CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 marzo 2026
Cassazione n. 10983/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10983/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4248/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 39432/2025* ** *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 10/10/2025 della Corte d appello di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato La Corte di Appello di Roma in funzionedi giudice dell esecuzione ha rigettato l istanza proposta da * * di applicare ladisciplina di cui all art 81 cod pen tra i fatti oggetto di due diverse sentenze di condannaRilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazioneRilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quantoil provvedimentoimpugnato in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell istanza con rilievo decisivo l assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto sin dalla consumazione del primo reato avesseprogrammato sia pure nelle linee generali richieste dall art 81 secondo comma cod penanche quello successivo tenuto conto della distanza temporaletra di essi del differente tipodi sostanza stupefacente oggetto delle due violazioni di legge e delle diverse modalità edambiti di consumazione dei medesimi per cui in tale contesto i reati commessi sonoriconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontàcriminale non meritevole dell applicazione di istituti di favoreRilevato inoltre che l ordinanza impugnata non ha dimenticato di considerarel incidenza ai fini dell individuazione del medesimo disegno criminoso del dedotto stato ditossicodipendenza ma ha motivatamente ritenuto alla luce dei diversi tempi diconsumazione delle violazioni di legge non esservi alcuna documentabile relazione tra ireati e l anzidetta condizione tossicomanica Sez 2 n 22493 del 21/03/2019 Rv 27542001Rilevato altresì che le censure del ricorrente oltre ad essere generiche sollecitanouna lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella non manifestamente illogica del giudice dell esecuzioneRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposteanche tese a sollecitare una diversa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601 Sez2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammendeCORTE [OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramentoIn caso di diffusione delpresente provvedimento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONEomettere le generalità e SETTIMA SEZIONE PENALEgli altri dati identificativi * in Cancelleria oggia norma dell art 52 d lgs Numero di raccolta generale 10983/2026196/2003 e ss mm Roma lì 23/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta da* * Presidente * n sez 4248/2026* * [OSCURATO:PERSONA] Relatore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]* * R G N 39432/2025* ** *ha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da* * [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l ordinanza del 10/10/2025 della Corte d appello di Romadato avviso alle partiudita la relazione svolta dal Consigliere * * MonacoRilevato che con il provvedimento impugnato La Corte di Appello di Roma in funzionedi giudice dell esecuzione ha rigettato l istanza proposta da * * di applicare ladisciplina di cui all art 81 cod pen tra i fatti oggetto di due diverse sentenze di condannaRilevato che con il ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazionequanto alla ritenuta insussistenza del vincolo della continuazioneRilevato che le doglianze sono manifestamente infondate in quantoil provvedimentoimpugnato in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinatidalla giurisprudenza di legittimità ha ineccepibilmente osservato che osta alriconoscimentodella continuazione tra i reati indicati nell istanza con rilievo decisivo l assenza dicircostanze da cui desumere che il predetto sin dalla consumazione del primo reato avesseprogrammato sia pure nelle linee generali richieste dall art 81 secondo comma cod penanche quello successivo tenuto conto della distanza temporaletra di essi del differente tipodi sostanza stupefacente oggetto delle due violazioni di legge e delle diverse modalità edambiti di consumazione dei medesimi per cui in tale contesto i reati commessi sonoriconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontàcriminale non meritevole dell applicazione di istituti di favoreRilevato inoltre che l ordinanza impugnata non ha dimenticato di considerarel incidenza ai fini dell individuazione del medesimo disegno criminoso del dedotto stato ditossicodipendenza ma ha motivatamente ritenuto alla luce dei diversi tempi diconsumazione delle violazioni di legge non esservi alcuna documentabile relazione tra ireati e l anzidetta condizione tossicomanica Sez 2 n 22493 del 21/03/2019 Rv 27542001Rilevato altresì che le censure del ricorrente oltre ad essere generiche sollecitanouna lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione dasovrapporre a quella non manifestamente illogica del giudice dell esecuzioneRitenuto pertanto che il ricorso è inammissibile poiché le censure in questo esposteanche tese a sollecitare una diversa lettura non sono consentite e sono comunquemanifestamente infondate Sez 6 n 5465 del 04/11/2020 dep 2021 F Rv 280601 Sez2 n 19411 del 12/03/2019 * Rv 276062Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto del ricorso e in mancanzadi elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità alversamento della somma ritenuta congrua di euro tremila in favore della cassa delleammende P Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA] Q MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammendeCosì è deciso 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente* * [OSCURATO:PERSONA] * *IN * DI * [OSCURATO:PERSONA]* E GLI * [OSCURATO:PERSONA] A * DELL ART 52 D LGS196/03 E [OSCURATO:PERSONA]