CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 05396/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 14546-2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (cod. fisc.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difes a , giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’AvvocatoLuigi Miglio, con cui elettivamente domicilia in [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] n. 3 , presso lo studio del difensore. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] spa (cod. fisc. 00884060526 ), con sede in Siena, alla [OSCURATO:PERSONA]. 3, in persona del legale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA]’, entrambe rappresentati e difes i , giusta procura speciale apposta in calce al controricorso, da ll’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] , con i l qual e elettivamente domicilia in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 2 , presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze , depositata in data 7.2.2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/12/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Il Tribunale di Pistoia, con la sentenza n. 1343/2014 datata 14 dicembre 2014, respinse la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] e di Niccolò [OSCURATO:PERSONA] (quest'ultimo nella qualità di responsabile dell'ag enzia di M argine Coperta), volta ad ottenere il risarcimento del danno per illegittima revoca del fido concessole dall'istituto di credito e per l'illegittimo recesso dal rapporto di conto corrente intrattenuto con quest'ultimo. L'attrice aveva dedotto innanzi al giudice di prime cure di essere titolare di un rapporto di conto corrente in ordine al quale aveva goduto di un fido pari ad euro 30.000, con possibilità di sconfinamenti temporanei, e che, successivamente al cambio del responsabile dell'agenzia, era stata minacciata la restituzione della carta di credito e, in seguito e senza preavviso, la banca aveva interrotto le domiciliazioni delle utenze, comunicato il recesso e sospeso l'utilizzo del credito. 2. Avverso la predetta sentenza di primo grado ha interposto gravame Michela BALAZS nei confronti diBanca [OSCURATO:SOCIETA] e Niccolò [OSCURATO:PERSONA] e con la sentenza qui impugnata la Corte di Appello diFirenze ha respinto l'appello econfermato integralmente la sentenza di primo grado. La corte del merito ha ritenuto che: a) il primo e il terzo motivo di appello - con i quali si contestava la sentenza impugnata laddove la stessa aveva ravvisato la legittimità del comportamento dell'istituto di credito - erano infondati, in quanto: i) emergeva pacificamente dalla documentazione prodotta fin dal primo grado (e la circostanza non era stata neanche contestata dall'attrice) che si erano verificati almeno quattro sconfinamenti sul conto corrente di cui era titolare Michela BALAZS,nel periodo compreso tra il 2011 e il 2012; ii) la circostanza secondo cui il sollecito del 16 gennaio 2012 avevaun contenuto parzialmente diverso dal sollecito di cui al doc. 8 di parte appellata (riportante pari data) non eliminava comunque il fatto che in entrambi i casi la banca avesse sollecitato una “regolarizzazione” del rapporto di conto corrente; iii) inoltre, le progressive richieste del 31 ottobre 2011, del 16 gennaio 2012 e del 1 febbraio 2012, avanzate dalla banca per l'acquisizione della documentazione reddituale aggiornata della cliente e in ordine alle quali l'appellante insisteva di avere sempre puntualmente adempiuto, erano indice non tanto della (comunque irrilevante) asserita “antipatia” del nuovo direttore dell'agenzia bancaria Niccolò [OSCURATO:PERSONA], quanto piuttosto del continuo “monitoraggio” della banca circa una situazione tutt'altro che tranquillizzante; iv) quanto alla questione dedotta della qualifica di “consumatore”, il giudice di primo grado non aveva omesso di pronunciarsi, avendo richiamato e considerato le condizioni contrattuali nella motivazione appellata ed aveva anche espressamente considerato la condizione di consumatore in capo all'appellante, come peraltro previsto dall'art. 3 delle condizioni generali contrattuali; b) erano altresì infondati anche il secondo, quarto e il sesto motivo di appello, con i quali l'appellante si doleva della erronea valutazione e qualificazione del recesso senza preavviso, posto che: i) si trattava di un fido concesso “fino a revoca” e dunque a tempo indeterminato; ii) anche tenendo conto di quanto disposto dall'art. 1469 bis cod. civ. (vigente ratione temporis), nella materia in esame il recesso unilaterale era previsto dalle condizioni generali di contratto solo per giusta causa e con effetti immediati, se il rapporto era a tempo determinato, ovvero anche senza giusta causa, ma con preavviso, se il rapporto er a a tempo indeterminato e, tuttavia , se vi era un “giustificato motivo”, l'obbligo di preavviso non operava e dunque il recesso era in realtà immediatamente efficace; iii) tenuto conto che la clausola 3 delle condizioni generali di contratto espressamente teneva conto della qualità di “consumatore” dell'appellante e che si trattava,nel caso di specie, di un contratto di durata ma a tempo indeterminato, la banca aveva facoltà di recedere, di ridurre ovvero di sospendere con effetto immediato l'affidamento all’appellante al ricorrere di un giustificato motivo ovvero con un preavviso di 15 giorni; iv) se, pertanto, occorreva escludere l'operatività immediata del recesso ad nutum, in assenza di giustificato motivo (dovendo in tal caso trovare applicazione il termine di 15 giorni, stabilito dall'art. 1845, terzo comma, 4 c.c.), esso operava invece in caso di sussistenza del predetto giustificato motivo; v) nel caso in esame il predetto giustificato motivo era comunque ravvisabile, atteso/a: 1) la sussistenza di un numero sufficiente di sconfinamenti per revocare con effetto immediato l'affidamento concesso, con conseguente ravvisabilità delle ragioni atte a giustificare il recesso dal contratto di apertura di credito; 2) la circostanza che,in forza del contratto, la banca, ricorrendo un giustificato motivo, poteva recedere dal contratto anche senza preavviso; 3) che il giustificato motivo era configurabile, considerato l'andamento altalenante del rapporto, in ragione degli sconfinamenti intervenuti tra il 2011 e il 2012 e delle pregresse richieste della banca, trattandosi anche di soggetto pacificamente senza reddito, circostanza quest'ultima neanche contestata; 4) che con la missiva del 4 aprile 2012 era statacomunicata l’intenzione della banca di non accordare più lo scoperto di conto in essere fino a quel momento tra le parti e che detta missiva aveva integrato - sempre per giustificato motivo - solo una “sospensione” del rapporto inter partes, dovendosi anche rilevare che l'art.3 prevedeva in via alternativa la facoltà di “recedere dall'apertura di credito, di ridurla o di sospenderla con effetto immediato”e non potendosi neanche affermare che la “sospensione” fosse un effetto del recesso; 5) che il formale recesso intervenne il 24 agosto 2012, allorquando gli sconfinamenti sopra descritti e i reiterati solleciti ben potevano costituire “giustificato motivo” la cui ricorrenza legittimava la revoca immediata delle linee di credito e la richiesta di rientro entro 15 giorni;vi) la circostanza comunque decisiva per il rigetto dei motivi di gravame in esame era comunque la mancata prova del danno risarcibile, per il quale l'appellante si era limitata solo ad invocare il “danno in re ipsa”; vii) l'appellante aveva infatti sostenuto che le erano state cancellate le domiciliazioni, senza tuttavia offrire allegazione e prova,al fine di dedurne il conseguente danno patrimoniale; viii) nessuna rilevanza, al di là di un mero disagio, poteva, inoltre, avere la circostanza che la ricorrente al supermercato o al telepass fosse stata informata dell’impossibilità di utilizzare la carta di credito; ix) la richiesta risarcitoria non poteva essere accolta, in quanto sulla base della documentazione allegata, non risultava essere stato provato né il danno effettivamente subito né l'entità dello stesso, e ciò anche in ragione della mancanza di richieste istruttorie avanzate dalla parte attrice; c) anche la quinta ed ultima doglianza avanzata