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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 27631/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 dicembre 2020, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 26 marzo 2018 dal Tribunale di Nola nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 e 61 n. 11 cod. pen., commesso il 18.1.2013, per essersi impossessata del telefono cellulare di proprietà dell'alunno [OSCURATO:PERSONA] che lo deteneva nell'istituto scolastico Montessori di [OSCURATO:PERSONA] presso il quale l'imputata lavorava quale operatrice scolastica.

Concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la Sposito è stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed C 200,00 di multa.

Il marito di lei, [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. pen. per aver ricevuto dalla moglie il telefono cellulare sopra indicato e, ritenuta l'ipotesi lieve di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen., è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed C 200,00 di multa.

2. Entrambi gli imputati hanno proposto tempestivo ricorso contro la sentenza.

2.1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge e contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di furto e, conseguentemente, della ricettazione.

Sostengono che la tesi difensiva, secondo la quale la Sposito, facendo le pulizie, avrebbe ritrovato due telefoni cellulari, li avrebbe inavvertitamente messi in tasca invece di consegnarli in segreteria, e avrebbe poi cercato di individuarne i proprietari per restituirli, non sarebbe stata efficacemente confutata.

Sarebbe stata sottovalutata, in particolare, la constatazione che uno dei cellulari fu effettivamente restituito e sarebbe stata immotivatamente disattesa la tesi secondo cui il telefono oggetto di imputazione non poté esserlo perché era privo di Sim e per questo il proprietario non era identificabile.

La sussistenza del reato di furto sarebbe stata quindi ritenuta pur non essendo provato l'impossessamento.

2.2. Il secondo motivo ha ad oggetto la qualificazione giuridica del fatto contestato alla Sposito.

Si assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il delitto di furto aggravato in luogo della fattispecie, oggi depenalizzata, di cui all'art. 647 cod. pen. 2.3.

Col terzo motivo, i ricorrenti lamentano inosservanza o erronea applicazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena.

Si dolgono, in particolare, che non siano state ritenute applicabili a [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche e che tali attenuanti, pur applicate alla Sposito, siano state valutate solo equivalenti alle contestate aggravanti.

3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

Il difensore degli imputati ha depositato memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità.

2. Va premesso che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento impugnato deve essere volto a verificare: che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", sia quindi esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti fondata su argomenti logicamente "incompatibili" con «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico.

Alla Corte di cassazione è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa.

Un tal modo di procedere, infatti, trasformerebbe la Corte da giudice di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

3. Tanto premesso, si deve osservare che, il primo motivo di ricorso ripropone una ricostruzione alternativa dei fatti che i giudici di merito hanno ritenuto inattendibile.

La Corte territoriale ha sottolineato, in particolare: - che [OSCURATO:PERSONA] si accorse di non avere il telefono nello zaino perché, grazie al servizio denominato Samsung tracker, sui cellulari dei genitori giunsero sei messaggi che segnalavano l'utilizzo di quel telefono con una Sim diversa da quella abituale; - che risultò essere stata inserita nel telefono una scheda Sim intestata a [OSCURATO:PERSONA]; - che nella rubrica del telefono erano memorizzati i numeri dei genitori di Russo e anche il numero del telefono di casa, sicché sarebbe stato agevole, chiamando quei numeri, identificare il proprietario dell'apparecchio e provvedere alla restituzione; - che ciò non fu fatto, il telefono fu utilizzato ad altro scopo e in ciò si concretizzarono l'impossessamento da parte della Sposito e la ricezione da parte di [OSCURATO:PERSONA]; - che, avendo ricevuto il telefono dalla moglie, [OSCURATO:PERSONA] era consapevole che quel bene era provento di delitto: anche se lo avesse trovato a scuola, infatti, ella non era certo autorizzata ad impossessarsene.

Tali motivazioni, complete, coerenti e non contraddittorie, resistono alle censure dei ricorrenti.

4. Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, il fatto contestato alla Sposito non può essere diversamente qualificato come violazione dell'art. 647 cod. pen. oggi depenalizzato.

La Corte di appello ha debitamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come furto aggravato ai sensi degli artt. 624, 625 n. 7 e 61 n. 11 cod. pen. e, nella motivazione, ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in materia.

