CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 dicembre 2021
Cassazione n. 02909/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2019 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 17 ottobre 2019, che aveva confermato la condanna dell'imputato per il reato di danneggiamento. 1.1 Al riguardo il difensore osserva che la notifica del decreto di citazione per il giudizio di primo grado era affetta da nullità, in quanto: all'udienza del 12 ottobre 2015 il giudice, presto atto dell'assenza della prova della notifica del decreto di citazione a giudizio, aveva disposto la rinnovazione della stessa a mezzo della polizia giudiziaria che, con nota del 18 novembre 2015, aveva comunicato l'impossibilità di eseguire la notifica perché l'imputato, pur risultando residente presso l'indirizzo indicato, non vi abitava più; la notifica era quindi stata eseguita presso il difensore di ufficio ai sensi dell'art. 161 comma 4 cod.proc.pen.; si era successivamente appurato che, come da relazione della Questura di Palermo prodotta nel giudizio di appello, Elice risultava detenuto dal 18 settembre 2015; pertanto, la notifica avrebbe dovuto essere eseguita presso il luogo di detenzione, con conseguente nullità della stessa che, essendo di ordine generale, non poteva ritenersi sanata dalla mancata eccezione del difensore presente in udienza. 1.2 Il difensore eccepisce inoltre che la sentenza impugnata meritava censura nella parte in cui aveva disatteso la richiesta di applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n.4 cod.pen., vista la mancanza di motivazione sul punto e considerate le condizioni economiche della persona offesa che, nel caso di specie, era una multinazionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata deve essere annullata, essendo il reato estinto per prescrizione. 1.1 Relativamente alla eccezione di cui al primo motivo di ricorso, le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato, con sentenza n. 12778 del 27/02/2020, S. Rv. 278869-01 e 02 che "le notificazioni all'imputato detenuto vanno sempre eseguite, mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio. (In motivazione la Corte ha precisato che tale disciplina deve trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risulti dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa")" e che "le notificazioni effettuate, nei confronti dell'imputato detenuto, presso il domicilio dichiarato od eletto e non nel luogo di detenzione, danno luogo a nullità a regime intermedio, soggetta alla sanatoria prevista dall'art. 184 cod. proc. pen..". Nella motivazione della citata sentenza si legge che "....per eseguire le notificazioni, l'autorità giudiziaria non ha alcun obbligo di effettuare ogni volta ricerche a tutto campo (come, invece, è previsto per l'emissione del decreto di irreperibilità), legittimamente esegue le notifiche con le modalità previste per l'imputato non detenuto. La suddetta procedura notificatoria è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale che, con l'ordinanza n. 315 del 1998 ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168 comma 2, cod.proc.pen., sollevata, in riferimento all'art. 24 Cost., nella parte in cui subordina l'obbligatorietà delle notificazioni a mani dell'imputato detenuto per altra causa al fatto che lo stato di detenzione risulti dagli atti". E' stato anche precisato che, non essendo in un caso di omessa notifica né di notifica inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato, si sia in un caso di nullità a regime intermedio rilevabile nel termine di cui all'art. 180 cod.proc.pen. e che quindi debba essere eccepita entro la deliberazione della sentenza di primo grado. Ciò premesso, nel caso in esame la Corte di appello ha rilevato come il ricorrente fosse sicuramente a conoscenza dell'esistenza del procedimento, avendo ricevuto due notifiche del decreto di citazione a giudizio in primo grado, non andate a buon fine per mancata osservanza del termine a comparire, e che non ha dato alcuna comunicazione all'Autorità giudiziaria procedente del suo sopravvenuto stato di detenzione; risulta poi che l'eccezione sia stata formulata soltanto in grado di appello, ed era quindi preclusa ai sensi dell'art. 180 cod.proc.pen. sopra richiamato; da ciò discende l'infondatezza del motivo. Poiché però il motivo di ricorso attiene ad una questione controversa, lo stesso non può essere ritenuto inammissibile; deve quindi rilevarsi che il reato ascritto al ricorrente è estinto per prescrizione, essendo maturato il termine di sette anni e mezzo ai sensi degli artt. 157 e 161 cod.pen.; infatti, soltanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità. (vedi Sez. 2, Sentenza n. 28848 del 08/05/2013, Rv. 256463) P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione Così deciso il 15/12/2021 Il consigliere estensore Il