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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25388/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello competente per la rideterminazione della pena, previa riqualificazione delle contestazioni di cui ai capi da 5) a 11) dell'imputazione quale unico reato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri del 29 aprile 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui agli artt. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso in Locri, il 31 ottobre 2018 (capo 2) e 5 d.lgs. n. 74 del2000, commesso in Locri, il 30 novembre 2020 (capo 3), limitatamente alla condotta di omessa presentazione della dichiarazione relativa all'imposta IVA, e per i reati di cui agli artt. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Locri, fino al 21 dicembre 2022 (capo 5); 81, secondo comma, cod. pen., 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 6), commesso in Locri, il 21 dicembre 2022; 81, secondo comma, cod. pen., 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il Locri, fino al 21 dicembre 2022 (capo 7); 81, secondo comma, cod. pen., 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 8), commesso in Locri, il 21 dicembre 2022; 81, secondo comma, 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Locri, fino al 21 dicembre 2022 (capo 9), 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Locri, fino al 21 dicembre 2022 (capo 10), 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Locri, fino al 21 dicembre 2022 (capo 11), reati tutti unificati dal vincolo della continuazione, alla pena anni due, mesi due e giorni venti di reclusione di reclusione, oltre pene accessorie.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in quattro motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione.

Deduce che: gli artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 richiedono il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà della condotta accompagnate dalla finalità di evadere le imposte o di sottrarsi al controllo fiscale; la Corte di appello ha operato una sostanziale presunzione del dolo specifico desumendolo, in via automatica, dalla reiterazione delle omissioni e dall'entità dell'imposta evasa, così degradando ambiguamente l'elemento finalistico a dolo generico, se non addirittura a responsabilità per colpa; la Corte territoriale, con riferimento al reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, non tiene conto delle circostanze dedotte dalla difesa e documentalmente rappresentate; la Corte di appello, con riferimento al reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, ha sovrapposto l'indisponibilità materiale della documentazione alla condotta tipica penalmente rilevante; non è stata accertata alcuna condotta di distruzione, né è stata individuata una specifica modalità fraudolenta o simulatoria; è emersa, piuttosto, una gestione disorganica e negligente della contabilità, che non equivale a una condotta dolosa penalmente; la protrazione nel tempo di una gestione irregolare, in assenza di artifizi, interposizioni fittizie o meccanismi simulatori, può essere sintomatica di grave disorganizzazione, ma non costituisce, di per sé, prova della finalità evasiva. 2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione.

Deduce che: la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente una pluralità di reati di occultamento, uno per ciascun anno, unificati dal vincolo della continuazione; tale ricostruzione contrasta con la 2natura giuridica del reato di occultamento, qualificato dalla giurisprudenza come reato permanente; nel caso in esame l'accertamento è stato unico e l'indisponibilità è stata riscontrata in un'unica occasione; la pluralità delle annualità non può automaticamente tradursi in pluralità di reati, poiché ciò significherebbe frammentare artificiosamente una condotta unitaria; è stato eluso il principio di legalità ed è stata accolta un'interpretazione che finisce per aggravare il trattamento sanzionatorio. 2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione.

Deduce che: la motivazione sul trattamento sanzionatorio si presenta stereotipata; non vi è stata una reale analisi dell'intensità del dolo, né una valutazione concreta della personalità del ricorrente, incensurato, collaborativo e giudicato con rito abbreviato; l'aumento per la continuazione è stato operato senza alcuna graduazione in relazione alla diversa gravità dei fatti. 2.4 Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione.

Deduce che: la motivazione della conferma della confisca è apodittica; non è stato accertato in modo puntuale il profitto effettivo del reato; non è stata verificata l'eventuale esistenza di crediti o detrazioni che potessero incidere sull'ammontare del debito; non è stato considerato il percorso di regolarizzazione intrapreso dal ricorrente mediante accordo con l'Amministrazione finanziaria; la confisca per equivalente non può essere automatica, né sganciata dall'effettivo profitto conseguito. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di impugnazione.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.

Giova evidenziare che il presente procedimento penale ha preso avvio da una verifica fiscale condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Finanza nei confronti della "ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]" avente a oggetto i periodi d'imposta compresi tra il 1° gennaio 2016 e il 26 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza, in considerazione della mancata esibizione di qualsiasi tipo di documentazione amministrativo-contabile da parte dello [OSCURATO:PERSONA], dava corso ad accertamenti che consentivano di individuare una serie di operazioni attive realizzate dalla ditta e di risalire alle fatture di vendita emesse dallo [OSCURATO:PERSONA].

In esito al dibattimento di primo grado, nel corso del quale veniva disposta perizia per accertare la soglia dell'imposta evasa, venivano accertati i reati sopra indicati.

Occorre, poi, rammentare che entrambe le fattispecie contestate al ricorrente sono costruite secondo lo schema del dolo specifico.

In particolare, 3secondo Sez. 3, n. 37131 del 04/07/2024, Pandolfini, Rv. 287020 - 01 «Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico, consistente nella consapevole indicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o, comunque, accetti l'eventualità, nonché il dolo specifico di evasione, che rappresenta la finalità che deve animare la condotta del predetto, ma il cui concreto conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato».

Con riferimento al delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 questa Corte ha affermato che «[i]n tema di reati tributari, l'elemento soggettivo del delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili è integrato dal dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire l'evasione fiscale di terzi, essendo irrilevanti, per contro, l'interesse o il movente che abbiano eventualmente spinto l'agente a commettere il reato» (Ord. n. 9439 del 06/12/2019, dep. 2020, Rv. 278872 - 01).

Sempre con riferimento al delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 questa Corte ha affermato che «il dolo specifico di evasione può essere provato anche attraverso indizi, secondo il criterio generale di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., purché questi siano gravi precisi e concordanti.

In questa prospettiva, può avere rilievo un comportamento di totale o pressoché totale inadempimento dell'obbligo tributario, protratto nel tempo e tenuto sia prima, sia dopo il perfezionamento della condotta tipica...se il contribuente, pur essendovi tenuto, non versa alcun acconto, e non adempie né alla scadenza dell'obbligo tributario, né salda il debito, almeno in parte apprezzabile, entro novanta giorni dalla scadenza dell'obbligo di dichiarazione, nonché nel periodo ancora successivo, rimanendo totalmente o pressoché totalmente inadempiente, appare non manifestamente illogico ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che la sua condotta di omessa dichiarazione sia stata compiuta "al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto".

Si tratta, infatti, di un comportamento che si protrae per un periodo antecedente, concomitante e successivo alla data di perfezionamento del fatto tipico; si tratta, inoltre, in caso di inadempimento mai eliminato successivamente, nonostante le contestazioni delle autorità amministrative e giudiziarie, di comportamento tenuto fermo per tantissimo tempo pur a seguito di formali sollecitazioni ricevute» (Sez. 3, n. 665 del 18/11/2025, dep. 2026, Varacalli, Rv. 289260 - 01).

Ciò posto, deve rilevarsi che la Corte territoriale, richiamando le argomentazioni del Tribunale, ha ritenuto provata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 evidenziando il dato del mancato adempimento dichiarativo relativo a più annualità, la mancanza di 4qualsiasi prova in ordine alla volontà di adempiere ai propri debiti da parte dell'imputato, il mancato pagamento postumo dell'imposta evasa e l'irrilevanza delle difficoltà di natura personale rappresentate dall'imputato nonché della rappresentata erronea convinzione di avere agito correttamente.

In particolare, la Corte di appello ha ritenuto che l'errore sul dovere di presentare la dichiarazione fiscale ovvero dell'imposta dovuta e del superamento della soglia di punibilità integrasse un errore sul precetto penale e che non fosse ravvisabile l'ipotesi di ignoranza inevitabile.

La Corte, poi, ha ritenuto corretta la motivazione del primo giudice in punto di elemento soggettivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, non potendosi accedere alla tesi difensiva volta a sostenere che la mancata conservazione delle fatture sia stata frutto di una negligenza o di una ignoranza dei doveri contabili "alla luce della mancata presentazione dell'elevato numero di fatture riportato nelle imputazioni".

La Corte ha, quindi, ritenuto che il mancato rinvenimento dei documenti commerciali e la mancata consegna agli organi accertatori fornissero una prova diretta della condotta di occultamento o di distruzione delle stesse e della finalità specifica di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire l'evasione fiscale di terzi.

Trattasi di motivazione non manifestamente illogica o comunque viziata, avendo la Corte dettagliatamente indicato le ragioni che consentono di ritenere sussistente il dolo specifico di evasione per entrambe le fattispecie contestate.

