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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 33478/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 31303-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

V. MONCENIGO n. 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del titolare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 474, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - con troricorrente - avverso la sentenza n. 362/2019 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 44/2013, emesso dal Giudice di Pace di Sassuolo in favore di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in forza del quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento in favore dell'opposta della somma di € 1.291,61 a fronte di forniture di merce.

Nella resistenza della società convenuta, il Giudice di Pace, con sentenza n. 1/2017, rigettava l'opposizione.

L'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure veniva rigettato dal Tribunale di Modena, nella resistenza della parte appellata, con la sentenza impugnata, n. 362/2019.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA].

PROC.

CIV.

INAMMISSIBILITA, o comunque RIGETTO, del ricorso.

La controversia ha ad oggetto una fornitura di materiale.

A seguito del mancato pagamento della committente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo.

L'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], fondata su presunti vizi del materiale, è stata rigettata in quanto la contestazione si riferiva a forniture diverse da quelle oggetto del decreto ingiuntivo. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, tuttavia, ha ridotto (su indicazione del creditore) la pretesa azionata in via monitoria dell'importo di € 105,34 a fronte di un errore nella Ric. 2019 n. 31303 sez.

M2 - ud. 10-06-2021 -2- compilazione di una delle fatture poste a base del credito.

Il Tribunale, a seguito di appello di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione di primo grado.

Il ricorso è articolato in tre motivi.

Con il primo di essi il ricorrente lamenta la mancata pronuncia sulla sua domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, mentre con il secondo si duole della mancanza di motivazione sul punto: le doglianze sono inammissibili, dovendosi configurare un rapporto di dipendenza indissolubile tra l'opposizione e la connessa domanda risarcitoria, con conseguente inutilità -una volta respinta la prima sul presupposto che contestazione aveva ad oggetto forniture diverse da quelle oggetto del decreto ingiuntivo opposto- di una decisione sulla seconda (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 6632 del 29/04/2003, Rv. 562504).

Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta invece la mancata pronuncia, da parte del Tribunale, della revoca del decreto opposto, sul presupposto che il Giudice di Pace abbia accolto, sia pure in minima parte, l'opposizione spiegata da [OSCURATO:PERSONA].

La censura è infondata in quanto l'opposizione non è stata accolta, essendosi il primo giudice limitato -come afferma il Tribunale a pag. 3 della sentenza impugnata- a prendere atto di una dichiarazione proveniente dalla parte creditrice e a ridurre, di conseguenza, l'importo dovuto al fornitore". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore.

Le memorie depositate, rispettivamente, dal ricorrente e dal controricorrente, non offrono argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso ed al controricorso, essendo meramente reiterative del contenuto degli stessi.

Il ricorso, pertanto, dev'essere dichiarato inammissibile.

Ric. 2019 n. 31303 sez.

M2 - ud. 10-06-2021 -3- Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 10 giugno 2021.

DEPOSITATO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31303-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, V. MONCENIGO n. 16, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del titolare pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 474, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende - con troricorrente - avverso la sentenza n. 362/2019 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 44/2013, emesso dal Giudice di Pace di Sassuolo in favore di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]., in forza del quale veniva ingiunto all'opponente il pagamento in favore dell'opposta della somma di € 1.291,61 a fronte di forniture di merce. Nella resistenza della società convenuta, il Giudice di Pace, con sentenza n. 1/2017, rigettava l'opposizione. L'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione di prime cure veniva rigettato dal Tribunale di Modena, nella resistenza della parte appellata, con la sentenza impugnata, n. 362/2019. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a tre motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.: "[OSCURATO:PERSONA]. 380-[OSCURATO:PERSONA]. PROC. CIV. INAMMISSIBILITA, o comunque RIGETTO, del ricorso. La controversia ha ad oggetto una fornitura di materiale. A seguito del mancato pagamento della committente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per il saldo. L'opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], fondata su presunti vizi del materiale, è stata rigettata in quanto la contestazione si riferiva a forniture diverse da quelle oggetto del decreto ingiuntivo. [OSCURATO:PERSONA] di Pace, tuttavia, ha ridotto (su indicazione del creditore) la pretesa azionata in via monitoria dell'importo di € 105,34 a fronte di un errore nella Ric. 2019 n. 31303 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -2- compilazione di una delle fatture poste a base del credito. Il Tribunale, a seguito di appello di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato la decisione di primo grado. Il ricorso è articolato in tre motivi. Con il primo di essi il ricorrente lamenta la mancata pronuncia sulla sua domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, mentre con il secondo si duole della mancanza di motivazione sul punto: le doglianze sono inammissibili, dovendosi configurare un rapporto di dipendenza indissolubile tra l'opposizione e la connessa domanda risarcitoria, con conseguente inutilità -una volta respinta la prima sul presupposto che contestazione aveva ad oggetto forniture diverse da quelle oggetto del decreto ingiuntivo opposto- di una decisione sulla seconda (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 6632 del 29/04/2003, Rv. 562504). Con il terzo motivo la società ricorrente lamenta invece la mancata pronuncia, da parte del Tribunale, della revoca del decreto opposto, sul presupposto che il Giudice di Pace abbia accolto, sia pure in minima parte, l'opposizione spiegata da [OSCURATO:PERSONA]. La censura è infondata in quanto l'opposizione non è stata accolta, essendosi il primo giudice limitato -come afferma il Tribunale a pag. 3 della sentenza impugnata- a prendere atto di una dichiarazione proveniente dalla parte creditrice e a ridurre, di conseguenza, l'importo dovuto al fornitore". [OSCURATO:PERSONA] condivide la proposta del Relatore. Le memorie depositate, rispettivamente, dal ricorrente e dal controricorrente, non offrono argomenti nuovi rispetto ai motivi di ricorso ed al controricorso, essendo meramente reiterative del contenuto degli stessi. Il ricorso, pertanto, dev'essere dichiarato inammissibile. Ric. 2019 n. 31303 sez. M2 - ud. 10-06-2021 -3- Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza. Ricorrono i presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto PQM La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile, addì 10 giugno 2021. DEPOSITATO
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