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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 maggio 2022

Cassazione n. 14158/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17829/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata in Roma, via L. Magalotti n. 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale del 22 marzo 2022; – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del controricorso; – controricorrente – F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17829/2017 Numero sezionale 1425/2022 Numero di raccolta generale 14158/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; – intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, prima sezione civile, n. 858/2017, del 19 aprile 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo, breviter, “la banca”) ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verbania, l’ha condannata al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo, breviter, “Gombe”) e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 541.337,14, a titolo di restituzione dell’importo inerente a sei successive operazioni di acquisto di derivati di copertura, di cui doveva dichiararsi la nullità, quanto alle prime tre, avvenute nel novembre 2000, per assenza del contratto-quadro di negoziazione e, quanto alle altre tre, per difetto di causa.

La riforma parziale della sentenza di primo grado ha riguardato esclusivamente la decorrenza degli interessi legali sulla somma da restituire.

2. Gombe ha resistito con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati.

3. La Corte territoriale ha rilevato: a) l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione della pretesa fatta valere dagli investitori, siccome il relativo decorso del termine era stato interrotto, quanto alle operazioni del novembre 2000, da una lettera di messa in r.g. n. 17829/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17829/2017 Numero sezionale 1425/2022 Numero di raccolta generale 14158/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 mora ricevuta dalla banca nel settembre 2010 e, quanto alle successive tre, dall’atto di citazione introduttivo del presente giudizio; b) che la rilevata assenza del contratto-quadro alla data della stipula delle prime tre operazioni non poteva ritenersi sanata dalla successiva stipula di tale contratto, avvenuta in data 26 gennaio 2001, siccome priva di efficacia retroattiva, come anche desumibile dalla regola generale della non convalidabilità del contratto nullo; c) che generiche e, pertanto, infondate erano le contestazioni mosse alla consulenza tecnica di ufficio svolta in primo grado; d) che la questione dell’annotazione delle poste contabili derivanti dalle operazioni di intermediazione finanziaria su un conto corrente stipulato tra le parti, in relazione al quale la domanda di determinazione del saldo era stata respinta in primo grado e non impugnata in appello, rendeva lecita la condanna autonoma disposta dal giudice di primo grado con riferimento al solo rapporto di intermediazione finanziaria, senza che le appostazioni contabili sul conto potessero ostare a una simile pronuncia, restando evidentemente impregiudicata la sorte dei rapporti di dare e avere tra la banca e Gombe inerenti al contratto di conto corrente.

4. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso lamenta: a.

Primo motivo: «I) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2697 comma II c.c. e 1442 comma I c.c.), in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., con riferimento agli oneri probatori gravanti a carico della parte attrice nei giudizi di ripetizione e all’eccepita prescrizione». b.

Secondo motivo: r.g. n. 17829/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17829/2017 Numero sezionale 1425/2022 Numero di raccolta generale 14158/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 «II) Omesso esame circa un fatto decisivo pe il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5) c.p.c., con riferimento alla erronea valutazione dei mezzi di prova disponibili ed ai rilevati profili di criticità della c.t.u. di prime cure, oltre che all’omessa attività istruttoria».

2. Gombe ha argomentato l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’avverso ricorso, di cui ha chiesto comunque il rigetto nel merito.

3. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla controricorrente vanno respinte; la procura generale alle liti, attributiva della capacità di conferire procura alle liti al rappresentante della banca, risulta prodotta in atti ed ha contenuto di tale ampiezza da far ritenere compreso anche il giudizio di legittimità; la qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale dell'ente nella procura speciale alle liti soddisfa per il resto il requisito di specificità riferendosi al “Direttore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”.

Né appare sussistere alcun profilo di improcedibilità nell’asseritamente erronea indicazione della data di notificazione della sentenza impugnata in questa sede, da considerarsi un errore materiale, stante il deposito di copia autentica della sentenza impugnata con la relativa attestazione di conformità.

4. Nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento.

5. Il primo motivo è infondato.

Il riparto dell’onere della prova è stato nella specie rispettato; invero, i giudici di merito hanno accolto la domanda di restituzione della somma oggetto delle sei complessive operazioni di acquisto di derivati IRS di copertura, rilevando la nullità delle relative operazioni; e la sentenza di appello qui impugnata, in risposta al relativo motivo di impugnazione sollevato dalla banca, ha spiegato come la r.g. n. 17829/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17829/2017 Numero sezionale 1425/2022 Numero di raccolta generale 14158/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 prescrizione della domanda di nullità, di durata decennale, sia stata interrotta validamente da una lettera di messa in mora e, poi, dall’atto introduttivo del presente giudizio.

A fronte di siffatta motivazione, la censura in esame non contesta specificamente tale ratio decidendi, ma si limita a riporre le proprie tesi, già svolte in primo e secondo grado, genericamente lamentandosi di una falsa applicazione dei principi generali in tema di ripetizione dell’indebito e di decorso del termine prescrizionale.

Nessuna critica specifica viene mossa alle considerazioni contenute nella sentenza impugnata, che ha correttamente ancorato la declaratoria di nullità delle prime tre operazioni all’assenza, al momento della loro conclusione, di un contratto-quadro, altrettanto correttamente negando che la stipula dello stesso in epoca successiva potesse avere un qualsivoglia effetto sanante retroattivo (da ultimo, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24015 del 06/09/2021); né alcuna specifica critica viene mossa in ricorso alla rilevata assenza della causa di copertura per le successive tre operazioni swap, laddove le considerazioni svolte dalla ricorrente, col ministero di un nuovo difensore, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380bis1 cod. proc. civ., non possono essere ritenute all’uopo tempestive.

Il motivo in esame si limita a riproporre le proprie tesi difensive, dichiaratamente esposte sin dal primo grado di giudizio, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, ed è pertanto inammissibile.

6. Il secondo motivo è inammissibile, sia perché incorre nella preclusione della c.d.

“doppia conforme”, di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., avendo entrambi i giudici di merito esaminato le stesse prove allegate in giudizio, sia perché, sotto il paradigma del vigente articolo 360, primo comma, n. 5) cod. proc. r.g. n. 17829/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17829/2017 Numero sezionale 1425/2022 Numero di raccolta generale 14158/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 civ., non è ammissibile sindacare l’esito del giudizio valutativo della suddette prove nell’ambito del vizio motivazionale, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018), mentre la già rilevata genericità della contestazione in appello delle risultanze della c.t.u. si ripropone anche nella presente fase, e determina, vieppiù, una causa di inammissibilità della relativa censura, dovendo ribadirsi l’inutilizzabilità a tali fini delle diverse considerazioni svolte dalla ricorrente solo nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380bis1 cod. proc. civ.

7. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo.

8. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere a [OSCURATO:SOCIETA]. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a r.g. n. 17829/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17829/2017 Numero sezionale 1425/2022 Numero di raccolta generale 14158/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 17829/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17829/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata in Roma, via L. Magalotti n. 15, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale del 22 marzo 2022; – ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del l.r.p.t., elett.te domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del controricorso; – controricorrente – F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17829/2017 Numero sezionale 1425/2022 Numero di raccolta generale 14158/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; – intimati – avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, prima sezione civile, n. 858/2017, del 19 aprile 2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo, breviter, “la banca”) ha proposto ricorso in cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verbania, l’ha condannata al pagamento in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. (in prosieguo, breviter, “Gombe”) e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 541.337,14, a titolo di restituzione dell’importo inerente a sei successive operazioni di acquisto di derivati di copertura, di cui doveva dichiararsi la nullità, quanto alle prime tre, avvenute nel novembre 2000, per assenza del contratto-quadro di negoziazione e, quanto alle altre tre, per difetto di causa. La riforma parziale della sentenza di primo grado ha riguardato esclusivamente la decorrenza degli interessi legali sulla somma da restituire. 2. Gombe ha resistito con controricorso mentre [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono rimasti intimati. 3. La Corte territoriale ha rilevato: a) l’infondatezza dell’eccezione di prescrizione della pretesa fatta valere dagli investitori, siccome il relativo decorso del termine era stato interrotto, quanto alle operazioni del novembre 2000, da una lettera di messa in r.g. n. 17829/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17829/2017 Numero sezionale 1425/2022 Numero di raccolta generale 14158/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 mora ricevuta dalla banca nel settembre 2010 e, quanto alle successive tre, dall’atto di citazione introduttivo del presente giudizio; b) che la rilevata assenza del contratto-quadro alla data della stipula delle prime tre operazioni non poteva ritenersi sanata dalla successiva stipula di tale contratto, avvenuta in data 26 gennaio 2001, siccome priva di efficacia retroattiva, come anche desumibile dalla regola generale della non convalidabilità del contratto nullo; c) che generiche e, pertanto, infondate erano le contestazioni mosse alla consulenza tecnica di ufficio svolta in primo grado; d) che la questione dell’annotazione delle poste contabili derivanti dalle operazioni di intermediazione finanziaria su un conto corrente stipulato tra le parti, in relazione al quale la domanda di determinazione del saldo era stata respinta in primo grado e non impugnata in appello, rendeva lecita la condanna autonoma disposta dal giudice di primo grado con riferimento al solo rapporto di intermediazione finanziaria, senza che le appostazioni contabili sul conto potessero ostare a una simile pronuncia, restando evidentemente impregiudicata la sorte dei rapporti di dare e avere tra la banca e Gombe inerenti al contratto di conto corrente. 4. Le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso lamenta: a. Primo motivo: «I) Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 2697 comma II c.c. e 1442 comma I c.c.), in relazione all’art. 360 n. 3) c.p.c., con riferimento agli oneri probatori gravanti a carico della parte attrice nei giudizi di ripetizione e all’eccepita prescrizione». b. Secondo motivo: r.g. n. 17829/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17829/2017 Numero sezionale 1425/2022 Numero di raccolta generale 14158/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 «II) Omesso esame circa un fatto decisivo pe il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5) c.p.c., con riferimento alla erronea valutazione dei mezzi di prova disponibili ed ai rilevati profili di criticità della c.t.u. di prime cure, oltre che all’omessa attività istruttoria». 2. Gombe ha argomentato l’inammissibilità e l’improcedibilità dell’avverso ricorso, di cui ha chiesto comunque il rigetto nel merito. 3. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla controricorrente vanno respinte; la procura generale alle liti, attributiva della capacità di conferire procura alle liti al rappresentante della banca, risulta prodotta in atti ed ha contenuto di tale ampiezza da far ritenere compreso anche il giudizio di legittimità; la qualifica attributiva del potere di rappresentanza legale dell'ente nella procura speciale alle liti soddisfa per il resto il requisito di specificità riferendosi al “Direttore della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA].”. Né appare sussistere alcun profilo di improcedibilità nell’asseritamente erronea indicazione della data di notificazione della sentenza impugnata in questa sede, da considerarsi un errore materiale, stante il deposito di copia autentica della sentenza impugnata con la relativa attestazione di conformità. 4. Nel merito, il ricorso non può trovare accoglimento. 5. Il primo motivo è infondato. Il riparto dell’onere della prova è stato nella specie rispettato; invero, i giudici di merito hanno accolto la domanda di restituzione della somma oggetto delle sei complessive operazioni di acquisto di derivati IRS di copertura, rilevando la nullità delle relative operazioni; e la sentenza di appello qui impugnata, in risposta al relativo motivo di impugnazione sollevato dalla banca, ha spiegato come la r.g. n. 17829/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17829/2017 Numero sezionale 1425/2022 Numero di raccolta generale 14158/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 prescrizione della domanda di nullità, di durata decennale, sia stata interrotta validamente da una lettera di messa in mora e, poi, dall’atto introduttivo del presente giudizio. A fronte di siffatta motivazione, la censura in esame non contesta specificamente tale ratio decidendi, ma si limita a riporre le proprie tesi, già svolte in primo e secondo grado, genericamente lamentandosi di una falsa applicazione dei principi generali in tema di ripetizione dell’indebito e di decorso del termine prescrizionale. Nessuna critica specifica viene mossa alle considerazioni contenute nella sentenza impugnata, che ha correttamente ancorato la declaratoria di nullità delle prime tre operazioni all’assenza, al momento della loro conclusione, di un contratto-quadro, altrettanto correttamente negando che la stipula dello stesso in epoca successiva potesse avere un qualsivoglia effetto sanante retroattivo (da ultimo, Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24015 del 06/09/2021); né alcuna specifica critica viene mossa in ricorso alla rilevata assenza della causa di copertura per le successive tre operazioni swap, laddove le considerazioni svolte dalla ricorrente, col ministero di un nuovo difensore, nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380bis1 cod. proc. civ., non possono essere ritenute all’uopo tempestive. Il motivo in esame si limita a riproporre le proprie tesi difensive, dichiaratamente esposte sin dal primo grado di giudizio, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, ed è pertanto inammissibile. 6. Il secondo motivo è inammissibile, sia perché incorre nella preclusione della c.d. “doppia conforme”, di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., avendo entrambi i giudici di merito esaminato le stesse prove allegate in giudizio, sia perché, sotto il paradigma del vigente articolo 360, primo comma, n. 5) cod. proc. r.g. n. 17829/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17829/2017 Numero sezionale 1425/2022 Numero di raccolta generale 14158/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 civ., non è ammissibile sindacare l’esito del giudizio valutativo della suddette prove nell’ambito del vizio motivazionale, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 27415 del 29/10/2018), mentre la già rilevata genericità della contestazione in appello delle risultanze della c.t.u. si ripropone anche nella presente fase, e determina, vieppiù, una causa di inammissibilità della relativa censura, dovendo ribadirsi l’inutilizzabilità a tali fini delle diverse considerazioni svolte dalla ricorrente solo nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380bis1 cod. proc. civ. 7. La soccombenza regola le spese, liquidate come in dispositivo. 8. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere a [OSCURATO:SOCIETA]. le spese della presente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 10.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a r.g. n. 17829/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : A C I E R N O M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 e 7 b 4 9 e 8 0 1 3 9 e 7 7 8 2 6 5 6 3 2 0 1 8 8 a 0 9 9 2 Numero registro generale 17829/2017 Numero sezionale 1425/2022 Numero di raccolta generale 14158/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 aprile 2022. [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 17829/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d
Sentenza Cassazione n. 14158/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris