Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 settembre 2023

Cassazione n. 40521/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA]' per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso a Palermo fino al 22 maggio 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidandolo a solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione, è del tutto generico, essendosi il ricorrente affidato a deduzioni indeterminate, dal momento che non è dato cogliere quali siano i punti della sentenza impugnati, astratte, perché prive di qualsivoglia addentellato concreto alla peculiarità della regiudicanda, e aspecifiche, giacché articolate in assenza di alcun confronto, men che meno critico, con le ragioni ostese dal giudice di appello a sostegno delle statuizioni assunte; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 settembre 2023 Il consilWre estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Palermo ha confermato la condanna inflitta a [OSCURATO:PERSONA]' per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 2 e 7 cod. pen. (fatto commesso a Palermo fino al 22 maggio 2017); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, affidandolo a solo motivo; [OSCURATO:PERSONA] - che il proposto motivo, che denuncia il vizio di motivazione, è del tutto generico, essendosi il ricorrente affidato a deduzioni indeterminate, dal momento che non è dato cogliere quali siano i punti della sentenza impugnati, astratte, perché prive di qualsivoglia addentellato concreto alla peculiarità della regiudicanda, e aspecifiche, giacché articolate in assenza di alcun confronto, men che meno critico, con le ragioni ostese dal giudice di appello a sostegno delle statuizioni assunte; - rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 settembre 2023 Il consilWre estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 40521/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris