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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40744/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Modena che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c) e co. 2- sexies C.d.s., condannandolo alla pena ritenuta equa, é inammissibile.

Invero, il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione a quanto affermato dalla Corte di appello aa riguardo dell'identificazione dell'imputato quale conducente del veicolo che era stato coinvolto, da solo, in un incidente stradale.

Non contestata' ogni altra circostanza, il ricorrente lamenta in primo luogo che la Corte di appello non abbia motivato in merito alle ragioni per le quali non ha condiviso i rilievi difensivi e in secondo luogo che essa ha posto in capo all'imputato una probatio diabolica, imputandogli di non aver fornito prova dell'ipotesi avanzata dalla difesa.

2. Il motivo è manifestamente infondato.

Giova premettere che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc.

Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp.

Moschetti ed altri, Rv. 234989).

Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata.

Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Micciche', Rv. 262948).

Nel caso di specie il solo tema controverso, ovvero che fosse stato l'Ungureanu il conducente del veicolo incidentato, che si era allontanato dal luogo del sinistro e vi aveva fatto ritorno dopo un poco, è stato risolto dalla Corte di appello in termini coerenti alla valutazione espressa dal primo giudice, ma con una non irrilevante variazione, rappresentata dalla marginalizzazione della circostanza del non essersi l'Ungureanu rifiutato di sottoporsi all'alcoltest.

Pertanto la motivazione qui impugnata ha il proprio fulcro essenzialmente nella circostanza che fu l'Ungureanu ad esibire i documenti di circolazione e di intestazione della vettura e nel fatto che egli non si indicò ai verbalizzanti come soggetto diverso dal conducente.

Una tale motivazione non è in alcun modo manifestamente illogica, né pone indebitamente in capo all'imputato l'onere della prova che compete all'accusa, perché l'esatta lettura delle affermazioni della corte distrettuale mette in chiaro che l'argomento utilizzato da questa è che l'imputato non ha fornito la prova di aver esposto agli operanti di non esser stato il conducente del veicolo; non già la prova di non essere stato il conducente.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale è stata confermata la sentenza del Tribunale di Modena che ha giudicato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 186, co. 2 lett. c) e co. 2- sexies C.d.s., condannandolo alla pena ritenuta equa, é inammissibile. Invero, il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione a quanto affermato dalla Corte di appello aa riguardo dell'identificazione dell'imputato quale conducente del veicolo che era stato coinvolto, da solo, in un incidente stradale. Non contestata' ogni altra circostanza, il ricorrente lamenta in primo luogo che la Corte di appello non abbia motivato in merito alle ragioni per le quali non ha condiviso i rilievi difensivi e in secondo luogo che essa ha posto in capo all'imputato una probatio diabolica, imputandogli di non aver fornito prova dell'ipotesi avanzata dalla difesa. 2. Il motivo è manifestamente infondato. Giova premettere che compito di questa Corte non è quello di ripetere l'esperienza conoscitiva del Giudice di merito, bensì quello di verificare se il ricorrente sia riuscito a dimostrare, in questa sede di legittimità, l'incompiutezza strutturale della motivazione della Corte di merito; incompiutezza che derivi dalla presenza di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro ovvero dal non aver il decidente tenuto presente fatti decisivi, di rilievo dirompente dell'equilibrio della decisione impugnata, oppure dall'aver assunto dati inconciliabili con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità cosi da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Cass. Sez. 2, n. 13994 del 23/03/2006, P.M. in proc. Napoli, Rv. 233460; Cass. Sez. 1, n. 20370 del 20/04/2006, Simonetti ed altri, Rv. 233778; Cass. Sez. 2, n. 19584 del 05/05/2006, Capri ed altri, Rv. 233775; Cass. Sez. 6, n. 38698 del 26/09/2006, imp. Moschetti ed altri, Rv. 234989). Pertanto, il ricorso per cassazione è ammesso per vizi della motivazione riconducibili solo, e tassativamente, alla motivazione totalmente mancante o apparente, manifestamente illogica o contraddittoria intrinsecamente o rispetto ad atti processuali specificamente indicati, nei casi in cui il giudice abbia affermato esistente una prova in realtà mancante o, specularmente, ignorato una prova esistente, nell'uno e nell'altro caso quando tali prove siano in sé determinanti per condurre a decisione diversa da quella adottata. Il giudice di legittimità non può conoscere del contenuto degli atti processuali per verificarne l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio, perché ciò è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (in tal senso anche Sez. 7, n. 12406 del 19/02/2015 - dep. 24/03/2015, Micciche', Rv. 262948). Nel caso di specie il solo tema controverso, ovvero che fosse stato l'Ungureanu il conducente del veicolo incidentato, che si era allontanato dal luogo del sinistro e vi aveva fatto ritorno dopo un poco, è stato risolto dalla Corte di appello in termini coerenti alla valutazione espressa dal primo giudice, ma con una non irrilevante variazione, rappresentata dalla marginalizzazione della circostanza del non essersi l'Ungureanu rifiutato di sottoporsi all'alcoltest. Pertanto la motivazione qui impugnata ha il proprio fulcro essenzialmente nella circostanza che fu l'Ungureanu ad esibire i documenti di circolazione e di intestazione della vettura e nel fatto che egli non si indicò ai verbalizzanti come soggetto diverso dal conducente. Una tale motivazione non è in alcun modo manifestamente illogica, né pone indebitamente in capo all'imputato l'onere della prova che compete all'accusa, perché l'esatta lettura delle affermazioni della corte distrettuale mette in chiaro che l'argomento utilizzato da questa è che l'imputato non ha fornito la prova di aver esposto agli operanti di non esser stato il conducente del veicolo; non già la prova di non essere stato il conducente. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di tremila euro alla cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio
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