2. Il secondo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe il terzo motivo.

Il ricorrente è stato condannato per molteplici reati di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000.

Con l'atto di appello è stato lamentato che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che le condotte contestate ai capi di imputazione dal n. 5 al n. 11, tutte riferite a occultamenti documentali, dessero luogo a una pluralità di reati distinti, legati dal vincolo della continuazione.

In particolare, l'appellante ha evidenziato che l'occultamento di scritture contabili costituisce un reato di natura permanente, la cui consumazione si realizza non al momento della presunta condotta elusiva, ma solo nel momento in cui l'amministrazione finanziaria si attiva concretamente per l'accertamento e riscontra l'indisponibilità della documentazione obbligatoria.

Secondo l'appellante, ciò che il suindicato art. 10 sanziona non è la mera irregolarità contabile, bensì l'elusione dell'attività di controllo da parte dello SPttio, che si verifica in un unico momento, ovvero quando l'amministrazione è posta in condizione di accorgersi dell'occultamento.

A fronte di tali argomentazioni, la Corte di appello ha ritenuto che nel caso di consumazione di una pluralità di condotte di occultamento o distruzione dei 5documenti contabili nella gestione della medesima ditta, differenti tra di loro sotto il profilo contenutistico e temporale, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo a un concorso di reati, unificati ai soli fini sanzionatori, sotto il vincolo della continuazione.

Il ricorrente ha reiterato le censure proposte con il gravame, richiamando la sentenza di questa Corte n. 27997 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Danieletto, n.m. con la quale è stato affermato che «La cessazione della permanenza della condotta di occultamento della documentazione contabile di cui è obbligatoria la conservazione...va collocata in corrispondenza con la conclusione dell'accertamento fiscale perché l'obbligo di esibizione dei documenti perdura finché prosegue il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve "individuarsi nella conclusione e non nell'inizio di detto accertamento, ed è quindi in tale momento che l'occultamento può dirsi definitivamente accertato, ), ed è quindi in—tale momento --cfle7 ,l'ottiirta-mento___può dirsi definithia-ment-e accertato! indipendentemente dalla verificazione o meno delle condotte collaborative promesse dal soggetto sottoposto alla verifica...».

Le doglianze del ricorrente sono fondate.

Questa Corte con principio, cui va data continuità, ha ritenuto che «[i]I reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 ha natura unitaria, rimanendo integrato dall'occultamento o distruzione di una o più scritture contabili o documenti obbligatori, con la conseguenza che l'eventuale pluralità di documenti accertati o distrutti incide solo sul piano sanzionatorio, alla luce dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, nn. 1 e 2 cod. pen." (Sez. 3, n. 38375 del 09/07/2015, Lazzeri, Rv. 264761 - 01).

L'unitarietà del reato impone la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

La pena base per l'applicazione della riconosciuta continuazione è stata calcolata con riferimento al reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo 7).

Dovendo essere rideterminata la pena per il più grave reato in conformità al principio di diritto sopra richiamato, dovrà essere, conseguentemente, rideterminata anche la pena per i reati satellite di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000.

Dunque, le doglianze del ricorrente in punto di eccessività della pena sono assorbite.

Pertanto, ritenute le violazioni relative all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 come un unico reato va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio.

64. Il quarto motivo di ricorso è generico.

Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, il ricorrente prospetta l'omessa valutazione, sul profitto da lui ricavato mediante la violazione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, dell'incidenza di crediti o detrazioni mai specificamente dedotti o prospettati.

Né il ricorrente ha specificato quale sia l'incidenza sul profitto del percorso di regolarizzazione asserítamente intrapreso con l'Amministrazione finanziaria, sicché si impone il giudizio di inammissibilità del motivo.

P.Q.M.

Ritenute le viola P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], O 7 LUG, 2026 [OSCURATO:PERSONA] isahe,ua Arrabito reo i I i i 7

