Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 20942/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Pescara aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 d.

Igs. 159 del 2011, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, violazione di legge con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., per avere omesso la Corte territoriale di pronunciare sentenza di assoluzione ex officio perché il fatto non sussiste.

Bevilacqua era stato sottoposto alla misura di prevenzione con decreto emesso nel 2011; la sua esecuzione veniva interrotta dopo nove mesi, e ripristinata il 27/11/2019 dopo oltre otto anni , senza alcuna rivalutazione della attualità e persistenza della sua pericolosità sociale (Sez.

Unite n. 51407 del 21/07/2018) con conseguente non configurabilità del reato di cui all'art. 75 d.

Igs. 159 del 2011.

3. Il motivo proposto è inammissibile in quanto non sollevato nel corso del giudizio di appello.

Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello.

Né, come affermato dal ricorrente, la questione specifica poteva essere dedotta per la prima volta in Cassazione, in quanto richiede un accertamento di fatto che questa Corte non è abilitata a compiere.

4. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];n Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Pescara aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 75 d. Igs. 159 del 2011, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo, come unico motivo, violazione di legge con riferimento all'art. 129 cod. proc. pen., per avere omesso la Corte territoriale di pronunciare sentenza di assoluzione ex officio perché il fatto non sussiste. Bevilacqua era stato sottoposto alla misura di prevenzione con decreto emesso nel 2011; la sua esecuzione veniva interrotta dopo nove mesi, e ripristinata il 27/11/2019 dopo oltre otto anni , senza alcuna rivalutazione della attualità e persistenza della sua pericolosità sociale (Sez. Unite n. 51407 del 21/07/2018) con conseguente non configurabilità del reato di cui all'art. 75 d. Igs. 159 del 2011. 3. Il motivo proposto è inammissibile in quanto non sollevato nel corso del giudizio di appello. Non possono, infatti, essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura a priori un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello. Né, come affermato dal ricorrente, la questione specifica poteva essere dedotta per la prima volta in Cassazione, in quanto richiede un accertamento di fatto che questa Corte non è abilitata a compiere. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
Decreto Cassazione n. 20942/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris