CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44914/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso risulta reiterativo di identiche censure dedotte in sede di gravame e declinato in fatto nella parte in cui tenta di accreditare differente versione già oggetto di confutazione nelle fasi del giudizio di merito; considerato che, contrariamente a quanto enunciato nel ricorso, i Giudici di merito hanno evidenziato come il Paretti, prima del controllo, avesse ceduto per un corrispettivo di 70 euro una dose di sostanza a persona rimasta ignota e che, quella rinvenuta indosso, era suddivisa in tre confezioni complessivamente idonee alla predisposizione di circa tredici dosi, evenienze che confutavano il prospettato uso esclusivamente personale; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il