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/02/2026 della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello competente per la rideterminazione della pena, previa riqualificazione delle contestazioni di cui ai capi da 5) a 11) dell'imputazione quale unico reato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la sentenza del Tribunale di Locri del 29 aprile 2025, con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per i reati di cui agli artt. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, commesso in Locri, il 31 ottobre 2018 (capo 2) e 5 d.lgs. n. 74 del2000, commesso in Locri, il 30 novembre 2020 (capo 3), limitatamente alla condotta di omessa presentazione della dichiarazione relativa all'imposta IVA, e per i reati di cui agli artt. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Locri, fino al 21 dicembre 2022 (capo 5); 81, secondo comma, cod. pen., 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 6), commesso in Locri, il 21 dicembre 2022; 81, secondo comma, cod. pen., 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso il Locri, fino al 21 dicembre 2022 (capo 7); 81, secondo comma, cod. pen., 10 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 8), commesso in Locri, il 21 dicembre 2022; 81, secondo comma, 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Locri, fino al 21 dicembre 2022 (capo 9), 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Locri, fino al 21 dicembre 2022 (capo 10), 10 d.lgs. n. 74 del 2000, commesso in Locri, fino al 21 dicembre 2022 (capo 11), reati tutti unificati dal vincolo della continuazione, alla pena anni due, mesi due e giorni venti di reclusione di reclusione, oltre pene accessorie. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, articolato in quattro motivi di impugnazione. 2.1 Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione. Deduce che: gli artt. 5 e 10 del d.lgs. n. 74 del 2000 richiedono il dolo specifico, consistente nella coscienza e volontà della condotta accompagnate dalla finalità di evadere le imposte o di sottrarsi al controllo fiscale; la Corte di appello ha operato una sostanziale presunzione del dolo specifico desumendolo, in via automatica, dalla reiterazione delle omissioni e dall'entità dell'imposta evasa, così degradando ambiguamente l'elemento finalistico a dolo generico, se non addirittura a responsabilità per colpa; la Corte territoriale, con riferimento al reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, non tiene conto delle circostanze dedotte dalla difesa e documentalmente rappresentate; la Corte di appello, con riferimento al reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, ha sovrapposto l'indisponibilità materiale della documentazione alla condotta tipica penalmente rilevante; non è stata accertata alcuna condotta di distruzione, né è stata individuata una specifica modalità fraudolenta o simulatoria; è emersa, piuttosto, una gestione disorganica e negligente della contabilità, che non equivale a una condotta dolosa penalmente; la protrazione nel tempo di una gestione irregolare, in assenza di artifizi, interposizioni fittizie o meccanismi simulatori, può essere sintomatica di grave disorganizzazione, ma non costituisce, di per sé, prova della finalità evasiva. 2.2 Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione. Deduce che: la Corte di appello ha confermato la decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente una pluralità di reati di occultamento, uno per ciascun anno, unificati dal vincolo della continuazione; tale ricostruzione contrasta con la 2natura giuridica del reato di occultamento, qualificato dalla giurisprudenza come reato permanente; nel caso in esame l'accertamento è stato unico e l'indisponibilità è stata riscontrata in un'unica occasione; la pluralità delle annualità non può automaticamente tradursi in pluralità di reati, poiché ciò significherebbe frammentare artificiosamente una condotta unitaria; è stato eluso il principio di legalità ed è stata accolta un'interpretazione che finisce per aggravare il trattamento sanzionatorio. 2.3 Con il terzo motivo lamenta vizio di motivazione. Deduce che: la motivazione sul trattamento sanzionatorio si presenta stereotipata; non vi è stata una reale analisi dell'intensità del dolo, né una valutazione concreta della personalità del ricorrente, incensurato, collaborativo e giudicato con rito abbreviato; l'aumento per la continuazione è stato operato senza alcuna graduazione in relazione alla diversa gravità dei fatti. 2.4 Con il quarto motivo lamenta vizio di motivazione. Deduce che: la motivazione della conferma della confisca è apodittica; non è stato accertato in modo puntuale il profitto effettivo del reato; non è stata verificata l'eventuale esistenza di crediti o detrazioni che potessero incidere sull'ammontare del debito; non è stato considerato il percorso di regolarizzazione intrapreso dal ricorrente mediante accordo con l'Amministrazione finanziaria; la confisca per equivalente non può essere automatica, né sganciata dall'effettivo profitto conseguito. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al secondo motivo di impugnazione. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Giova evidenziare che il presente procedimento penale ha preso avvio da una verifica fiscale condotta dalla [OSCURATO:PERSONA] di Finanza nei confronti della "ditta individuale [OSCURATO:PERSONA]" avente a oggetto i periodi d'imposta compresi tra il 1° gennaio 2016 e il 26 settembre 2022. [OSCURATO:PERSONA] di Finanza, in considerazione della mancata esibizione di qualsiasi tipo di documentazione amministrativo-contabile da parte dello [OSCURATO:PERSONA], dava corso ad accertamenti che consentivano di individuare una serie di operazioni attive realizzate dalla ditta e di risalire alle fatture di vendita emesse dallo [OSCURATO:PERSONA]. In esito al dibattimento di primo grado, nel corso del quale veniva disposta perizia per accertare la soglia dell'imposta evasa, venivano accertati i reati sopra indicati. Occorre, poi, rammentare che entrambe le fattispecie contestate al ricorrente sono costruite secondo lo schema del dolo specifico. In particolare, 3secondo Sez. 3, n. 37131 del 04/07/2024, Pandolfini, Rv. 287020 - 01 «Il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo generico, consistente nella consapevole indicazione, nelle dichiarazioni fiscali relative a imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di elementi passivi della cui fittizietà il soggetto agente sia certo o, comunque, accetti l'eventualità, nonché il dolo specifico di evasione, che rappresenta la finalità che deve animare la condotta del predetto, ma il cui concreto conseguimento non è necessario per il perfezionamento del reato». Con riferimento al delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 questa Corte ha affermato che «[i]n tema di reati tributari, l'elemento soggettivo del delitto di occultamento e distruzione di documenti contabili è integrato dal dolo specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire l'evasione fiscale di terzi, essendo irrilevanti, per contro, l'interesse o il movente che abbiano eventualmente spinto l'agente a commettere il reato» (Ord. n. 9439 del 06/12/2019, dep. 2020, Rv. 278872 - 01). Sempre con riferimento al delitto di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 questa Corte ha affermato che «il dolo specifico di evasione può essere provato anche attraverso indizi, secondo il criterio generale di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., purché questi siano gravi precisi e concordanti. In questa prospettiva, può avere rilievo un comportamento di totale o pressoché totale inadempimento dell'obbligo tributario, protratto nel tempo e tenuto sia prima, sia dopo il perfezionamento della condotta tipica...se il contribuente, pur essendovi tenuto, non versa alcun acconto, e non adempie né alla scadenza dell'obbligo tributario, né salda il debito, almeno in parte apprezzabile, entro novanta giorni dalla scadenza dell'obbligo di dichiarazione, nonché nel periodo ancora successivo, rimanendo totalmente o pressoché totalmente inadempiente, appare non manifestamente illogico ritenere, secondo l'id quod plerumque accidit, che la sua condotta di omessa dichiarazione sia stata compiuta "al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto". Si tratta, infatti, di un comportamento che si protrae per un periodo antecedente, concomitante e successivo alla data di perfezionamento del fatto tipico; si tratta, inoltre, in caso di inadempimento mai eliminato successivamente, nonostante le contestazioni delle autorità amministrative e giudiziarie, di comportamento tenuto fermo per tantissimo tempo pur a seguito di formali sollecitazioni ricevute» (Sez. 3, n. 665 del 18/11/2025, dep. 2026, Varacalli, Rv. 289260 - 01). Ciò posto, deve rilevarsi che la Corte territoriale, richiamando le argomentazioni del Tribunale, ha ritenuto provata la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 evidenziando il dato del mancato adempimento dichiarativo relativo a più annualità, la mancanza di 4qualsiasi prova in ordine alla volontà di adempiere ai propri debiti da parte dell'imputato, il mancato pagamento postumo dell'imposta evasa e l'irrilevanza delle difficoltà di natura personale rappresentate dall'imputato nonché della rappresentata erronea convinzione di avere agito correttamente. In particolare, la Corte di appello ha ritenuto che l'errore sul dovere di presentare la dichiarazione fiscale ovvero dell'imposta dovuta e del superamento della soglia di punibilità integrasse un errore sul precetto penale e che non fosse ravvisabile l'ipotesi di ignoranza inevitabile. La Corte, poi, ha ritenuto corretta la motivazione del primo giudice in punto di elemento soggettivo del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, non potendosi accedere alla tesi difensiva volta a sostenere che la mancata conservazione delle fatture sia stata frutto di una negligenza o di una ignoranza dei doveri contabili "alla luce della mancata presentazione dell'elevato numero di fatture riportato nelle imputazioni". La Corte ha, quindi, ritenuto che il mancato rinvenimento dei documenti commerciali e la mancata consegna agli organi accertatori fornissero una prova diretta della condotta di occultamento o di distruzione delle stesse e della finalità specifica di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire l'evasione fiscale di terzi. Trattasi di motivazione non manifestamente illogica o comunque viziata, avendo la Corte dettagliatamente indicato le ragioni che consentono di ritenere sussistente il dolo specifico di evasione per entrambe le fattispecie contestate. 