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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 giugno 2022

Cassazione n. 31526/2022

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ORDINANZA sul ricorso 6000-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 2535 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1324/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/12/2019 R.G.N. 505/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Lecce, è stata accolta l'azione proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta al conseguimento della declaratoria di illegittimità del licenziamento al medesimo intimato per giusta causa, con lettera del 25 maggio 2017, dalla "Agenzia delle Entrate Riscossione", sulla base della seguente contestazione (che si riporta nei tratti di stretto interesse): "Con sentenza n. 2306/16 del Tribunale Ordinario di Lecce - Prima Sezione Penale del 22 giugno 2016 (...), Ella è stato condannato per il delitto di cui agli artt. 81 cpv - 326 cp (...) e (...) al risarcimento dei danni patrimoniali e non in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA]SpA (...).

La condanna deriva dalla seguente ipotesi accusatoria, confermata dal Tribunale di Lecce: (...) «perché, nella sua qualità di dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]., violando i doveri inerenti al servizio, rivelava a [OSCURATO:PERSONA], in più occasioni, informazioni riguardanti le posizioni debitorie di soggetti dallo stesso indicati, benché consapevole che quest'ultimo non avesse titolo per avanzare tali richieste non agendo su preventiva delega dei debitori (...)».

Il Tribunale di Lecce (...) ha confermato l'impianto accusatorio sulla base delle seguenti motivazioni: (...) «Tra le prime conversazioni captate vi è quella intercorsa in data 03.03.2008 (...) tra Carrino e l'odierno imputato ([OSCURATO:PERSONA]) che veniva contattato al fine di conoscere l'ammontare del debito da parte di [OSCURATO:PERSONA], soggetto gravato da pignoramento in atto e relativa vendita del bene pignorato.

In particolare, il Carrino chiedeva se risultavano sospensioni per la posizione anzidetta e di contro il Terragno comunicava che vi erano 47 cartelle, di cui 18 sospese, al che il Carrino chiedeva al proprio interlocutore se poteva stampare l'estratto di ruolo recante l'intera posizione del Notaro, che sarebbe venuto a prenderlo, ricevendo risposta affermativa dal funzionario (...).

Successivamente a questa telefonata e prima della successiva al Terragno viene captata altra telefonata intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale (...) Carrino specificava che dette pratiche dovevano essere consegnate una a tale Russo e l'altra a [OSCURATO:PERSONA] dell'Ufficio di [OSCURATO:PERSONA].

La telefonata si chiudeva con Carrino che diceva alla donna che avrebbe telefonato a Terragno per avvertirlo del suo arrivo.

Invero, alle ore 10,41 del 10.07.2008, [OSCURATO:PERSONA] contattava il Terragno al quale chiedeva un estratto integrale concernente la posizione debitoria di un suo amico e che al ritiro avrebbe provveduto la [OSCURATO:PERSONA].ssa Quarta.

Del pari il Terragno rispondeva che non vi erano problemi e disponeva che quando la donna fosse giunta presso il proprio ufficio avrebbe dovuto chiedere di lui.

La conversazione si chiudeva con la raccomandazione al Terragno di passare da Nardò perché aveva necessità di parlargli.

In data 05.08.2008 (...) [OSCURATO:PERSONA] contattava ancora una volta [OSCURATO:PERSONA] al quale chiedeva di controllargli la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fornendogli i rispettivi codici fiscali.

In un primo momento Terragno si dichiarava disponibile ad inviargli la documentazione via fax ma, successivamente, gli anticipava telefonicamente l'esito della ricerca (...).

La collaborazione del Terragno ritrovava riscontro nella documentazione sequestrata (...).

Tra i diversi documenti sequestrati, 18 per l'esattezza, sono state rinvenute n. 2 visure concernenti la posizione debitoria con [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], eseguite (...) dall'operatore contraddistinto dalla sigla Q8, identificato in [OSCURATO:PERSONA]».

Tutto quanto sopra premesso (...), in relazione a quanto previsto dall'art. 75 lett. c) e d) del CCNL 9/4/2008, Le si contesta l'illecita rivelazione di segreti d'ufficio, in violazione del dovere di segretezza previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze del 16 dicembre 2000 (Codice deontologico dei concessionari e degli uffici di riscossione) e dall'art. 35 c. 1 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112.

Tali comportamenti rappresentano inoltre una palese violazione delle direttive aziendali che impongono l'osservanza del rispetto della normativa in tema di segreto d'ufficio, della privacy, dell'utilizzo dei beni aziendali e di quanto previsto dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 con conseguente grave violazione dei principi di disciplina, dovere di collaborazione attiva e intensa secondo le direttive dell'azienda e l'inosservanza del divieto di interessarsi di pratiche di ufficio per conto di terzi, sanciti nei commi 1 e 2 dell'art. 32 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] (...)"; al riguardo, il giudice del gravame ha ritenuto che, nella formulazione della contestazione, la società avesse utilizzato formule meramente ripetitive delle fattispecie penali contestate al dipendente, senza citare le circostanze specifiche secondo cui si sarebbe estrinsecata l'attività contraria agli interessi aziendali; sicché, ai fini di una valutazione più specifica della condotta del lavoratore, era necessario fare riferimento agli atti relativi al procedimento penale, in quanto «il capo di imputazione non indica neppure i nominativi dei contribuenti le cui posizioni sarebbero state rivelate, né le date in cui ciò accadde e cosa sia stato divulgato»; peraltro, dalla sentenza penale di primo grado emergeva, in sostanza, che le informazioni rese dal lavoratore non potessero definirsi segrete né nei confronti dei diretti interessati né dei delegati di questi ultimi, essendo necessarie alla definizione delle posizioni debitorie nell'interesse dell'azienda; pertanto, secondo il predetto giudice, le contestazioni mosse al lavoratore si presentavano «generiche e non riferite alle singole azioni poste in essere dallo stesso.

Si ritiene, infatti, che l'azienda avrebbe dovuto indicare con precisione i casi concreti verificatisi e spiegare in che modo gli stessi potessero incidere negativamente per l'azienda stessa, posto che quanto meno apparivano finalizzate proprio alla sistemazione delle partite creditorie»; mentre non vi erano risultanze relative a condotte del dipendente che potessero essere considerate in frode o comunque in danno del datore di lavoro; ciò posto, dichiarato il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro e nelle mansioni precedentemente occupate, la datrice è stata condannata al pagamento di una indennità risarcitoria, in favore del lavoratore medesimo, ai sensi dell'art. 18, comma 4, st.lav., pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'ADER - Agenzia delle Entrate-Riscossione", affidato a cinque motivi, illustrati con memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste.

Considerato che: con il primo motivo la ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art 7 della

I. n. 300 del 1970, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice del reclamo abbia fatto erronea applicazione del principio di specificità della contestazione, considerando generiche le circostanze poste a fondamento dell'addebito disciplinare (per converso specifiche, contenendo la contestazione l'espresso riferimento al capo di imputazione e ai punti salienti della motivazione della sentenza penale di primo grado), senza tener conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la specificità della contestazione è strettamente funzionale all'esercizio del diritto di difesa del lavoratore incolpato (e, nella specie, nessuna effettiva e concreta lesione del diritto di difesa era stata mai prospettata dalla controparte né tanto meno dalla Corte d'appello, tenuto anche conto del fatto che, nella specie, da un lato, l'individuazione dei fatti oggetto di contestazione era stata effettuata attraverso il richiamo alle risultanze penali, di cui il lavoratore era sicuramente a conoscenza - essendosi ampiamente difeso nel giudizio penale - e, dall'altro, che il lavoratore medesimo si era difeso in modo analitico, anche nel merito, sin dal ricorso originario); con il secondo motivo - denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - lamenta, "in subordine rispetto al precedente motivo", che il predetto giudice (nell'affermare che «il capo di imputazione non indica neppure i nominativi dei contribuenti le cui posizioni sarebbero state rivelate, né le date in cui ciò accadde e cosa sia stato divulgato») abbia omesso di esaminare, nella sua interezza, la lettera di contestazione del 27 febbraio 2017; con il terzo motivo - denunciando violazione degli artt. 578 e 654 c.p.p., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia disconosciuto, ai fini del giudizio sulla specificità della contestazione, l'efficacia del giudicato penale a fini civili, addivenendo ad una ricostruzione in palese contrasto con gli esiti del giudizio penale (atteso che il lavoratore era stato condannato in primo grado e il non luogo a procedere pronunciato all'esito del giudizio di appello era stato determinato esclusivamente dall'intervenuta prescrizione del reato, tant'è che il lavoratore medesimo era stato condannato anche in appello al risarcimento del danno nei confronti della parte civile "Agenzia delle entrate - Riscossione" ex art. 578 c.p.p.); con il quarto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1455 c.c., 2104 c.c., 2105 c.c., 2106 c.c. e 2119 c.c., nonché dell'art. 32, commi 1 e 2, del ccril del 9 aprile 2008, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta, "in via cautelativa e prudenziale", che la predetta Corte abbia riconosciuto (svolgendo improprie, implicite e parziali valutazioni sulla insussistenza della giusta causa di licenziamento) la attuale persistenza del vincolo fiduciario, in presenza di una condotta connotata da disvalore penalistico attinente all'attività lavorativa (non essendo revocabile in dubbio che l'avere il lavoratore fornito consapevolmente informazioni riguardanti le posizioni debitorie di soggetti terzi a chi era privo di titolo per avanzare tali richieste, per non aver agito su delega dei debitori, costituisca fatto di non scarsa importanza, anche in considerazione dei rischi e pregiudizi ai quali il dipendente ha esposto il datore, primo fra tutti la violazione della "privacy" dei contribuenti); con il quinto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 4, della

