CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 14439/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi i ricorsi inammissibili, e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], sostituto dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, che ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 14/6/2024, il Tribunale del Riesame di Napoli confermò il decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] rigettando le istanze di riesame presentate nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rapp.te della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., e di [OSCURATO:PERSONA]. L'ipotesi accusatoria delineata nel procedimento vede Papa e Rossi indagati per i reati di cui agli artt. 2 e 10 quater d.lgs. 74/2000 in quanto, quali amministratori della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto - capo d) della preliminare rubrica, contestato a Papa in quanto amministratrice sino al 13/4/2021- e sulle imposte sui redditi - capi e), relativo 21, 1 all'anno d'imposta 2019, contestato a Papa e f), relativo agli anni d'imposta 2020 e 2021, contestato a Rossi- avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti emesse il 22 e il 29 novembre 2019 dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., per l'importo complessivo di C 400.000,00, avevano indicato nelle scritture contabili e nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi così realizzando una consistente evasione delle imposte. A carico di entrambi gli indagati, ancora, è stato configurato il reato di cui all'art. 10 quater d.lgs. 74/00, per aver, nella rispettive qualità, utilizzando in compensazione crediti d'imposta relativi ad attività di ricerca e sviluppo, per un importo complessivo di C 205.000,00, discendenti dall'operazione oggettivamente e soggettivamente inesistente documentata dalla predette fatture, omesso di versare gli importi di C 125.771,00 per l'anno 2020 e di C 79.228,00 per l'anno 2021 (capo g). Va precisato, altresì, che il decreto aveva disposto, in via principale, il sequestro preventivo, ai fini della confisca diretta, delle somme costituenti il profitto dei reati di cui ai capi d),e), f) e g) per un importo totale di C 350.600,00 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., ovvero del suo legale rapp.te, identificato sino al 13/4/2021 in [OSCURATO:PERSONA] (per C 261.452,90) e dal 13/4/2021 ad oggi in [OSCURATO:PERSONA] (per C 89.147,10), in via subordinata il sequestro preventivo ai fini della confisca per equivalente, fino alla concorrenza di C 261.452,90, dei beni dell'indagata [OSCURATO:PERSONA] e, fino a C 89.147,10, dei beni nella disponibilità dell'indagato [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, denuncia la violazione degli artt. 309 comma 9, 325, 324 comma 7, 321 e 125 cod. proc. pen. nonché 27 della Cost. e 6 e 2 della CEDU. Si deduce che: il GIP aveva ritenuto che ricorresse il presupposto del periculum in mora in considerazione della facilità di circolazione del denaro e del fatto che gli indagati erano a conoscenza della pendenza degli accertamenti alla Guardia di Finanza; la difesa aveva eccepito con l'istanza di riesame che la motivazione era "apodittica, illogica e apparente" in quanto entrambe le circostanze non potevano giustificare l'adozione di un sequestro preventivo; il Tribunale del riesame aveva ritenuto adeguatamente motivato il decreto in relazione al periculum in mora e aveva esercitato i propri poteri di integrazione della motivazione sostenendo che l'acclarata capacità truffaldina degli indagati rendeva concreto il rischio di dispersione dei beni; la motivazione del decreto, in quanto del tutto carente, non consentiva al Tribunale del riesame di procedere a integrare l'argomentazione del GIP; anche la motivazione del Tribunale del Riesame era deficitaria in quanto non aveva tenuto in alcun conto gli elementi forniti dalla difesa che provavano che: gli indagati da oltre un anno a, erano Atia conoscenza del procedimento penale tant'è che avevano avviato una procedura con adesione per definire bonariamente la posizione fiscale; il conto corrente a società era rimasto capiente; gli indagati e la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. erano titolari di patrimoni ingenti che non erano stati intaccati medio tempore; i reati erano relativi a un unico progetto di ricerca e sviluppo. 2.a Con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 309 comma 9, 325, 324 comma 7, 321 e 125 cod. proc. pen. nonché 27 della Cost. e 6 e 2 della CEDU. Si deduce che la difesa, attraverso perizie giurate, aveva dimostrato che il valore degli immobili sequestrati a Rossi e Papa era nettamente superiore a quello attribuito dalla Guardia di Finanza, che non teneva conto dell'esatta metratura degli immobili, e che il valore delle quote della società non poteva essere quello nominale, considerato che la S.r.l. gestiva un centro alberghiero e sportivo a Pomezia, per cui il valore dei beni sequestrati agli indagati e alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. era notevolmente superiore al limite della misura ablativa fissato dal GIP, pari a € 350.600,00. Si lamenta, quindi, che il Tribunale del riesame aveva omesso di considerare tutti gli elementi indicati dalla difesa. 3. Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorso, a mezzo del difensore, anche la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., e [OSCURATO:PERSONA] i quali propongono motivi del tutto simili a quelli di Papa. 4. La difesa dei ricorrenti ha anche depositato una memoria ex art. 611 cod. proc. pen. con la quale ha ribadito e precisato i motivi innanzi sintetizzati. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di cui oltre. La valutazione delle doglianze difensive non può che muovere dai principi enunciati dalla Sezioni Unite (n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01) in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca. La sentenza ha precisato che "il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". Tale pericolo non può che riguardare il rischio di dispersione del bene prima del giudizio. Va, poi, ricordato che costituisce espressione di un consolidato orientamento di legittimità il principio secondo cui l'omissione assoluta, nel decreto di sequestro preventivo, di motivazione in ordine del periculum in mora comporta la nullità del provvedimento e non consente al Tribunale di esercitare i poteri di correzione e rettifica attribuitigli dall'art. 309 cod. proc. pen. richiamato dall'art. 324 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 - 01; Sez. 3, n. 23400 del 14/2/2024, Urbani. Rv. 286545-01; Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA] X, Rv. 285747 - 01; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 - 01). 2. Venendo al caso di specie, il decreto adottato dal GIP giustifica, sotto il profilo del periculum in mora, il sequestro ritenendo "certamente attuale e concreto il pericolo di dispersione delle somme illecitamente conseguite mediante le condotte contestate, tenuto _conto della facilità di circolazione del denaro nonché del fatto che gli indagati sono a conoscenza del procedimento in corso". Il provvedimento, quindi, si sofferma sulle ragioni che rendevano necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio. Non è, quindi, ravvisabile la mancanza motivazionale assoluta, comportante la nullità del decreto di sequestro, eccepita dai ricorrenti. Il Tribunale del Riesame, inoltre, pur ritenendo la motivazione del decreto in ordine al periculum in mora "del tutto adeguata", la integra rilevando che: gli "indagati ...si sono già ampiamente dimostrati inclini a delinquere, ponendo in essere reiteratamente condotte di tipo fraudolento"; è irrilevante la "notevole capacità reddituale della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l." in considerazione "dell'esegua somma rinvenuta sul conto sociale all'atto del sequestro.. .[e del fatto] che tale somma si fondi sugli incrementi confluiti sul predetto conto corrente negli ultimi tre mesi". 3. Nonostante l'integrazione della motivazione da parte del Tribunale, deve ritenersi che l'apparato argomentativo che sorregge la misura, con riferimento al periculum in mora, elude l'obbligo di motivazione gravante sul giudice, radicando la violazione di legge denunciata. La fungibilità dei beni da sottoporre al vincolo e l'incidenza che tale profilo assume ai fini della configurazione del periculum sono state già da tempo oggetto delle valutazioni di questa Corte che ha escluso che, al di là delle cose intrinsecamente criminose, la natura dei beni da sequestrare possa assumere rilievo ai fini della legittimità della misura (Sez. 3, n. 23936 del 11/04/2024, Rossi, Rv. 286671 - 01; Sez. 3, n. 41602 del 14/9/2023, Testa; Sez. 6, n. 20923 del 15/03/2012, Lombardi, Rv. 252865 - 01). Non maggior concludenza risulta avere il riferimento alla conoscenza del procedimento penale, costituendo la valorizzazione di un tale dato, in primo luogo, del tutto arbitraria, in quanto, se non associata al compimento di specifici atti di distrazione, può assurgere a prova dell'insussistenza del requisito in parola e, comunque, non aderente ai principi enunciati nella sentenza delle Sezioni unite innanzi richiamata, la cui sfera di operatività resterebbe confinata alle sole ipotesi in cui il sequestro anticipatorio della confisca intervenga nelle primissime fase dell'attività investigativa. In definitiva, quindi, nella motivazione del Tribunale, la necessità di una anticipata esigenza ablatoria risulta discendere dalle stesse condotte integranti il reato senza però che ne vengano esplicitate le allarmanti peculiarità che farebbero ritenere che gli indagati, rimasti sino al momento del sequestro inattivi, nonostante avessero "appreso del procedimento penale", possano mettere in atto, nel caso di restituzione dei beni, "manovre per sottrarre alla futura confisca le somme costituenti il profitto del reato". Si è, quindi, in presenza di una motivazione priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza necessari a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito in ordine ai uno dei requisiti della misura che si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione censurabile con ricorso per Cassazione (Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Baronio, Rv. 264011). 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere accolti con conseguente rinvio per nuovo giudizio al Tribunale circondariale che colmerà le evidenziate lacune motivazionali. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e