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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03383/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2200-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' MARIA; - intimata- avverso la sentenza n. 1121/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2021 n. 02200 sez.

MT - ud. 13-12-2022 -2- r.g.n. 2200/2021 Agenzia delle Entrate C/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento per Irpef e altro anno 2009, ex art. 38 IV comma d.P.R. 600/73, ha respinto l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e accolto l'appello incidentale della contribuente.

La CTR ha ritenuto che le disponibilità derivanti alla contribuente dai saldi dei conti correnti su [OSCURATO:PERSONA] e dalla smobilizzazione di obbligazioni fossero idonee a giustificare nei limiti del loro ammontare gli incrementi patrimoniali e che, tenuto conto della mancanza di copertura degli assegni, le somme con riferimento all'investimento consistente nelle tre compravendite di fabbricati effettivamente sborsate idonee a giustificare la complessiva disponibilità finanziaria dimostrata per il 2009.

La contribuente è rimasta intimata.

Considerato che: L'Agenzia delle entrate con l'unico motivo del ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.p.r. n. 600/73 e dell'art. 2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., ponendosi la decisione impugnata in contrasto con la corretta interpretazione delle norme indicate.

Il motivo è fondato.

Questa Corte (ex multis Cass. n. 7389/2018) è ferma nel ritenere, in tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, che la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto esenti o soggetti a ritenute alla fonte, ma anche la documentazione di circostanze sintomatiche che ne denotano l'utilizzo per effettuare le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso Cass. n. 7389/2018; n. 29067 del 13/11/2018 ).

Pertanto, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. n. 16637 del 04/08/2020).

La CTR non si è uniformata ai superiori principi, avendo erroneamente ritenuto che non occorresse la prova dello specifico impiego delle somme necessarie a far fronte agli investimenti contestati per sostenere le relative spese.

Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Roma, 13 dicem

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2200-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' MARIA; - intimata- avverso la sentenza n. 1121/1/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2021 n. 02200 sez. MT - ud. 13-12-2022 -2- r.g.n. 2200/2021 Agenzia delle Entrate C/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Calabria, che in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di accertamento per Irpef e altro anno 2009, ex art. 38 IV comma d.P.R. 600/73, ha respinto l'appello principale dell'Agenzia delle entrate e accolto l'appello incidentale della contribuente. La CTR ha ritenuto che le disponibilità derivanti alla contribuente dai saldi dei conti correnti su [OSCURATO:PERSONA] e dalla smobilizzazione di obbligazioni fossero idonee a giustificare nei limiti del loro ammontare gli incrementi patrimoniali e che, tenuto conto della mancanza di copertura degli assegni, le somme con riferimento all'investimento consistente nelle tre compravendite di fabbricati effettivamente sborsate idonee a giustificare la complessiva disponibilità finanziaria dimostrata per il 2009. La contribuente è rimasta intimata. Considerato che: L'Agenzia delle entrate con l'unico motivo del ricorso deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del d.p.r. n. 600/73 e dell'art. 2697 c.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., ponendosi la decisione impugnata in contrasto con la corretta interpretazione delle norme indicate. Il motivo è fondato. Questa Corte (ex multis Cass. n. 7389/2018) è ferma nel ritenere, in tema di accertamento cd. sintetico, ai sensi dell'art. 38, comma 6, del d.P.R. n. 600 del 1973, che la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati, in quanto esenti o soggetti a ritenute alla fonte, ma anche la documentazione di circostanze sintomatiche che ne denotano l'utilizzo per effettuare le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso Cass. n. 7389/2018; n. 29067 del 13/11/2018 ). Pertanto, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. n. 16637 del 04/08/2020). La CTR non si è uniformata ai superiori principi, avendo erroneamente ritenuto che non occorresse la prova dello specifico impiego delle somme necessarie a far fronte agli investimenti contestati per sostenere le relative spese. Il ricorso va conseguentemente accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. Roma, 13 dicem
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