dall'appellante -laddove si lamentava che il giudice di prime cure ave sse stigmatizzato la genericità dell'allegazione in materia di interessi usurari, oltre che la mancanza assoluta di prova -era doppiamente inammissibile, in primo luogo, perchè la stessa appellante aveva dedotto di aver indicato il periodo di presunto sconfinamento soltanto nella memoria ex art. 183, 6 comma, n. 2, cpc, con ciò confessando la tardività della relativa allegazione, mentre nessuna indicazione si rinveniva nell'atto di citazione di primo grado ove l'attrice si era limitata a chiedere la restituzione delle somme eventualmente percepite estendendo la richiesta a quelleusurarie; in secondo luogo, perché la censura si caratterizzava per l'omessa impugnazione di tutte le rationes decidendi, posto che il motivo di gravame si incentrava solosul fatto che la sentenza non avesse dato atto della memoria in cui aveva allegato il superamento del tasso soglia, mentre il primo giudice, oltre a stigmatizzare la genericità dell’allegazione,aveva anche escluso nel merito il superamento del tasso sogliasulla base delle rilevazioni periodiche pubblicate in [OSCURATO:PERSONA] e su tale statuizionenon vi era stata espressa censura con l'atto di citazione in appello. 2. La sentenza, pubblicata il7 febbraio 2018, è stata impugnata da Michela BALAZScon ricorso per cassazione, affidato ad otto motivi, cui la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA] e Niccolò [OSCURATO:PERSONA] ha nno resistito con controricorso. La banca controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, in relazione al contratto di conto corrente-sezione affidamenti in conto corrente, e vizio di motivazione. 1.1 Il motivo è inammissibile. 1.1.1 Sostiene la ricorrente che la Corte di appelloavrebbe valutato quanto accaduto nei rapporti contrattuali tra le parti dal mese di aprile 2012 come una mera sospensione dell'apertura di credito, facoltà negozialmente prevista dalla clausola 3 delle condizioni generali di contratto, clausola rubricata “recesso” ed a te nore della quale “ qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 1469 bis, comma2, codice civile, la banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, di ridurla o di sospenderla con effetto immediatoal ricorrere di un giustificato motivo, ovvero con preavviso di 15 giorni”, con la precisazione che, secondo quanto stabilito al punto4 del predetto art. 3, “in ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso”. Si evidenzia ancora che il giudice di prime cure aveva inquadrato la fattispecie intervenuta nell'aprile 2012 quale recesso, a differenza della Corte di merito che, prendendo le distanze da tale posizione , aveva af fermato che non era possibile che “la sospensione fosse un effetto del recesso ”. A tale convincimento - sottolinea la ricorrente - l a Corte territoriale s arebbe pervenuta tramite la lettura della missiva del 4 a prile 2012 nella quale l'istituto di credito non avevamenzionato nè la sospensione dell'affidamento, nèla comunicazione dell'impossibilità per la correntista di utilizzare l'apertura di credito in seguito al blocco di operatività, ma al contrario avrebbe prospettatosolo ed esclusivamente l'intenzione di concordare un adeguato piano di rientro, così palesando,sin da subito, l'assoluta mancanza di volontà di considerare la decisione come temporanea. La Corte di merito- evidenzia ancora la ricorrente-, ritenendo che l'interruzione del rapporto fosse sorretta pure da giustificato motivo tale da consentirneuna immediata sospensione, avrebbe individuato lo stesso nella sua mancanza di reddito e nella presenza di modesti sconfinamenti,nonostante il contenuto della missiva di riferimento si riferisse a generiche “ mutate con dizioni economiche ”. O sserva ancora la ricorrente che la Corte territoriale avrebbe tuttavia omesso di valutare che dalle risultanze processuali era emerso che: 1) nell'aprile 2012 il conto corrente era stato riportato entro i limiti dell'affidamento concesso presentando un'esposizione di euro 26.763,36; 2) era stata priva di reddito fin dall'inizio del rapporto con l'istituto di credito; 3) per espressa dichiarazione di controparte sul conto in esame erano stati effettuati “frequenti versamenti”, con ciò d imostrandosi la sua ampia capacità solutoria; 4) la sua capacità patrimoniale, all'epoca dei fatti, era anche aumentata grazie all'incremento di valore degli immobili di sua proprietà, capiente per costituire una idonea garanzia. Evidenzia dunque la ricorrente l'erroneità della decisione impugnata laddove la stessa non aveva ammesso consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare in concreto quale fosse, all'epoca dei fatti, inrapporto alla posizione debitoria, l a sua reale consistenza patrimoniale,così da ancorare al credito effettivamente dovuto la sussistenza della giusta causa. 1.1.2 Orbene, rileva il Collegio che, per un verso, la ricorrente ha prospettato nella rubrica del motivo di ricorso un presunto errore interpretativo da parte dei giudici del merito in ordine all’esegesi delle clausole negoziali contenute nelle condizioni generali di contrattoe, per altro verso, non ha in alcun modo specificato nella parte argomentativa del motivo l'errore esegetico in cui sarebbe incorsa la Corte territorialein tale attività giudiziale di accertamento, sviluppando, nel resto del motivo, doglianze su questioni che attengono, invece, più propriamente al profilo dell’esecuzione del contratto di conto corrente e di apertura di credito da parte della banca. Così prospettata la doglianza proposta risulta all'evidenza inammissibile. Sul punto, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza di legittimità,la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 28319 del 28/11/2017).Come già sopra osservato, le doglianze proposte dalla ricorrente- lungi dallo specificare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. di cui si deduca la violazione ed anche dall’indicare i canoni interpretativi di cui in concreto si assuma la violazione - si sono inve ce proiettate sul profilo esecutivo di gestione del rapporto contrattuale, prospettando censure in fatto e rivolte invece a sollecitare questa Corte di legittimità ad una rivisitazione di merito della decisione in ordine al profilo della contestata legittimità della sospensione da parte dell’istituto di credito della linea di credito accordata alla correntista e della successiva revoca da parte della banca dal contratto di conto corrente. Scrutinio quest’ultimo che, richiedendo la rilettura degli atti istruttori, risulta invero inibito alla Corte di legittimità. Ne discende la declaratoria di inammissibilità del primo motivo di ricorso. 2. Con il secondo mezzo si deducel’errata applicazione, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,degli artt. 1844, 1175 e 1375 cod. civ., sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il comportamento tenuto dall'istituto di creditoa partire dal mese di aprile 2012 fosse conforme aiprincipi di correttezza e buona fede in q uanto legittimata la banca a recedere in presenza di sconfinamenti seppure di lieve importo. Osserva sempre le ricorrente che sarebbe stata circostanza pacifica e non contestata quella secondo cui sul conto corrente in esame erano stati consentiti sconfinamenti, circostanza quest'ultima che sarebbe stata idonea a generare anche un'aspettativa da parte sua, non essendo peraltro neanche contestato che, al momento dell'interruzione dei rapporti contrattuali, l'esposizione sul conto corrente era comunque contenuta nei limiti del fido, avendo ottemperato da tempo alla richiesta di rientro inviata nel mese di gennaio 2012. Il motivo dell'interruzione del credito addotto dall' i stituto - aggiunge ancora la ricorrente– e , contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, non sarebbe stato il verificarsi di sconfinamenti, bensì, come emergerebbe anche dalla raccomandata inviata in data 4 aprile 2012, il mutamento delle condizioni economiche. Con raccomandata del 24 agosto 2012, infatti, la banca aveva invocatouna “gestione irregolare del rapporto” a giustificazione di un recesso immediato nonostante sul conto corrente non fosse più possibile effettuarealcuna operazione sin dal mese di aprile 2012. Osserva ancora la ricorrente che, per una corretta applicazione e interpretazione delle norme sopra indicat e in rubrica di cui si assume la violazione, i giudici del merito avrebbero dunque dovuto previamente verificare la ricorrenza di una delle seguenti ipotesi, concernenti, da un lato, la circostanza dell'eventuale insolvenza del debitore e dall'altro, l'eventuale insufficienza della garanzia prestata. Si evidenzia sempre da parte della la ricorrente che il suo stato di insolvenza doveva essere escluso posto che aveva movimentato il conto e dimostrato capacità solutorie nello stesso anno della revoca e che, per contro , l'insolvenza del fideiussore avrebbe potuto emergere solo dopo che, sussistendo una giusta causa, fosse stato allo stesso richiesto, senza ottenerlo, l'adempimento all'obbligazione di pagamento in luogo della debitrice principale, e ciò peraltro non ex ante. La sua capacità patrimoniale- osserva la ricorrente - avrebbe dovuto essere rapportata al la differenza di consistenza patrimoniale tra il tempo in cui era stata concessa l’aperturadi credito e quello in cui era stato revocato l'affidamento, con la considerazione che, in relazione a quest'ultimo momento, aveva aumentato la propria capacità patrimoniale per avere sopraelevato e ristrutturato il proprio immobile. A tal proposito, la ricorrente ricorda che l'articolo 1844cod. civ., sopra richiamato, nel consentire all'istituto di credito di richiedere un altro fideiussore ovvero un supplemento di garanzia ovvero ancora la sostituzione del fideiussore, avrebbe escluso che la banca potesse revocareil credito, con effetto immediato, senza l'attivazione della procedura ora descritta.Secondo la prospettiva della ricorrente, inoltre, non sarebbe stata presa in considerazione dalla Corte territoriale la violazione dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto e la categoria, non codificata ma cogente, dell'abuso del diritto. 2.1 Il motivo è inammissibile. Le doglianze proposte dalla ricorrente, sotto l'egida applicativa del vizio di erronea applicazione di legge, prospettano, invece, una rilettura della questio facti, che non può essere oggetto di cognizione da parte del giudice di legittimità, richiedendo tale scrutinio, come già sopra rilevato, una rilettura degli atti istruttori e una nuova valutazione del merito della decisione, attività invece inibitaa questa Corte (Cass. Sez. Un. 8053/2014). Sul punto è utile ricordare che- i n tema di ricorso per cassazione - il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordin anza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Più precisamente è stato affermato sempre dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità che le espressioni violazione o falsa applicazione di legge, di cui all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., descrivono i due momenti in cui si articola il giudizio di diritto: a) quello concernente la ricerca e l'interpretazione della norma ritenuta regolatrice del caso concreto; b) quello afferente l'applicazione della norma stessa una volta correttamente individuata ed interpretata. Il vizio di violazione di legge investe immediatamente la regola di diritto, risolvendosi nella negazione o affermazione erronea della esistenza o inesistenza di una norma, ovvero nell'attribuzione ad essa di un contenuto che non possiede, avuto riguardo alla fattispecie in essa delineata; il vizio di falsa applicazione di legge consiste, o nell'assumere la fattispecie concreta giudicata sotto una norma che non le si addice, perché la fattispecie astratta da essa prevista - pur rettamente individuata e interpretata - non è idonea a regolarla, o nel trarre dalla norma, in relazione alla fattispecie concreta, conseguenze giuridiche che contraddicano la pur corretta sua interpretazione. Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (cfr. Sez.1, Ordinanza n. 640 del 14/01/2019).La ricorrente sollecita , come già so pra evidenziato, una rilettura della fattispecie concreta già sottoposta al vaglio dei giudici del merito, per accreditare innanzi a questo giudice di legittimità una diversa lettura dei fatti in ordine alla dedotta illegittimità dei comportamenti tenuti dall'istituto di credito nella fase esecutiva di gestione del rapporto di conto corrente, e prospettare, dunque, una diversa interpretazione dei fatti che veda in concreto la banca condannata per la dedotta illegittimità dell'atto di recesso contrattuale. Tale scrutinioè - per le ragioni più volte dette - inammissibile in questa sede decisoria, con la conseguenza che le relative doglianze devono essere dichiarate irricevibili nell'odierno giudizio. Senza contare che le ulteriori questioni dedotte nel motivo di ricorso e già sopra ricordate (quali la mancata valutazione delle garanzie prestate, la violazione dell'articolo 1844 c . c . e della buona fede esecutiva ) risultano allegate e dedotte per la prima volta in questo giudizio, non emergendo la loro prospettazione nénella sentenza impugnata né dalla d e screzione dello svolgimento della vicenda processuale contenuta nel ricorso introduttivo. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato per “ vizio di motivazione relativo al contenuto del documento n. 12 ( lettera 24 agosto 2012)”, sul rilievo che la Corte territoriale avrebbe sostenuto che il formale recesso dal rapporto di conto corrente era intervenuto in data 24 agosto 2012, allorquando gli sconfinamenti sopra de scritti e i reiterati solleciti potevano costituire giustificato motivo della revoca immediata delle linee di credito e della richiesta di rientro avanzata dalla banca. Evidenzia invece la ricorrente che dalla lettura del predetto documento sarebbe emerso che l'esposizione della correntista era contenuta entro il limite del fido originariamente concesso e che nessun sollecito le sarebbe più pervenuto dopo il mese di febbraio 2012. 3.1 Il motivo è anch'esso inammissibile. La ricorrente deduce,invero , un vizio di motivazione che in realtà non è più prospettabile,secondo il novellato art. 360, primo comma, n. 5, cpc. Sul puntogiova ricordare che l'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia statoomesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.U, Sente nza n. 8053 del 07/04/2014 ). Ciò posto, rileva il Collegio che la doglianza prospettata dalla ricorrente si fonda, in buona sostanza , sulla richiesta di rivalutazione d el contenuto probatorio di un documento di cui si assume l'erronea ovvero la mancata lettura da parte della Corte distrettuale. Ebbene, per quanto già sopra ricordato,l'omesso esame di un atto istruttorio non può integrare il vizio di cui al sopra ricordato art. 360, primo comma, n. 5, cpc , posto che il vizio motivazionale risulta perimetrato al solo caso dell'omesso esame di un fatto storico decisivo, discusso tra le parti eritenuto decisivo ai fini del decidere. Vizio qui neanche prospettato. 4.Il quarto motivo deduce vizio di “ difetto di motivazione e violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ( del regolamento cartasì individuale)”, sul rilievo che l a Corte territoriale non avrebbe tenuto in considerazioneche le condizioni generali del regolamento predetto regolano il recesso dal rapporto di carta di credito e statuiscono che per il recesso dal relativo rapporto occorre una comunicazione scritta che specifichi il giustificato motivo, la dichiarazione di nullità della carta ed il ritiro della carta stessa operato dall'emittente ovvero da altri incaricati allo scopo. N el caso concreto- aggiunge la ricorrente - la normativa contrattuale sopraindicata sarebbe stata completamente disattesa, tanto ciò è vero che nessuna comunicazione di recesso dal suddetto rapporto sarebbe avvenuta, mentre di fatto sarebbe stata nell’impossibilità di fareuso della carta fin dal mese di aprile 2012. 4.1 Anche il quarto motivo, per come prospettato, è inammissibile al pari dei precedenti. Si deduceinfatti da parte della ricorrente, ancora una volta, una questione non allegata nei precedenti gradi di giudizio, con la conseguenza che la stessa deve essere dichiarata inammissibile per novità, oltre che per l'altra evidente ragione di inammissibilità connessa al tentativo di una rivalutazione della questio facti. 5. Il quinto mezzodenuncia, invece, vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 5, cpc per l'omesso esame di documenti , con particolare riferimento alla comunicazione di chiusura del contratto telepass. 5.1 Le ragioni di inammissibilità del motivo qui in esame riecheggiano le medesime osservazioni già prospettate in relazione al terzo motivo di ricorso, ragioni che quindiqui devono essere richiamate per ragioni di sinteticità. Ed invero, anche in relazione alla doglianza in esame la ricorrente, con argomentazioni peraltro generiche e declinate in fatto, richiede il riesame del contenuto probatorio di un documento, con deduzione che dunque esula dal paradigma applicativoprevisto dall'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 6. La ricorrente propone infine un sesto motivo di doglianza con il quale denuncia l'errata ovvero parziale applicazione dell'art. 1226c.c.e del l'articolo 96del codice di rito, in relazione all'art . 360, primo comma, n. 3, sempre c.p.c., sul rilievo chela Corte di merito avrebbe ritenuto di non accogliere la richiesta risarcitoria formulata in ragione del fatto che il danno lamentato era comunque consistito in pregiudizi minimi, quali disagi, fastidi e disappunti, non risarcibili. Si evidenzia, a l contrario , da part e della ricorrente che la revoca ingiustificata del fido le aveva provocato indubbiamente un danno patrimoniale, pari alla somma sottratta all’operatività del conto corrente. Osserva ancora la ricorrente che sarebbe emerso in corso di causa un comportamento della banca contrario ai principi di correttezza e buona fede non avendo l'istituto di credito mai avvertito dell'interruzione del rapporto di apertura di credito, con conseguente impossibilità dell'utilizzo della carta di credito per le attività sulla stessa appoggiate. 6.1 Anche il sesto motivo è inammissibile perché, anche in tal caso, con deduzioni versate in fatto esolo genericamente formulata, le doglianze così prospettate dalla ricorrente si risolvono, sotto l'egida applicativa del vizio di violazione e falsa applicazione di legge, nella richiesta di una rivalutazione nel merito della decisione che invece si sottrae, per le ragioni più volte ripetute, allo scrutinio del giudice di legittimità (così, Cass., Sez.1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019; cfr. anche Cass., Sez.1, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Sez. 1 , Ordinanza n. 640 del 14 /01/2019). 7. Il settimomezzo declina, ai sensi dell'articolo 360, primo comma, n. 4, c pc, vizio di omessapronuncia ai sensi dell'art. 112 cpc, sul rilievo che la Corte di appello avrebbe omesso di pronunciarsi sul punto 34 nell'atto di citazione in appello relativo alla vicenda realizzatasi nel settembre 2012, allorquando ella correntista,dopo aver ricevuto la raccomandata datata 24 agosto 2012, contenente una messa in mora, sarebbe stata costretta a sottoscrivere un foglioin realtà predisposto dalla filiale con il quale sarebbe st ata attribuita alla banca una facoltà di recesso ad nutum e senza giusta causa in un contratto necessariamente a tempo determinato, qual è il cd. fido di rientro, ciò costituendo peraltro una vera e propria clausola vessatoria in una forma che avrebbe mirato ad aggirare il disposto normativo relativo proprio alle clausole vessatorie. Di fronte alla richiesta espressa di eliminare tale clausola negoziale, il responsabile della filiale avrebbe replicato affermando che la clausola sarebbe stata comunqueinutile perché la banca conservava sempre e comunque la facoltà di recedere ad nutum, dichiarando fatti contrari a quanto invece disposto normativamente dall'articolo 1845, primo comma,c.c. Di fronte alle reiterate richieste, il direttore della filiale avrebbe comunque affermato che la sottoscrizione del predetto documento rappresentava condicio sine qua nonper poter concedere il piano di rientro. La sentenza di secondo grado avrebbe pertanto violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ai sensi dell'articolo 112 c.p.c., avendo omesso qualsiasi decisione sul menzionato capo di domanda. 7.1 Il motivo èin realtà infondato posto che la Corte territorialenon è incorsa in alcun modo nel denunciato vizio di omessa pronuncia ex art. 112 cpc, essendosi pronunciata, al contrario, su tutti i motivi di gravame proposti dall'appellante. Ed invero, la questione sopra ricordata ed in relazione alla quale si sarebbe concretata la denunciata omessa pronuncia non costituisce in alcun modo un “capo” della domanda, già proposta innanzi al giudice di prime cure ed oggetto di gravame, quanto piuttosto un episodio fattuale relativo alle modalità concrete di sottoscrizione del piano di rientro, proposto dalla banca alla correntista, episodio peraltro neanche rilevante perché successivo all'impugnato recesso della banca dal rapporto di conto corrente e di affidamentoin essere tra le parti. Sul punto va peraltro ricordato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 28072 del 14/10/2021; Cass. n. 15367 del 2014). 8. La ricorrente deduce, per ultimo, un ottavo motivo di ricorso, articolato come“errore di motivazione in ordine alla inammissibilità della domanda di restituzione degli interessi usurari”. Osserva la ricorrente che, nel punto 36 dell'atto di citazione in appello, l'appellante aveva preso netta posizionesulle statuizioni rese dal giudice di primecure in ordine al rigetto della domanda di restituzione degli interessi, sostenendo che gli interessi sarebbero stati da considerare usurai non solo qualora avessero superato il cosiddetto tasso soglia sulla base delle rilevazioni periodiche pubblicate sulla [OSCURATO:PERSONA], ma anche qualora fossero risultatisproporzionati nei confronti di un soggetto ritenuto in difficoltà economica, in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 644 c.p. Si evidenzia, ancora , che nell'atto di citazione la predetta domanda era stata sufficientemente esplicitata, mentre nella seconda memoria ex art. 183, 6 comma , codice di rito, era stata prodotta una relazione del commercialista a supporto della domanda stessa, fornendo altresì la prova sul periodo della violazione denunciata. 8.1 Il motivo, per come è articolato, èinammissibile. L’inammissibilità delle doglianze proposte dalla ricorrente deriva,da un lato, dalla mancata censura di tutte le rationes decidendidella sentenza impugnata sul punto qui da ultimo esame e, dall'altro,dal difetto genetico di genericità e di non autosufficienza del motivo di ricorso da ultimo proposto dalla ricorrente. Sotto il primo profilo, va ricordato che il rigetto della domanda, in relazione alla richiesta di restituzione degli interessi ritenuti usurari si fondava sulla genericità delle doglianze così proposte in sede di gravame, sicché le ulteriori questioni proposte nel motivo di ricorso devono ritenersi inammissibili in quanto, anche il loro accoglimento, non potrebbe giammai determinare l'accoglimento della domanda già proposta in primo grado in quanto il suo rigetto si fondavasu una ratio decidendinon impugnata (cfr. Sez. U , Sentenza n. 7931del 29/03/2013 ; Sez. 3 , Sentenza n. 2108 del 14/02/2012 ; Sez. L , Sentenza n. 4293 del 04/03/2016 ; Sez. 6 - 5 , Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 5 - , Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018 ; Sez. 6 - 3 , Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019 ; Sez. 1 - , Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020). M a la genericità di formulazione delle censure, sul punto qui da ultimo in esame, da parte dell’appellante èstata in realtà ripetuta anche in sede di formulazione nell'odierno motivo di ricorso per cassazione, non avendo laricorrente spiegato i presupposti fattuali in base ai quali gli interessi corrisposti alla banca avrebbero superato la cosiddetta soglia di usura. Néil motivo si presenta autosufficiente in quanto la ricorrente si dimentica di riportare, nel corpo del motivo di ricorso qui in esame, il contenuto del motivo di appello, non descrivendo neanche puntualmentele circostanze idonea a dimostrare la natura usuraia del tasso di interesse applicato dalla banca. Ne discende l’inammissibilità del motivo. Il ricorso deve essere pertanto rigettato nel suo complesso.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200