CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 novembre 2024
Cassazione n. 45396/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del Tribunale di Brescia del 17/01/2024 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Auria; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/20 e s.m.i. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Brescia con sentenza del 17/01/2024 condannava [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi cinque e giorni quindici di reclusione ed euro centodieci di multa ciascuno per i reati loro ascritti. 2. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo ad un unico articolato motivo con cui deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ritiene che la motivazione della sentenza impugnata sul punto delle circostanze attenuanti generiche sia apparente, avendone fondato il riconoscimento in considerazione del «danno effettivamente procurato», senza peraltro indicare nemmeno quale sarebbe stato; che, in ogni caso, se avesse ritenuto il danno di speciale tenuità – ma nemmeno su questo punto argomenta – avrebbe dovuto riconoscere la circostanza attenuante di cui all’art. 62 n. 4 cod. pen. e non le circostanze attenuanti generiche, che mirano a mitigare la pena solo in presenza di specifiche ragioni di meritevolezza, non evidenziate né sussistenti nel caso di specie. [OSCURATO:PERSONA] 3. Rileva il Collegio che il motivo di gravame è incentrato su doglianze che non possono essere dedotte con il ricorso per saltum, essendo relative al vizio motivazionale, come si evince già dal titolo del motivo, che fa riferimento alla lett. e) del comma 1 dell’art. 606 cod. proc. pen, oltre che dal contenuto del ricorso. Ne consegue che l’impugnazione deve essere convertita in appello, ai sensi dell’art. 569, comma 3, cod. proc. pen. e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Brescia per il giudizio di secondo grado. In proposito, questa Corte di legittimità ha avuto più volte occasione di affermare che il ricorso per cassazione che contenga tra i motivi anche la censura di cui all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., relativa a vizio di motivazione della sentenza impugnata, non può essere proposto per saltum e, se proposto, deve essere convertito in appello, ai sensi dell'art. 569, comma 3, del codice di rito (Sez. 2, ord. n. 17297 del 13/03/2019, Sezze, Rv. 276441 – 01; Sez. 4, n. 1189 del 10/10/2018, dep. 2019, Alonzi, Rv. 274834 – 01; Sez. 3, ord. n. 48978 del 8/10/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261208 – 01; Sez. 2, n. 1848 del 17/12/2013, dep. 2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258193 – 01). P.Q.M. Qualificata l'impugnazione come appello, dispone la trasmissione degli atti alla corte di appello di brescia. Così è deciso, 26/11/2024 [OSCURATO:PERSONA]