CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 20281/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 2077-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 61/C, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA]; -resistente - Ric. 2021 n. 02077 sez. ML -ud. 05-04-2022 -2- avverso la sentenza n. 524/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 17/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: la Corte d'appello di Bologna, in riforma della decisione di primo grado, ha respintoil ricorso di [OSCURATO:PERSONA] di opposizione a cartella esattoriale, per il pagamento di contributi dovuti alla gestione separata [OSCURATO:PERSONA], per complessivi Euro 877,79, in relazione all’anno 2011; per quanto qui solo rileva, la Corte territoriale ha escluso la prescrizione del credito contributivo; a tale proposito, ha ritenuto che il dies a quo della prescrizione dovesse fissarsi al momento della dichiarazione dei redditi; nella specie, la dichiarazione era stata presentata il 3.9.2012 mentre l’atto interruttivo (id est : l’avviso bonario) era stato comunicato il 25.8.2017; la cassazione della sentenza è domandata da [OSCURATO:PERSONA] , con un motivo, cui non ha opposto difese l’[OSCURATO:PERSONA]; la proposta del relatore è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio; [OSCURATO:PERSONA]: con l’unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, co.1, nr.3 cod.proc.civ., parte ricorrente deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 3, comma 9, lett. b) della legge nr. 335 del 1995; denuncia l'errore in cui è incorsa la Corte territoriale nell'affermare che il dies a quo della prescrizione estintiva decorr e dal termine di scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi e non dalla data in cui i contributi d evono essere versati (16 giugno 2012 e successive proroghe ex DPCM 6 giugno 2012 in G.U. Ric. 2021 n. 02077 sez. ML -ud. 05-04-2022 -3- nr. 135 del 2012); per la parte ricorrente, l’avviso bonari o del 25 agosto non haavuto alcuna efficacia interruttiva; il motivo è fondato; va ribadito che, in base all’orientamento consolidato di questa Corte, la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo pagamento e non già dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa (così,tra le tante, Cass. nn. 27950 del 2018, 19403 del 2019, 1557 del 2020); l'obbligazione contributiva nasce, infatti, in relazione ad un preciso fatto costitutivo, che è la produzione di un certo reddito da parte del soggetto obbligato, mentre la dichiarazione che costui è tenuto a presentare ai fini fiscali, che è mera dichiarazione di scienza, non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria; va, del pari, ribadito che, pur sorgendo il debito contributivo sulla base della produzione di un certo reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dell'obbligazione dipende dall'ulteriore momento in cui scadono i termini previsti per il suo pagamento: lo si desume dall'art. 55, r.d.l. nr. 1827/1935, secondo il quale i contributi obbligatori si prescrivono «dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati». Viene quindi in rilievo l'art. 18, comma 4, del d.lgs. n. 241/1997, che ha previsto che «i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi»; di recente, la Corte ha poi ulteriormente precisato che assume significato, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, «anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all'art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l'anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta Ric. 2021 n. 02077 sez. ML -ud. 05-04-2022 -4- disposizione stabilite» (Cass. nr. 10273 del 2021), chiarendo (v. in motivazione, Cass. nr.10273 cit.) che detto differimento concerne tutti i «contribuenti [...] che esercitano attività economiche per le quali s(iano) stati elaborati glistudi di settore e non soltanto coloro che, in concreto, alle risultanze di talistudi (siano) fiscalmente assoggettati per non aver scelto un diverso regime d'imposizione […]»(in motivaz., Cass. nr. 10273 cit.); a taliprincipi non si è, invece, conformata la sentenza impugnata che è, pertanto, incorsa nel denunciato errore di diritto; la pronuncia va cassata e la causa rinvi ata alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, perché, alla luce di quanto precede, provveda nuovamente alla delibazione della questione della prescrizione; il giudice di rinvio dovrà, altresì, provvedere alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Bologna, in diversa composizione, anche per