CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11447/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 8123-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell'Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 05403151003, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] I.A; - intimate - avverso la sentenza n. 115/2020 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. In fatto e in diritto - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 115/20, del 4 febbraio 2020, della Corte di Appello di [OSCURATO:PERSONA], che — accogliendone solo parzialmente il gravame (respingendo, invece, quello esperito da [OSCURATO:SOCIETA].) avverso la sentenza n. 548/11, del 10 novembre 2011, del Tribunale di Palmi — ha rideterminato nella maggior misura del 50% la concorrente responsabilità di REI nella causazione del sinistro in cui perse la vita la figlia del Franconieri, così liquidando al medesimo "ulteriori 10.000,00" (oltre agli t 100.000,00, già determinati dal primo giudice) quale importo del risarcimento dovutogli; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver adito il Tribunale di Palmi — analoga azione risarcitoria essendo stata esperita, per quanto non più, qui, di interesse, anche da altri congiunti dell'uccisa (ovvero, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rispettivamente, madre e nonna della vittima) — dopo che il G.i.p./G.u.p. presso il medesimo Tribunale aveva disposto l'archiviazione del procedimento penale relativo al decesso della Ric. 2021 n. 08123 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -2- propria figlia, [OSCURATO:PERSONA], avvenuto presso la stazione ferroviaria di Palmi il 20 dicembre 2012; - che convenute in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]., gli attori si dolevano del fatto che la morte della giovane donna — "agganciata" dalla scaletta di servizio dei macchinisti, posta a lato della carrozza/locomotrice riservata al conducente del treno "Eurostar" — fosse da ascrivere alle seguenti cause; - che, in particolare, l'origine dell'evento era indicata nel mancato funzionamento dei sistemi di sicurezza della stazione ferroviaria, soprattutto in relazione ai dispostivi acustici di diffusione degli annunci circa l'arrivo dei convogli, oltre che al ritardo nella comunicazione in merito all'arrivo dell'Fairostar, nonché al sistema di illuminazione della banchina (e, quindi, alla mancata visibilità della linea gialla di demarcazione della stessa rispetto alla zona più prossima al binario); - che questo insieme di circostanze, pertanto, avrebbe reso impossibile percepire il sopraggiungere del treno, determinando, così, il sinistro mortale; - che all'esito del giudizio di primo grado, espletata prova per testi e disposto lo svolgimento di CTU, l'adito Tribunale riconosceva la responsabilità della sola RH, nella causazione del sinistro, ma nella misura del 40%, attribuendo il restante 60% alla stessa vittima, giacché la medesima — dopo aver attraversato il binario, per giunta "indugiando" sullo stesso a mo' di scherzo — non sarebbe riuscita a risalire sulla banchina e/o a completare l'operazione che l'avrebbe collocata oltre la linea gialla che separa la banchina stessa dalla sua parte più prossima al binario; - che esperito dal Franconieri — unico tra i congiunti della vittima — gravame principale, il giudice di appello lo accoglieva nei termini dianzi indicati; Ric. 2021 n. 08123 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -3- - che avverso la sentenza della Corte reggina ricorre per cassazione il Franconieri, sulla base — come detto — di tre motivi; - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., in relazione agli artt. 111, comma 6, Cost., all'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. e all'art. 116, comma 1, cod. proc. civ. — "omesso esame di fatti decisivi per il giudizio con riferimento alla reale posizione della vittima al momento del sinistro"; - che la censura investe la sentenza impugnata nella parte in cui — dopo aver assunto "come elemento indefettibile ed univoco" la circostanza che la vittima del sinistro "abbia attraversato e comunque si sia trovata sui binari poco prima della disgrazia" — attribuisce rilevanza "dirimente" alle "fotografie scattate dalla [OSCURATO:PERSONA] del Commissariato", nel senso che esse non lascerebbero dubbi sul fatto "che non via stato un urto frontale", e dunque che la vittima ‘`non si trovasse ferma sui binari, ma che stesse raggiungendo la banchina" o che, comunque, appena raggiunta la stessa, "non si fosse posta oltre la c.d. linea gialla di sicurezza"; - che il ricorrente assume che la Corte reggina sarebbe pervenuta a tali conclusioni "omettendo di considerare quanto altro riferito dalle testi", soprattutto in relazione alla posizione della vittima dopo che la stessa avrebbe completato la risalita dal binario, ciò che ha condotto il giudice di appello ad attribuire, erroneamente, alla stessa condotta della vittima efficacia concausale nella produzione dell'evento mortale; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 1227 e 2059 cod. civ. con riferimento alla quantificazione del danno; - che il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. — violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. Ric. 2021 n. 08123 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -4- civ., in relazione all'art. 111, comma 6 Cost., per omessa motivazione circa la quantificazione del danno; - che entrambi i motivi censurano la decisione di quantificare in f", 100.000,00 il danno "ulteriore" riconosciuto al Franconieri quale effetto della diversa (e maggiore) ritenuta corresponsabilità di RFI nella causazione del sinistro mortale; - che RFT ha resistito, con controricorso, all'avversaria impugnazione, chiedendo che essa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata; - che sono rimaste solo intimate la società Trenitalia, nonché la Giardino e la Giampà; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 7 dicembre 2021; - che ha presentato memoria il ricorrente, insistendo nelle proprie argomentazioni; - che questo collegio — rilevato il carattere nomofilattico della questione oggetto del primo motivo di ricorso — dispone rinvio in pubblica udienza. PQM La Corte rinvia la causa in pubblica udienza. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 7 dicembre 2021.