CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11356/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] bel, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dalla Corte di appello di Firenze; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello rigettava la richiesta di revoca o sostituzione della custodia in carcere, con altra misura meno afflittiva, avanzata nell'interesse del Calderon, nei cui confronti è stata richiesta l'estradizione dall'autorità giudiziaria del Perù. 2. Avverso tale decisione, il ricorrente ha proposto due motivi con i quali deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa valutazione dell'idoneità di misure diverse da quella custodiale, contestando, altresì, la sussistenza del pericolo di fuga, genericamente ritenuto sussistente dalla Corte di appello pur in assenza di indici concreti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Esaminando i motivi di ricorso secondo l'ordine di priorità logico-giuridica, il primo aspetto da affrontare è quello concernente la ritenuta sussistenza del pericolo di fuga. La Corte di appello ha desunto la sussistenza di tale esigenza cautelare dal fatto che l'imputato potrebbe rendersi irreperib-He nelle more della definizione del procedimento per l'estradizione, tenuto anche conto della gravità dei reati per i quali è imputato. È stato precisato, inoltre, che l'imputato è presente in Italia dal 2009, ma tale radicamento, anziché essere contrastante con l'attualità del pericolo di fuga, andrebbe letto in relazione all'esigenza di sottrarsi ad eventuali misure cautelari, posto che l'ingresso in Italia è di poco successivo alla commissione del reato in Perù (2008) e, quindi, dimostrerebbe la propensione del ricorrente ad allontanarsi dal luogo di stabile dimora per sottrarsi alle ricerche dell'autorità giudiziaria. 2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto in materia di estradizione per l'estero, i provvedimenti applicativi di misure cautelari, emessi dalla Corte di appello o dal Presidente della Corte di appello, possono essere impugnati esclusivamente mediante ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 719 cod. proc. pen. (Sez.6, n. 487 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Baros, Rv. 211705; si veda anche Sez.U, n. 26156 del 28/5/2003, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 224613). 2.2. Parimenti inammissibili sono le doglianze sollevate dal ricorrente in ordine all'omessa motivazione circa l'esclusiva idoneità della custodia in carcere ad assicurare le esigenze cautelari. Il ricorrente formula censure concernenti il criterio di scelta della misura adeguata a salvaguardare le esigenze cautelari che dovevano essere proposto mediante impugnazione dell'ordinanza applicativa della custodia in carcere. In mancanza di elementi nuovi idonei ad incidere sui profili della adeguatezza e proporzionalità della misura, la Corte di appello non era tenuta ad una rinnovazione del giudizio già in precedenza svolta sul punto, sicchè il vizio di omessa motivazione non risulta fondato.3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31 gennai