I. n. 300 del 1970, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice del reclamo, da un lato, abbia applicato, a fronte della riconosciuta genericità della contestazione, la tutela reintegratoria cd.

"attenuata" anziché quella indennitaria di cui all'art. 18, comma 6, della citata legge, e, dall'altro, ove implicitamente ritenuta ("in maniera del tutto contraddittoria rispetto a quanto testualmente dichiarato") non sussistente anche la giusta causa di licenziamento, che abbia disposto detta tutela reintegratoria, non rientrando l'ipotesi considerata in alcuna delle fattispecie di tutela reale di cui all'art. 18 st. lav.

Ritenuto che: il primo motivo è fondato, in quanto il parametro normativo di cui all'art. 7 st.lav., quanto al requisito della "specificità" della contestazione disciplinare, esige che quest'ultima contenga le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari ai fini dell'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto di difesa (cfr., sul punto, Cass. 18/04/2018, n. 9590, ove è affermato, tra l'altro, che «per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione»); ove il giudice di merito non abbia in tal modo inteso il parametro normativo si ricade nel vizio di violazione di legge (al pari di quanto si è verificato nella vicenda esaminata da Cass. 20/03/2018, n. 6889, ove, in accoglimento del motivo di censura incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 7 st.lav., la S.C. ha cassato la sentenza di appello, demandando al giudice di rinvio di accertare se nonostante la descrizione in dettaglio della condotta addebitata, la mancata indicazione dei nominativi di tutte le colleghe molestate dall'incolpato - di cui una era stata indicata con le iniziali nella lettera di contestazione - avesse effettivamente determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto del lavoratore a difendersi); viene invece in considerazione l'accertamento in fatto nell'ipotesi in cui il giudice di merito, valutato il materiale probatorio (integrato dalla lettera contenente la formulazione degli addebiti - la cui interpretazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali - nonché, ad esempio, dall'attività difensiva in concreto esercitata dall'incolpato), ritenga sussistente (o meno) il richiamato requisito della specificità; nel caso, il giudice di merito ha trascurato del tutto di valutare l'incidenza della asserita mancata specificazione dei fatti sull'esercizio del diritto di difesa, onde si è in presenza del vizio di violazione di legge denunciato; gli altri motivi restano assorbiti, poiché l'avvenuto accertamento concernente la riscontrata assenza di «risultanze relative a condotte del dipendente che possono essere considerate in frode o comunque in danno del datore di lavoro» è, nell'impianto della sentenza, in via esclusiva strumentale alla affermata genericità della contestazione (per come si ricava dall'impostazione della sentenza stessa, nella quale, da un lato, l'affermazione di genericità apre e chiude la valutazione sugli elementi istruttori, e, dall'altro, è accolto esplicitamente il solo secondo motivo di reclamo, concernente appunto la genericità della contestazione, con assorbimento delle ulteriori deduzioni delle parti); la sentenza va così cassata nei limiti del motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Lecce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 6000-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Presidente pro tempore, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - 2022 contro 2535 [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO 90, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1324/2019 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 04/12/2019 R.G.N. 505/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con la sentenza impugnata, in riforma della pronunzia del Tribunale di Lecce, è stata accolta l'azione proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta al conseguimento della declaratoria di illegittimità del licenziamento al medesimo intimato per giusta causa, con lettera del 25 maggio 2017, dalla "Agenzia delle Entrate Riscossione", sulla base della seguente contestazione (che si riporta nei tratti di stretto interesse): "Con sentenza n. 2306/16 del Tribunale Ordinario di Lecce - Prima Sezione Penale del 22 giugno 2016 (...), Ella è stato condannato per il delitto di cui agli artt. 81 cpv - 326 cp (...) e (...) al risarcimento dei danni patrimoniali e non in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA]SpA (...). La condanna deriva dalla seguente ipotesi accusatoria, confermata dal Tribunale di Lecce: (...) «perché, nella sua qualità di dipendente di [OSCURATO:SOCIETA]., violando i doveri inerenti al servizio, rivelava a [OSCURATO:PERSONA], in più occasioni, informazioni riguardanti le posizioni debitorie di soggetti dallo stesso indicati, benché consapevole che quest'ultimo non avesse titolo per avanzare tali richieste non agendo su preventiva delega dei debitori (...)». Il Tribunale di Lecce (...) ha confermato l'impianto accusatorio sulla base delle seguenti motivazioni: (...) «Tra le prime conversazioni captate vi è quella intercorsa in data 03.03.2008 (...) tra Carrino e l'odierno imputato ([OSCURATO:PERSONA]) che veniva contattato al fine di conoscere l'ammontare del debito da parte di [OSCURATO:PERSONA], soggetto gravato da pignoramento in atto e relativa vendita del bene pignorato. In particolare, il Carrino chiedeva se risultavano sospensioni per la posizione anzidetta e di contro il Terragno comunicava che vi erano 47 cartelle, di cui 18 sospese, al che il Carrino chiedeva al proprio interlocutore se poteva stampare l'estratto di ruolo recante l'intera posizione del Notaro, che sarebbe venuto a prenderlo, ricevendo risposta affermativa dal funzionario (...). Successivamente a questa telefonata e prima della successiva al Terragno viene captata altra telefonata intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel corso della quale (...) Carrino specificava che dette pratiche dovevano essere consegnate una a tale Russo e l'altra a [OSCURATO:PERSONA] dell'Ufficio di [OSCURATO:PERSONA]. La telefonata si chiudeva con Carrino che diceva alla donna che avrebbe telefonato a Terragno per avvertirlo del suo arrivo. Invero, alle ore 10,41 del 10.07.2008, [OSCURATO:PERSONA] contattava il Terragno al quale chiedeva un estratto integrale concernente la posizione debitoria di un suo amico e che al ritiro avrebbe provveduto la [OSCURATO:PERSONA].ssa Quarta. Del pari il Terragno rispondeva che non vi erano problemi e disponeva che quando la donna fosse giunta presso il proprio ufficio avrebbe dovuto chiedere di lui. La conversazione si chiudeva con la raccomandazione al Terragno di passare da Nardò perché aveva necessità di parlargli. In data 05.08.2008 (...) [OSCURATO:PERSONA] contattava ancora una volta [OSCURATO:PERSONA] al quale chiedeva di controllargli la posizione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], fornendogli i rispettivi codici fiscali. In un primo momento Terragno si dichiarava disponibile ad inviargli la documentazione via fax ma, successivamente, gli anticipava telefonicamente l'esito della ricerca (...). La collaborazione del Terragno ritrovava riscontro nella documentazione sequestrata (...). Tra i diversi documenti sequestrati, 18 per l'esattezza, sono state rinvenute n. 2 visure concernenti la posizione debitoria con [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA], eseguite (...) dall'operatore contraddistinto dalla sigla Q8, identificato in [OSCURATO:PERSONA]». Tutto quanto sopra premesso (...), in relazione a quanto previsto dall'art. 75 lett. c) e d) del CCNL 9/4/2008, Le si contesta l'illecita rivelazione di segreti d'ufficio, in violazione del dovere di segretezza previsto dal Decreto del Ministero delle Finanze del 16 dicembre 2000 (Codice deontologico dei concessionari e degli uffici di riscossione) e dall'art. 35 c. 1 del decreto legislativo 13 aprile 1999 n. 112. Tali comportamenti rappresentano inoltre una palese violazione delle direttive aziendali che impongono l'osservanza del rispetto della normativa in tema di segreto d'ufficio, della privacy, dell'utilizzo dei beni aziendali e di quanto previsto dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001 con conseguente grave violazione dei principi di disciplina, dovere di collaborazione attiva e intensa secondo le direttive dell'azienda e l'inosservanza del divieto di interessarsi di pratiche di ufficio per conto di terzi, sanciti nei commi 1 e 2 dell'art. 32 CCNL [OSCURATO:DATA_NASCITA] (...)"; al riguardo, il giudice del gravame ha ritenuto che, nella formulazione della contestazione, la società avesse utilizzato formule meramente ripetitive delle fattispecie penali contestate al dipendente, senza citare le circostanze specifiche secondo cui si sarebbe estrinsecata l'attività contraria agli interessi aziendali; sicché, ai fini di una valutazione più specifica della condotta