La condotta di chi si impossessa di un telefono cellulare smarrito da altri integra un furto e non una appropriazione di cosa smarrita se il bene conserva i segni del legittimo possessore e consente di rintracciarlo.

Questa situazione si è verificata nel caso di specie perché l'apparecchio telefonico (per espressa ammissione della Sposito rinvenuto nell'aula di un istituto scolastico) era certamente di proprietà di un alunno che avrebbe potuto recuperarlo rivolgendosi in segreteria e perché nella rubrica dell'apparecchio erano memorizzate utenze che avrebbero consentito di identificarne il proprietario.

Si deve richiamare quindi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando le cose smarrite conservano chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, «il venir meno della relazione materiale fra la cosa e il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori» (cfr. Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225; Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013, Zaiti, Rv. 257432).

La circostanza che, come riferito dalla teste [OSCURATO:PERSONA] (madre del Russo) nel telefono fossero memorizzati (sotto le voci «casa», «mamma», «papà») numeri di utenza che avrebbero consentito l'identificazione del proprietario rende del tutto irrilevante la circostanza - sulla quale il ricorso si sofferma - che la persona offesa non si fosse accorta di non avere più il cellulare.

Anche a voler ammettere che, non sapendo con sicurezza dove avrebbe potuto recuperare il telefono, la persona offesa lo avesse effettivamente smarrito, non si può ignorare, infatti, che quel telefono presentava segni esteriori che consentivano di risalire al proprietario.

Ne consegue che la sentenza impugnata non è censurabile quando inferisce il consapevole impossessamento del bene altrui dalla constatazione che l'apparecchio fu utilizzato inserendovi una scheda Sim intestata a [OSCURATO:PERSONA] senza neppure tentare di mettersi in contatto con le utenze memorizzate in rubrica.

Come è evidente, tale argomentazione non riguarda solo la posizione della Sposito, ma si riverbera su quella di [OSCURATO:PERSONA], che, avendo ricevuto il telefono dalla moglie e avendolo reso utilizzabile con l'inserimento di una Sim a lui intestata, aveva la possibilità di controllare il contenuto della rubrica.

L'elemento psicologico della ricettazione, infatti, può essere integrato anche dal dolo eventuale, che, non potendo certamente essere desunto da semplici motivi di sospetto, è tuttavia configurabile quando, come nel caso di specie, via sia stata da parte dell'agente la rappresentazione «della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio» (cfr. Sez.

U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324).

5. Col terzo motivo i ricorrenti si dolgono del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che le circostanze attenuanti generiche non gli siano state applicate; la Sposito che siano state ritenute soltanto equivalenti alle aggravanti.

Per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA] si deve ricordare che, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460).

Nel caso di specie, l'atto di appello si limitava a chiedere che la pena fosse rideterminata «in modo da pervenire [...] ad un risultato più equilibrato».

La sentenza impugnata, peraltro, ha individuato l'assenza di elementi positivi in un comportamento processuale non collaborativo dal quale ha desunto che non vi è stata da parte dell'imputato una revisione critica del proprio operato: ha fornito dunque della propria scelta una motivazione non illogica né contraddittoria.

Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile perché generico e manifestamente infondato.

Conclusioni analoghe si impongono con riferimento alla posizione della Sposito alla quale le attenuanti generiche sono state applicate per il buon comportamento processuale consistito nel presentarsi in giudizio fornendo una propria ricostruzione dei fatti e ammettendo la condotta appropriativa.

I giudici di merito hanno ritenuto che tali attenuanti non potessero prevalere sulle aggravanti e il ricorso non è specifico sul punto perché non indica sotto quali profili questa valutazione sarebbe censurabile.

Peraltro, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, «la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197).

Nel caso di specie la pena inflitta agli imputati è contenuta in misura molto inferiore a questi limiti sicché il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 dicembre 2020, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 26 marzo 2018 dal Tribunale di Nola nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 e 61 n. 11 cod. pen., commesso il 18.1.2013, per essersi impossessata del telefono cellulare di proprietà dell'alunno [OSCURATO:PERSONA] che lo deteneva nell'istituto scolastico Montessori di [OSCURATO:PERSONA] presso il quale l'imputata lavorava quale operatrice scolastica. Concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti, la Sposito è stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed C 200,00 di multa. Il marito di lei, [OSCURATO:PERSONA], è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 648 cod. pen. per aver ricevuto dalla moglie il telefono cellulare sopra indicato e, ritenuta l'ipotesi lieve di cui all'art. 648 comma 2 cod. pen., è stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi sei di reclusione ed C 200,00 di multa. 2. Entrambi gli imputati hanno proposto tempestivo ricorso contro la sentenza. 2.1. Col primo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge e contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di furto e, conseguentemente, della ricettazione. Sostengono che la tesi difensiva, secondo la quale la Sposito, facendo le pulizie, avrebbe ritrovato due telefoni cellulari, li avrebbe inavvertitamente messi in tasca invece di consegnarli in segreteria, e avrebbe poi cercato di individuarne i proprietari per restituirli, non sarebbe stata efficacemente confutata. Sarebbe stata sottovalutata, in particolare, la constatazione che uno dei cellulari fu effettivamente restituito e sarebbe stata immotivatamente disattesa la tesi secondo cui il telefono oggetto di imputazione non poté esserlo perché era privo di Sim e per questo il proprietario non era identificabile. La sussistenza del reato di furto sarebbe stata quindi ritenuta pur non essendo provato l'impossessamento. 2.2. Il secondo motivo ha ad oggetto la qualificazione giuridica del fatto contestato alla Sposito. Si assume che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente il delitto di furto aggravato in luogo della fattispecie, oggi depenalizzata, di cui all'art. 647 cod. pen. 2.3. Col terzo motivo, i ricorrenti lamentano inosservanza o erronea applicazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla determinazione della pena. Si dolgono, in particolare, che non siano state ritenute applicabili a [OSCURATO:PERSONA] le attenuanti generiche e che tali attenuanti, pur applicate alla Sposito, siano state valutate solo equivalenti alle contestate aggravanti. 3. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Il difensore degli imputati ha depositato memoria di replica. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso non superano il vaglio di ammissibilità. 2. Va premesso che, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il sindacato del giudice di legittimità sul provvedimento impugnato deve essere volto a verificare: che la motivazione della pronuncia sia "effettiva" e non meramente apparente, cioè realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata; non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica; non sia internamente "contraddittoria", sia quindi esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; non risulti fondata su argomenti logicamente "incompatibili" con «altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame» in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico. Alla Corte di cassazione è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Un tal modo di procedere, infatti, trasformerebbe la Corte da giudice di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante: Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). 3. Tanto premesso, si deve osservare che, il primo motivo di ricorso ripropone una ricostruzione alternativa dei fatti che i giudici di merito hanno ritenuto inattendibile. La Corte territoriale ha sottolineato, in particolare: - che [OSCURATO:PERSONA] si accorse di non avere il telefono nello zaino perché, grazie al servizio denominato Samsung tracker, sui cellulari dei genitori giunsero sei messaggi che segnalavano l'utilizzo di quel telefono con una Sim diversa da quella abituale; - che risultò essere stata inserita nel telefono una scheda Sim intestata a [OSCURATO:PERSONA]; - che nella rubrica del telefono erano memorizzati i numeri dei genitori di Russo e anche il numero del telefono di casa, sicché sarebbe stato agevole, chiamando quei numeri, identificare il proprietario dell'apparecchio e provvedere alla restituzione; - che ciò non fu fatto, il telefono fu utilizzato ad altro scopo e in ciò si concretizzarono l'impossessamento da parte della Sposito e la ricezione da parte di [OSCURATO:PERSONA]; - che, avendo ricevuto il telefono dalla moglie, [OSCURATO:PERSONA] era consapevole che quel bene era provento di delitto: anche se lo avesse trovato a scuola, infatti, ella non era certo autorizzata ad impossessarsene. Tali motivazioni, complete, coerenti e non contraddittorie, resistono alle censure dei ricorrenti. 4. Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, il fatto contestato alla Sposito non può essere diversamente qualificato come violazione dell'art. 647 cod. pen. oggi depenalizzato. La Corte di appello ha debitamente motivato le ragioni per le quali ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come furto aggravato ai sensi degli artt. 624, 625 n. 7 e 61 n. 11 cod. pen. e, nella motivazione, ha fatto buon governo dei principi giurisprudenziali in materia. La condotta di chi si impossessa di un telefono cellulare smarrito da altri integra un furto e non una appropriazione di cosa smarrita se il bene conserva i segni del legittimo possessore e consente di rintracciarlo. Questa situazione si è verificata nel caso di specie perché l'apparecchio telefonico (per espressa ammissione della Sposito rinvenuto nell'aula di un istituto scolastico) era certamente di proprietà di un alunno che avrebbe potuto recuperarlo rivolgendosi in segreteria e perché nella rubrica dell'apparecchio erano memorizzate utenze che avrebbero consentito di identificarne il proprietario. Si deve richiamare quindi il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, quando le cose smarrite conservano chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, «il venir meno della relazione materiale fra la cosa e il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne impossessa senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e che l'ulteriore circolazione del bene mediante il trasferimento a terzi comporta l'integrazione del reato di ricettazione da parte dei successivi possessori» (cfr. Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225; Sez. 2, n. 46991 del 08/11/2013, Zaiti, Rv. 257432). La circostanza che, come riferito dalla teste [OSCURATO:PERSONA] (madre del Russo) nel telefono fossero memorizzati (sotto le voci «casa», «mamma», «papà») numeri di utenza che avrebbero consentito l'identificazione del proprietario rende del tutto irrilevante la circostanza - sulla quale il ricorso si sofferma - che la persona offesa non si fosse accorta di non avere più il cellulare. Anche a voler ammettere che, non sapendo con sicurezza dove avrebbe potuto recuperare il telefono, la persona offesa lo avesse effettivamente smarrito, non si può ignorare, infatti, che quel telefono presentava segni esteriori che consentivano di risalire al proprietario. Ne consegue che la sentenza impugnata non è censurabile quando inferisce il consapevole impossessamento del bene altrui dalla constatazione che l'apparecchio fu utilizzato inserendovi una scheda Sim intestata a [OSCURATO:PERSONA] senza neppure tentare di mettersi in contatto con le utenze memorizzate in rubrica. Come è evidente, tale argomentazione non riguarda solo la posizione della Sposito, ma si riverbera su quella di [OSCURATO:PERSONA], che, avendo ricevuto il telefono dalla moglie e avendolo reso utilizzabile con l'inserimento di una Sim a lui intestata, aveva la possibilità di controllare il contenuto della rubrica. L'elemento psicologico della ricettazione, infatti, può essere integrato anche dal dolo eventuale, che, non potendo certamente essere desunto da semplici motivi di sospetto, è tuttavia configurabile quando, come nel caso di specie, via sia stata da parte dell'agente la rappresentazione «della concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa accettazione del rischio» (cfr. Sez. U, n. 12433 del 26/11/2009, dep. 2010, Nocera, Rv. 246324). 5. Col terzo motivo i ricorrenti si dolgono del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che le circostanze attenuanti generiche non gli siano state applicate; la Sposito che siano state ritenute soltanto equivalenti alle aggravanti. Per quanto riguarda la posizione di [OSCURATO:PERSONA] si deve ricordare che, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifica le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440; Sez. 3, n. 9836 del 17/11/2015, dep. 2016, Piliero, Rv. 266460). Nel caso di specie, l'atto di appello si limitava a chiedere che la pena fosse rideterminata «in modo da pervenire [...] ad un risultato più equilibrato». La sentenza impugnata, peraltro, ha individuato l'assenza di elementi positivi in un comportamento processuale non collaborativo dal quale ha desunto che non vi è stata da parte dell'imputato una revisione critica del proprio operato: ha fornito dunque della propria scelta una motivazione non illogica né contraddittoria. Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile perché generico e manifestamente infondato. Conclusioni analoghe si impongono con riferimento alla posizione della Sposito alla quale le attenuanti generiche sono state applicate per il buon comportamento processuale consistito nel presentarsi in giudizio fornendo una propria ricostruzione dei fatti e ammettendo la condotta appropriativa. I giudici di merito hanno ritenuto che tali attenuanti non potessero prevalere sulle aggravanti e il ricorso non è specifico sul punto perché non indica sotto quali profili questa valutazione sarebbe censurabile. Peraltro, secondo un indirizzo giurisprudenziale consolidato, «la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale» (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Nel caso di specie la pena inflitta agli imputati è contenuta in misura molto inferiore a questi limiti sicché il motivo di ricorso è manifestamente infondato. 6. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico di ciascuno di loro, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processual
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