2. Il secondo motivo è fondato e il suo accoglimento assorbe il terzo motivo. Il ricorrente è stato condannato per molteplici reati di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000. Con l'atto di appello è stato lamentato che il Tribunale ha erroneamente ritenuto che le condotte contestate ai capi di imputazione dal n. 5 al n. 11, tutte riferite a occultamenti documentali, dessero luogo a una pluralità di reati distinti, legati dal vincolo della continuazione. In particolare, l'appellante ha evidenziato che l'occultamento di scritture contabili costituisce un reato di natura permanente, la cui consumazione si realizza non al momento della presunta condotta elusiva, ma solo nel momento in cui l'amministrazione finanziaria si attiva concretamente per l'accertamento e riscontra l'indisponibilità della documentazione obbligatoria. Secondo l'appellante, ciò che il suindicato art. 10 sanziona non è la mera irregolarità contabile, bensì l'elusione dell'attività di controllo da parte dello SPttio, che si verifica in un unico momento, ovvero quando l'amministrazione è posta in condizione di accorgersi dell'occultamento. A fronte di tali argomentazioni, la Corte di appello ha ritenuto che nel caso di consumazione di una pluralità di condotte di occultamento o distruzione dei 5documenti contabili nella gestione della medesima ditta, differenti tra di loro sotto il profilo contenutistico e temporale, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo a un concorso di reati, unificati ai soli fini sanzionatori, sotto il vincolo della continuazione. Il ricorrente ha reiterato le censure proposte con il gravame, richiamando la sentenza di questa Corte n. 27997 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Danieletto, n.m. con la quale è stato affermato che «La cessazione della permanenza della condotta di occultamento della documentazione contabile di cui è obbligatoria la conservazione...va collocata in corrispondenza con la conclusione dell'accertamento fiscale perché l'obbligo di esibizione dei documenti perdura finché prosegue il controllo da parte degli organi verificatori, con la conseguenza che il momento consumativo del reato deve "individuarsi nella conclusione e non nell'inizio di detto accertamento, ed è quindi in tale momento che l'occultamento può dirsi definitivamente accertato, ), ed è quindi in—tale momento --cfle7 ,l'ottiirta-mento___può dirsi definithia-ment-e accertato! indipendentemente dalla verificazione o meno delle condotte collaborative promesse dal soggetto sottoposto alla verifica...». Le doglianze del ricorrente sono fondate. Questa Corte con principio, cui va data continuità, ha ritenuto che «[i]I reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 ha natura unitaria, rimanendo integrato dall'occultamento o distruzione di una o più scritture contabili o documenti obbligatori, con la conseguenza che l'eventuale pluralità di documenti accertati o distrutti incide solo sul piano sanzionatorio, alla luce dei parametri di cui all'art. 133, comma primo, nn. 1 e 2 cod. pen." (Sez. 3, n. 38375 del 09/07/2015, Lazzeri, Rv. 264761 - 01). L'unitarietà del reato impone la rideterminazione del trattamento sanzionatorio. La pena base per l'applicazione della riconosciuta continuazione è stata calcolata con riferimento al reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 di cui al capo 7). Dovendo essere rideterminata la pena per il più grave reato in conformità al principio di diritto sopra richiamato, dovrà essere, conseguentemente, rideterminata anche la pena per i reati satellite di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000. Dunque, le doglianze del ricorrente in punto di eccessività della pena sono assorbite. Pertanto, ritenute le violazioni relative all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000 come un unico reato va disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio. 64. Il quarto motivo di ricorso è generico. Come correttamente evidenziato dal Procuratore generale, il ricorrente prospetta l'omessa valutazione, sul profitto da lui ricavato mediante la violazione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, dell'incidenza di crediti o detrazioni mai specificamente dedotti o prospettati. Né il ricorrente ha specificato quale sia l'incidenza sul profitto del percorso di regolarizzazione asserítamente intrapreso con l'Amministrazione finanziaria, sicché si impone il giudizio di inammissibilità del motivo. P.Q.M. Ritenute le viola P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA], O 7 LUG, 2026 [OSCURATO:PERSONA] isahe,ua Arrabito reo i I i i 7
Sentenza Cassazione n. 25388/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris