p.3 ordinanzaimpugnata).

Al riguardo, nell’ordinanza impugnata, è stato correttamenterichiamato il principio enunciato da questa Corte secondo il quale “La rinuncia almandato da parte del difensore domiciliatario, senza contestuale dichiarazione,comunicata all'autorità procedente, di non accettazione delle notifiche relative alprocedimento presso il proprio studio, non priva di efficacia la precedenteelezione di domicilio” (sez. 3, n. 20365 del 04/04/2024 C., Rv. 286359 -01).3.1.

L’apparato argomentativo contenuto nell’impugnata ordinanza risultacondotto in aderenza ai dati processuali e in linea con l’orientamento dilegittimità - che il collegio condivide e ribadisce - secondo cui la nomina di undifensore di fiducia, ancorché abbia poi fatto seguito una dichiarazione di rinunciaal mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima ilgiudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze difatto idonee a dimostrare che, nonostante la nomina di un legale di fiducia, nonabbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipesoda colpevole disinteresse per la vicenda processuale (ex multis, Sez. 2 n. 3706del 16/01/2025, Kattani, non mass.; Sez. 2, n. 39587 del 09/10/2024, Maraucci,non mass.; Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146; Sez. 4, n. 13236del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019).

L’ignoranza incolpevole, rilevante ai sensidell'art. 6 della CEDU, infatti, va esclusa in tutti i casi in cui l'imputato,la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizionea misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento asuo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con ilproprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2, n. 34041 del20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305).

Ebbene, nel caso in esame non solo nonricorre un’effettiva evidenza della mancata conoscenza incolpevole delprocedimento, ma il ricorrente non ha neanche genericamente allegato, comesarebbe stato suo onere, un qualche elemento al fine di sostenere l’impossibilitàdi tenere contatti con il difensore di fiducia domiciliatario nominato.4.

In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
il provvedimento impugnato e il ricorso,udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con ordinanza pronunciata in data 10/04/2026 la Corte di appello di Torino harigettato la richiesta di rescissione del giudicato in relazione alla sentenza delTribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 229 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] irrevocabile il 25/06/2025 neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di truffa.2. Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per Cassazione il difensoredell’imputato, affidandolo ad un unico motivo, con il quale si deduce violazione dilegge, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen., in relazione agliartt. 420 bis e quater cod. proc. pen., 24 Cost. per avere, il giudice di merito,ritenuto, la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto dicitazione a giudizio al difensore di fiducia domiciliatario nominato nella fase delleindagini e la successiva nomina del difensore d'ufficio al domicilio eletto presso ildifensore rinunciante al mandato difensivo, presupposti idonei per lacelebrazione del processo in assenza.In particolare, la difesa assume quanto segue:- il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], nell’istanza di rescissione, deduceva di essere venuto aconoscenza della sentenza in questione solo in data 31/01/2026, quando gliveniva notificata la revoca del decreto di sospensione dell'ordine di esecuzionedella carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA]e di non avere avuto alcuna comunicazione dal difensore di fiducia delladismissione del mandato e della vocatio in iudicium;- dalla consultazione degli atti trasmessi dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] si deduceva(precisando di non poterlo affermare con certezza non essendovi tra gli attirilasciati né la nomina del difensore di fiducia né l’elezione di domicilio presso lostesso) che il ricorrente aveva nominato un difensore di fiducia, già prima dellanotifica dell'avviso di conclusione delle indagini (avvenuta il 05/01/2024 a mezzop.e.c. al difensore) e che anche il decreto di citazione a giudizio per l'udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA] innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] veniva notificato con le stessemodalità il 28/02/2024 al difensore di fiducia domiciliatario;- il 10/06/2024 il difensore di fiducia domiciliatario depositava a mezzo p.e.c.nella cancelleria del tribunale atto di dismissione del mandato;- in data 26/06/2026 il giudice nominava un difensore d'ufficio, al quale venivanotificata a mezzo p.e.c. la relativa nomina, notificata anche con lo stesso mezzoall'avvocato rinunciante, anche quale domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA];- all'udienza predibattimentale del 03/07/2024 compariva un designato deldifensore d'ufficio e si disponeva procedersi in assenza dell'imputato;- il procedimento proseguiva con il difensore d'ufficio senza alcunacomunicazione da parte di questi all'imputato e veniva definito all'udienza del[OSCURATO:DATA_NASCITA];- l’imputato non riceveva alcuna comunicazione da parte del difensore di fiduciadella notifica del decreto di citazione a giudizio e della sua rinuncia al mandato,né successivamente dal difensore di ufficio;- non vi è prova certa che [OSCURATO:PERSONA] avesse effettiva conoscenza della notifica deldecreto di citazione a giudizio e della celebrazione del procedimento a suo caricofissato per il 03/07/2024;- il mero perfezionamento delle notifiche presso il difensore di fiduciadomiciliatario rinunciante al mandato, prima dell'udienza predibattimentale, nondimostra l'effettiva conoscenza del procedimento in capo a [OSCURATO:PERSONA];- nel provvedimento impugnato si evidenzia che nell’atto di rinuncia al mandato,non sono state indicate le ragioni che hanno determinato la dismissione e nulla siindica sulla perdita di contatti tra difensore ed assistito;- il provvedimento impugnato si basa, così, su mere presunzioni e non tieneconto concretamente degli effetti della rinuncia al mandato operata dal difensoredi fiducia, facendo ricadere sull’imputato gli effetti della mancata indicazione,nella dismissione del mandato depositato al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], delle ragioniche hanno portato il difensore di fiducia domiciliatario alla dismissione stessa;- la mancanza di motivazioni della dismissione del mandato (dato di per séneutro), la mancanza di prova che la dismissione sia stata portata a conoscenzadell'assistito, il permanere di un'elezione di domicilio presso un difensorerinunciante al mandato e la nomina di un difensore d'ufficio comunicatoall'imputato presso il difensore rinunciante al mandato avrebbero dovuto portareil Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], e poi la Corte di appello di Torino, a ritenere non provatené l’effettiva conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato néla sua assenza volontaria e, quindi, a ritenere violati gli artt. 420 bis e quatercod. proc. pen. con la conseguente illegittima dichiarazione di assenzadell'imputato;- la Corte di appello non ha valutato l'assenza sulla base dell’intero secondocomma dell'art. 420 bis cod. proc. pen. che richiede la prova della effettivaconoscenza in capo all'imputato della pendenza del processo a suo carico.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non è fondato.2. Dall’esame del fascicolo processuale emerge la seguente sequenzaprocessuale: - in data 05/01/2024 era notificato al condannato [OSCURATO:PERSONA] di conclusione delle indagini ai sensi dell’art. art. 415 bis cod. proc. pen.relativo al procedimento poi concluso con la sentenza irrevocabile del [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], oggetto di richiesta di rescissione; - in data28/02/2024 era notificato a [OSCURATO:PERSONA] il decreto di citazione a giudizio perl’udienza predibattimentale del 03/07/2024; - tali notifiche avvenivano presso ildifensore di fiducia, in cui [OSCURATO:PERSONA], contestualmente alla nomina, aveva elettodomicilio ai fini delle successive notifiche; - con comunicazione anticipata amezzo p.e.c. alla cancelleria del giudice procedente, in data 10/06/2024 ildifensore di fiducia depositava un atto di dismissione del mandato fiduciario,senza alcuna indicazione in merito alle ragioni della rinuncia né in merito amodifiche dell’elezione di domicilio; - la nomina di difensore di ufficio da partedel Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] veniva in pari data comunicata sia alprecedente difensore di fiducia sia all’imputato presso il domicilio eletto; - ilgiudizio di primo grado veniva celebrato nella assenza dell’imputato, dichiaratadal giudice predibattimentale, assistito dal difensore di fiducia.3. Alla stregua della riportata sequenza processuale, la Corte di appello hacorrettamente rigettato l’istanza di rescissione del giudicato sul presupposto dellaregolarità della dichiarazione di assenza all’udienza preliminare, ricorrendoentrambi gli indici normativi di conoscenza del procedimento previsti dall’art. 420bis, comma 2, cod. proc. pen. e segnatamente: la dichiarazione di domiciliopresso il difensore di fiducia ove erano stati notificati l’avviso di conclusione delleindagini e l’avviso di fissazione dell’udienza predibattimentale e la nomina di undifensore di fiducia, la cui rinuncia al mandato era intervenuta solosuccessivamente all’udienza predibattimentale, senza minimamente addurre etantomeno documentare il venire meno di contatti con il difensore, il quale haassistito [OSCURATO:PERSONA] almeno fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA], vale a dire circa quattro mesi dopoavere ricevuto il decreto di citazione a giudizio, e senza alcuna modificadell’elezione di domicilio presso il difensore rinunciate (p.3 ordinanzaimpugnata). Al riguardo, nell’ordinanza impugnata, è stato correttamenterichiamato il principio enunciato da questa Corte secondo il quale “La rinuncia almandato da parte del difensore domiciliatario, senza contestuale dichiarazione,comunicata all'autorità procedente, di non accettazione delle notifiche relative alprocedimento presso il proprio studio, non priva di efficacia la precedenteelezione di domicilio” (sez. 3, n. 20365 del 04/04/2024 C., Rv. 286359 -01).3.1. L’apparato argomentativo contenuto nell’impugnata ordinanza risultacondotto in aderenza ai dati processuali e in linea con l’orientamento dilegittimità - che il collegio condivide e ribadisce - secondo cui la nomina di undifensore di fiducia, ancorché abbia poi fatto seguito una dichiarazione di rinunciaal mandato, costituisce indice di effettiva conoscenza del processo che legittima ilgiudizio in assenza, salva l'allegazione, da parte del condannato, di circostanze difatto idonee a dimostrare che, nonostante la nomina di un legale di fiducia, nonabbia avuto conoscenza della celebrazione del processo e che ciò non sia dipesoda colpevole disinteresse per la vicenda processuale (ex multis, Sez. 2 n. 3706del 16/01/2025, Kattani, non mass.; Sez. 2, n. 39587 del 09/10/2024, Maraucci,non mass.; Sez. 3, n. 15124 del 28/03/2024, Z., Rv. 286146; Sez. 4, n. 13236del 23/03/2022, Piunti, Rv. 283019). L’ignoranza incolpevole, rilevante ai sensidell'art. 6 della CEDU, infatti, va esclusa in tutti i casi in cui l'imputato,la nomina di un difensore di fiducia oppure l'arresto, il fermo o la sottoposizionea misura cautelare, sia venuto a conoscenza dell'esistenza del procedimento asuo carico, derivando da ciò un onere di diligenza di mantenere i contatti con ilproprio difensore, ancor più se nominato di fiducia (Sez. 2, n. 34041 del20/11/2020, Kebaili, Rv. 280305). Ebbene, nel caso in esame non solo nonricorre un’effettiva evidenza della mancata conoscenza incolpevole delprocedimento, ma il ricorrente non ha neanche genericamente allegato, comesarebbe stato suo onere, un qualche elemento al fine di sostenere l’impossibilitàdi tenere contatti con il difensore di fiducia domiciliatario nominato.4. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile conconseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSIMONETTA [OSCURATO:PERSONA]
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