del lavoratore, era necessario fare riferimento agli atti relativi al procedimento penale, in quanto «il capo di imputazione non indica neppure i nominativi dei contribuenti le cui posizioni sarebbero state rivelate, né le date in cui ciò accadde e cosa sia stato divulgato»; peraltro, dalla sentenza penale di primo grado emergeva, in sostanza, che le informazioni rese dal lavoratore non potessero definirsi segrete né nei confronti dei diretti interessati né dei delegati di questi ultimi, essendo necessarie alla definizione delle posizioni debitorie nell'interesse dell'azienda; pertanto, secondo il predetto giudice, le contestazioni mosse al lavoratore si presentavano «generiche e non riferite alle singole azioni poste in essere dallo stesso. Si ritiene, infatti, che l'azienda avrebbe dovuto indicare con precisione i casi concreti verificatisi e spiegare in che modo gli stessi potessero incidere negativamente per l'azienda stessa, posto che quanto meno apparivano finalizzate proprio alla sistemazione delle partite creditorie»; mentre non vi erano risultanze relative a condotte del dipendente che potessero essere considerate in frode o comunque in danno del datore di lavoro; ciò posto, dichiarato il diritto del lavoratore alla reintegrazione nel posto di lavoro e nelle mansioni precedentemente occupate, la datrice è stata condannata al pagamento di una indennità risarcitoria, in favore del lavoratore medesimo, ai sensi dell'art. 18, comma 4, st.lav., pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto; per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'ADER - Agenzia delle Entrate-Riscossione", affidato a cinque motivi, illustrati con memoria; [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; il P.G. non ha formulato richieste. Considerato che: con il primo motivo la ricorrente - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art 7 della I. n. 300 del 1970, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice del reclamo abbia fatto erronea applicazione del principio di specificità della contestazione, considerando generiche le circostanze poste a fondamento dell'addebito disciplinare (per converso specifiche, contenendo la contestazione l'espresso riferimento al capo di imputazione e ai punti salienti della motivazione della sentenza penale di primo grado), senza tener conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui la specificità della contestazione è strettamente funzionale all'esercizio del diritto di difesa del lavoratore incolpato (e, nella specie, nessuna effettiva e concreta lesione del diritto di difesa era stata mai prospettata dalla controparte né tanto meno dalla Corte d'appello, tenuto anche conto del fatto che, nella specie, da un lato, l'individuazione dei fatti oggetto di contestazione era stata effettuata attraverso il richiamo alle risultanze penali, di cui il lavoratore era sicuramente a conoscenza - essendosi ampiamente difeso nel giudizio penale - e, dall'altro, che il lavoratore medesimo si era difeso in modo analitico, anche nel merito, sin dal ricorso originario); con il secondo motivo - denunciando omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. - lamenta, "in subordine rispetto al precedente motivo", che il predetto giudice (nell'affermare che «il capo di imputazione non indica neppure i nominativi dei contribuenti le cui posizioni sarebbero state rivelate, né le date in cui ciò accadde e cosa sia stato divulgato») abbia omesso di esaminare, nella sua interezza, la lettera di contestazione del 27 febbraio 2017; con il terzo motivo - denunciando violazione degli artt. 578 e 654 c.p.p., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che la Corte territoriale abbia disconosciuto, ai fini del giudizio sulla specificità della contestazione, l'efficacia del giudicato penale a fini civili, addivenendo ad una ricostruzione in palese contrasto con gli esiti del giudizio penale (atteso che il lavoratore era stato condannato in primo grado e il non luogo a procedere pronunciato all'esito del giudizio di appello era stato determinato esclusivamente dall'intervenuta prescrizione del reato, tant'è che il lavoratore medesimo era stato condannato anche in appello al risarcimento del danno nei confronti della parte civile "Agenzia delle entrate - Riscossione" ex art. 578 c.p.p.); con il quarto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1455 c.c., 2104 c.c., 2105 c.c., 2106 c.c. e 2119 c.c., nonché dell'art. 32, commi 1 e 2, del ccril del 9 aprile 2008, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - lamenta, "in via cautelativa e prudenziale", che la predetta Corte abbia riconosciuto (svolgendo improprie, implicite e parziali valutazioni sulla insussistenza della giusta causa di licenziamento) la attuale persistenza del vincolo fiduciario, in presenza di una condotta connotata da disvalore penalistico attinente all'attività lavorativa (non essendo revocabile in dubbio che l'avere il lavoratore fornito consapevolmente informazioni riguardanti le posizioni debitorie di soggetti terzi a chi era privo di titolo per avanzare tali richieste, per non aver agito su delega dei debitori, costituisca fatto di non scarsa importanza, anche in considerazione dei rischi e pregiudizi ai quali il dipendente ha esposto il datore, primo fra tutti la violazione della "privacy" dei contribuenti); con il quinto motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 4, della I. n. 300 del 1970, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. - si duole che il giudice del reclamo, da un lato, abbia applicato, a fronte della riconosciuta genericità della contestazione, la tutela reintegratoria cd. "attenuata" anziché quella indennitaria di cui all'art. 18, comma 6, della citata legge, e, dall'altro, ove implicitamente ritenuta ("in maniera del tutto contraddittoria rispetto a quanto testualmente dichiarato") non sussistente anche la giusta causa di licenziamento, che abbia disposto detta tutela reintegratoria, non rientrando l'ipotesi considerata in alcuna delle fattispecie di tutela reale di cui all'art. 18 st. lav. Ritenuto che: il primo motivo è fondato, in quanto il parametro normativo di cui all'art. 7 st.lav., quanto al requisito della "specificità" della contestazione disciplinare, esige che quest'ultima contenga le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari ai fini dell'esercizio, da parte del lavoratore, del diritto di difesa (cfr., sul punto, Cass. 18/04/2018, n. 9590, ove è affermato, tra l'altro, che «per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione»); ove il giudice di merito non abbia in tal modo inteso il parametro normativo si ricade nel vizio di violazione di legge (al pari di quanto si è verificato nella vicenda esaminata da Cass. 20/03/2018, n. 6889, ove, in accoglimento del motivo di censura incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell'art. 7 st.lav., la S.C. ha cassato la sentenza di appello, demandando al giudice di rinvio di accertare se nonostante la descrizione in dettaglio della condotta addebitata, la mancata indicazione dei nominativi di tutte le colleghe molestate dall'incolpato - di cui una era stata indicata con le iniziali nella lettera di contestazione - avesse effettivamente determinato un'insuperabile incertezza nell'individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto del lavoratore a difendersi); viene invece in considerazione l'accertamento in fatto nell'ipotesi in cui il giudice di merito, valutato il materiale probatorio (integrato dalla lettera contenente la formulazione degli addebiti - la cui interpretazione è censurabile solo per violazione dei canoni ermeneutici applicabili agli atti unilaterali - nonché, ad esempio, dall'attività difensiva in concreto esercitata dall'incolpato), ritenga sussistente (o meno) il richiamato requisito della specificità; nel caso, il giudice di merito ha trascurato del tutto di valutare l'incidenza della asserita mancata specificazione dei fatti sull'esercizio del diritto di difesa, onde si è in presenza del vizio di violazione di legge denunciato; gli altri motivi restano assorbiti, poiché l'avvenuto accertamento concernente la riscontrata assenza di «risultanze relative a condotte del dipendente che possono essere considerate in frode o comunque in danno del datore di lavoro» è, nell'impianto della sentenza, in via esclusiva strumentale alla affermata genericità della contestazione (per come si ricava dall'impostazione della sentenza stessa, nella quale, da un lato, l'affermazione di genericità apre e chiude la valutazione sugli elementi istruttori, e, dall'altro, è accolto esplicitamente il solo secondo motivo di reclamo, concernente appunto la genericità della contestazione, con assorbimento delle ulteriori deduzioni delle parti); la sentenza va così cassata nei limiti del motivo accolto con rinvio alla Corte di Appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Lecce
Sentenza Cassazione n. 31526/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris