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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13451/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione alla finalità di cessione di grammi 5 di marijuana è meramente riproduttivo di profilo di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito (si vedano, in particolare, pag. 2, là dove la Corte territoriale ha rilevato che l'imputato era stato osservato cedere un quantitativo della medesima sostanza ad un soggetto che confermava di avere acquistato stabilmente sostanza stupefacente dallo Zanon, elemento da cui attratto la conclusione che anche la sostanza rinvenuta in esito a perquisizione fosse destinata ad un uso non esclusivamente personale.

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio è inammissibile perché generico e comunque manifestamente infondato tenuto conto che il giudice del merito ha irrogato una pena muovendo dal minimo edittale con minimo aumento per la continuazione.

Rilevato che pertanto a:1:0 il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la correttezza della motivazione posta base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 in relazione alla finalità di cessione di grammi 5 di marijuana è meramente riproduttivo di profilo di censure già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti giuridici dal giudice del merito (si vedano, in particolare, pag. 2, là dove la Corte territoriale ha rilevato che l'imputato era stato osservato cedere un quantitativo della medesima sostanza ad un soggetto che confermava di avere acquistato stabilmente sostanza stupefacente dallo Zanon, elemento da cui attratto la conclusione che anche la sostanza rinvenuta in esito a perquisizione fosse destinata ad un uso non esclusivamente personale. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine al trattamento sanzionatorio è inammissibile perché generico e comunque manifestamente infondato tenuto conto che il giudice del merito ha irrogato una pena muovendo dal minimo edittale con minimo aumento per la continuazione. Rilevato che pertanto a:1:0 il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Sentenza Cassazione n. 13451/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris