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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01883/2024

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3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28605/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N.32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

FIRENZE n. 2150/2016 depositata il05/12/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] ( CTR ) della Toscana indicata in epigrafe che ha respinto il gravame della contribuente contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Prato , n. 402/14, che aveva rigettato i l suo ricorso contro l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate con recupero di imponibile e determinazione di maggior i IRES, IVA e IRAP per il 2008. 2.L’Ufficio aveva accertato maggiori ricavi per euro 68.517,00 derivanti da vendite immobiliari e la CTR ha ritenuto che l’atto impugnato fosse sufficientemente motivato, che l’accertamento induttivo fosse legittimo, stante l’inattendibilità della contabilità (non erano stati esibiti né il libro inventari n é il dettaglio delle rimanenze finali al 2007 né i contratti preliminari) e fosse altresì fondato, tenuto conto del valore riportato nel contratto preliminare acquisito dall’Ufficio, tra la [OSCURATO:PERSONA] srl e il promittente acquirente sig. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta preceduto da altro preliminare tra la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl non reperito , a cui doveva aggiungersi lo scostamento dei prezzi dichiarati rispetto ai valori dei mutui concessi sugli immobili e alle stime effettuate dagli istituti di credito. 3.Il ricorso si fonda su tre mezzi. 4.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la CTR aveva ritenuto la sottofatturazione pari ad euro 68.517,00 in relazione a vendite del 2008 sulla base del prezzo previsto in un contratto preliminare stipulato nel 2005.

2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.., violazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. laddove si era ritenuta provata quella sottofatturazione soltanto sulla base di quel contratto preliminare.

3. Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 39 comma 1 lett. d), d.

P.R. n. 600/1973, 54 d.P.

R. n. 633/1972, 2727 e 2729 c.c. in quanto il solo contratto preliminare relativo ad altro immobile non poteva costituire presunzione grave, precisa e concordante.

4. I tre motivi possono essere esaminati unitariamente, in quanto strettamente connessi, e devono essere disattesi sotto più profili.

5. In primo luogo, dietro il paradigma della violazione di legge si tenta in realtà di rimettere in discussione l’accertamento in fatto svolto dal Giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità se correttamente motivato, come in questo caso, in cui la sentenza della CTR èin linea con i principi di questa Corte in materia.

5.1. Per costante orientamento di questa Corte, il discrimine tra l'accertamento condotto con metodo analitico extracontabile (art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973) e l'accertamento condotto con metodo induttivo puro (art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973 ed art. 55, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte indirette) va ricercato, rispettivamente, nella parziale od assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili.

Nel primo caso, l'«incompletezza, falsità od inesattezza» degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, essendo l'Ufficio accertatore legittimato solo a «completare» le lacune riscontrate utilizzando, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati ovvero dell'inesistenza di componenti negativi dichiarati, anche presunzioni semplici rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2729 cod. civ.

Nel secondo caso, invece, «le omissioni o le false od inesatte indicazioni» risultano tali da inficiare l'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli «altri» dati contabili, con la conseguenza che in tale ultimo caso l'Amministrazione finanziaria può «prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio o delle scritture contabili in quanto esistenti» ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 cod. civ. (Cass., n. 6861 del 2019; v. anche Cass. n. 33604 del 2019; Cass. n. 24278 del 2014). 5.2.La seconda fattispecie ricorre nel caso in esame, in cui la CTR ha rilevato «l’assoluta inattendibilità della contabilità» e legittimo «il ricorso alla procedura accertativa ex art. 39 comma 2 DPR 600/73», non ostando a ciò la diversa indicazione contenuta nell’atto impugnato e riferita all’art. 39 comma 1 lett. d) cit., perché «il principio secondo cui le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i confini del processo tributario, il cui carattere impugnatorio comporta che l'ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse da quelle fatte valere con l'atto impugnato, non esclude il potere del giudice di qualificare autonomamente la fattispecie a prescindere dalle allegazioni delle parti in causa..»(Cass. n. 7393 del 2012).

5.3. L’ accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d) è fondato su dati o notizie conosciuti dall'Amministrazione finanziaria, non potendosi in tal caso procedere alla corretta analisi del contenuto dell'inventario e dunque alla ricostruzione analitica dei ricavi di esercizio (Cass. n. 8698 del 2021), e legittima il ricorso a presunzioni cc.dd. supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 17244 del 2021; Cass.n. 19191 del 2019).

5.4. In questa cornice normativa l e doglianze della ricorrente non colgono la ratio decidendi e sono comunque infondate perché la CTR poteva utilizzare presunzioni semplicissime che in questo caso si fondano non solo sul citato contratto preliminare del 2005 ma anche su ulteriori elementi indiziari: infatti, come riportato nella sentenza impugnata, secondo la CTR «la inattendibilità era inoltre palese dallo scostamento dei valori derivanti dalla verifica che i mutui contratti per gli immobili avevano ad oggetto somme superiori al prezzo di acquisto dichiarato, così come valori superiori, e di molto, erano stati attribuiti in sede di stima negli atti predisposti dagli istituti bancari, benché si tratti di stime notoriamente prudenziali».

6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza.

P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
3 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28605/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N.32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. FIRENZE n. 2150/2016 depositata il05/12/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] ( CTR ) della Toscana indicata in epigrafe che ha respinto il gravame della contribuente contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] (CTP) di Prato , n. 402/14, che aveva rigettato i l suo ricorso contro l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate con recupero di imponibile e determinazione di maggior i IRES, IVA e IRAP per il 2008. 2.L’Ufficio aveva accertato maggiori ricavi per euro 68.517,00 derivanti da vendite immobiliari e la CTR ha ritenuto che l’atto impugnato fosse sufficientemente motivato, che l’accertamento induttivo fosse legittimo, stante l’inattendibilità della contabilità (non erano stati esibiti né il libro inventari n é il dettaglio delle rimanenze finali al 2007 né i contratti preliminari) e fosse altresì fondato, tenuto conto del valore riportato nel contratto preliminare acquisito dall’Ufficio, tra la [OSCURATO:PERSONA] srl e il promittente acquirente sig. [OSCURATO:PERSONA], a sua volta preceduto da altro preliminare tra la [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] srl non reperito , a cui doveva aggiungersi lo scostamento dei prezzi dichiarati rispetto ai valori dei mutui concessi sugli immobili e alle stime effettuate dagli istituti di credito. 3.Il ricorso si fonda su tre mezzi. 4.Resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate. [OSCURATO:PERSONA]: 1.Con il primo motivo la [OSCURATO:SOCIETA] deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’art. 2697 c.c., in quanto la CTR aveva ritenuto la sottofatturazione pari ad euro 68.517,00 in relazione a vendite del 2008 sulla base del prezzo previsto in un contratto preliminare stipulato nel 2005. 2. Con il secondo motivo lamenta, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.., violazione dell’art. 115 e 116 c.p.c. laddove si era ritenuta provata quella sottofatturazione soltanto sulla base di quel contratto preliminare. 3. Con il terzo motivo deduce, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione degli artt. 39 comma 1 lett. d), d. P.R. n. 600/1973, 54 d.P. R. n. 633/1972, 2727 e 2729 c.c. in quanto il solo contratto preliminare relativo ad altro immobile non poteva costituire presunzione grave, precisa e concordante. 4. I tre motivi possono essere esaminati unitariamente, in quanto strettamente connessi, e devono essere disattesi sotto più profili. 5. In primo luogo, dietro il paradigma della violazione di legge si tenta in realtà di rimettere in discussione l’accertamento in fatto svolto dal Giudice di merito, incensurabile nel giudizio di legittimità se correttamente motivato, come in questo caso, in cui la sentenza della CTR èin linea con i principi di questa Corte in materia. 5.1. Per costante orientamento di questa Corte, il discrimine tra l'accertamento condotto con metodo analitico extracontabile (art. 39, comma 1, lett. d) del d.P.R. n. 600/1973) e l'accertamento condotto con metodo induttivo puro (art. 39, comma 2, del d.P.R. n. 600/1973 ed art. 55, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973 in materia di imposte indirette) va ricercato, rispettivamente, nella parziale od assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili. Nel primo caso, l'«incompletezza, falsità od inesattezza» degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, essendo l'Ufficio accertatore legittimato solo a «completare» le lacune riscontrate utilizzando, ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati ovvero dell'inesistenza di componenti negativi dichiarati, anche presunzioni semplici rispondenti ai requisiti previsti dall'art. 2729 cod. civ. Nel secondo caso, invece, «le omissioni o le false od inesatte indicazioni» risultano tali da inficiare l'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento - anche degli «altri» dati contabili, con la conseguenza che in tale ultimo caso l'Amministrazione finanziaria può «prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio o delle scritture contabili in quanto esistenti» ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 cod. civ. (Cass., n. 6861 del 2019; v. anche Cass. n. 33604 del 2019; Cass. n. 24278 del 2014). 5.2.La seconda fattispecie ricorre nel caso in esame, in cui la CTR ha rilevato «l’assoluta inattendibilità della contabilità» e legittimo «il ricorso alla procedura accertativa ex art. 39 comma 2 DPR 600/73», non ostando a ciò la diversa indicazione contenuta nell’atto impugnato e riferita all’art. 39 comma 1 lett. d) cit., perché «il principio secondo cui le ragioni poste a base dell'atto impositivo segnano i confini del processo tributario, il cui carattere impugnatorio comporta che l'ufficio finanziario non può porre a base della propria pretesa ragioni diverse da quelle fatte valere con l'atto impugnato, non esclude il potere del giudice di qualificare autonomamente la fattispecie a prescindere dalle allegazioni delle parti in causa..»(Cass. n. 7393 del 2012). 5.3. L’ accertamento induttivo puro ex art. 39, comma 2, lett. d) è fondato su dati o notizie conosciuti dall'Amministrazione finanziaria, non potendosi in tal caso procedere alla corretta analisi del contenuto dell'inventario e dunque alla ricostruzione analitica dei ricavi di esercizio (Cass. n. 8698 del 2021), e legittima il ricorso a presunzioni cc.dd. supersemplici, ossia prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza (Cass. n. 17244 del 2021; Cass.n. 19191 del 2019). 5.4. In questa cornice normativa l e doglianze della ricorrente non colgono la ratio decidendi e sono comunque infondate perché la CTR poteva utilizzare presunzioni semplicissime che in questo caso si fondano non solo sul citato contratto preliminare del 2005 ma anche su ulteriori elementi indiziari: infatti, come riportato nella sentenza impugnata, secondo la CTR «la inattendibilità era inoltre palese dallo scostamento dei valori derivanti dalla verifica che i mutui contratti per gli immobili avevano ad oggetto somme superiori al prezzo di acquisto dichiarato, così come valori superiori, e di molto, erano stati attribuiti in sede di stima negli atti predisposti dagli istituti bancari, benché si tratti di stime notoriamente prudenziali». 6. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e le spese, liquidate come in dispositivo, vanno regolate secondo soccombenza. P.Q.M. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del/la controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro4.100,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito ; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
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