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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 aprile 2026

Cassazione n. 16187/2026

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a Florentia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 16/07/2025 del Tribunale di Gorizia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio per ladeterminazione della pena pecuniaria.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza emessa in data 16/07/2025 dal Tribunale di Gorizia, Dimapena di mesi otto di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.2.

Avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia propone ricorso il Procuratoregenerale presso la Corte di appello di Trieste, articolando un unico motivo concui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di leggeper omessa applicazione della pena pecuniaria.3.

Il ricorso è fondato, avendo il Tribunale omesso di statuire sulla penapecuniaria, prevista congiuntamente a quella detentiva dall’art. 640 cod. pen., ela sentenza deve pertanto essere annullata in parte qua.L’annullamento deve essere pronunciato, a norma dell'art. 620, comma 1,lett. l), cod. proc. pen., senza rinvio, potendo questa Corte procederedirettamente a determinare la pena pecuniaria, trattandosi di ‘discrezionalitàvincolata’, atteso che risultano forniti dal giudice di merito, ed esplicitati nelprovvedimento impugnato, gli elementi per poter valutare la congruità deltrattamento sanzionatorio ed essendo dunque superflui ulteriori accertamenti(Sez.

U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831-01; Sez. 6, n.31921 del 11/06/2024, Siviero, Rv. 286852-01; Sez. 2, n. 8144 del 05/02/2026,Visentin, non mass.).Invero, il giudice di merito, avuto riguardo alle modalità della condotta edalla intensità del dolo, ha ritenuto di determinare la pena detentiva in misuralievemente discostata dal valore minimo della forbice edittale; con le dovuteproporzioni, avuto riguardo alla forbice edittale prevista per la pena pecuniaria(da euro 51 a euro 1.032) e considerate le ragioni esposte nella sentenzaimpugnata per giustificare l’esercizio della discrezionalità in punto di trattamentosanzionatorio, la multa deve essere determinata in euro 60,00.La non particolare complessità della questione proposta con i motivi diricorso e l’applicazione di principi di diritto consolidati, consente la motivazionedella decisione in forma semplificata.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazionedella pena pecuniaria che determina in euro 60,00 di multa.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Florentia, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 16/07/2025 del Tribunale di Gorizia;visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo annullamento con rinvio per ladeterminazione della pena pecuniaria.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza emessa in data 16/07/2025 dal Tribunale di Gorizia, Dimapena di mesi otto di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali.2. Avverso la sentenza del Tribunale di Gorizia propone ricorso il Procuratoregenerale presso la Corte di appello di Trieste, articolando un unico motivo concui deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di leggeper omessa applicazione della pena pecuniaria.3. Il ricorso è fondato, avendo il Tribunale omesso di statuire sulla penapecuniaria, prevista congiuntamente a quella detentiva dall’art. 640 cod. pen., ela sentenza deve pertanto essere annullata in parte qua.L’annullamento deve essere pronunciato, a norma dell'art. 620, comma 1,lett. l), cod. proc. pen., senza rinvio, potendo questa Corte procederedirettamente a determinare la pena pecuniaria, trattandosi di ‘discrezionalitàvincolata’, atteso che risultano forniti dal giudice di merito, ed esplicitati nelprovvedimento impugnato, gli elementi per poter valutare la congruità deltrattamento sanzionatorio ed essendo dunque superflui ulteriori accertamenti(Sez. U, n. 3464 del 30/11/2017, dep. 2018, Matrone, Rv. 271831-01; Sez. 6, n.31921 del 11/06/2024, Siviero, Rv. 286852-01; Sez. 2, n. 8144 del 05/02/2026,Visentin, non mass.).Invero, il giudice di merito, avuto riguardo alle modalità della condotta edalla intensità del dolo, ha ritenuto di determinare la pena detentiva in misuralievemente discostata dal valore minimo della forbice edittale; con le dovuteproporzioni, avuto riguardo alla forbice edittale prevista per la pena pecuniaria(da euro 51 a euro 1.032) e considerate le ragioni esposte nella sentenzaimpugnata per giustificare l’esercizio della discrezionalità in punto di trattamentosanzionatorio, la multa deve essere determinata in euro 60,00.La non particolare complessità della questione proposta con i motivi diricorso e l’applicazione di principi di diritto consolidati, consente la motivazionedella decisione in forma semplificata. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazionedella pena pecuniaria che determina in euro 60,00 di multa.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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