Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09726/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5984/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. -intimata- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA N. 3075/25/21 depositata il 10 agosto 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa In data 5 dicembre 2018, l’Agenzia delle entrate notificava a Masport un atto di accertamento che per l’anno 2014 appurava l’indebita detrazione dell’IVA in relazione a fatture che assumeva emesse a fronte di operazioni soggettivamente inesistenti, con il coinvolgimento di tale [OSCURATO:SOCIETA]., che constava essere una società fittizia.

Con il medesimo atto veniva irrogata sanzione amministrativa pecuniaria.

La CTP di Brescia accoglieva il ricorso della contribuente annullando l’atto impugnato.

La CTR ha respinto il successivo gravame erariale.

L’Agenzia affida il proprio ricorso per cassazione a due motivi.

La contribuente è rimasta intimata.

Ragioni della decisione Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, co. 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 132, n. 4, c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., in considerazione della motivazione apparente a supporto della decisione.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., per avere i giudici di secondo grado trascurato di valorizzare i numerosi, gravi, precisi e concordati indizi forniti dall’erario. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente rileva che la parte contribuente ha fatto accesso alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, co. 197, L. n. 197 del 2022, in data 4 ottobre 2023.

Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione della causa, anche in relazione all’avvenuta effettuazione dei pagamenti di legge, si palesa essenziale rinviare la causa a nuovo ruolo, non essendo, peraltro, possibile ricostituirelo stesso collegio in quanto il Cons. [OSCURATO:PERSONA] è stato posto fuori dal ruolo organico della Magistratura.

P.Q.M.

Rinvia a nuovo ruolo.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5984/2022 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t. -intimata- avverso la SENTENZA della COMM.TRIB.REG. della LOMBARDIA N. 3075/25/21 depositata il 10 agosto 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/09/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa In data 5 dicembre 2018, l’Agenzia delle entrate notificava a Masport un atto di accertamento che per l’anno 2014 appurava l’indebita detrazione dell’IVA in relazione a fatture che assumeva emesse a fronte di operazioni soggettivamente inesistenti, con il coinvolgimento di tale [OSCURATO:SOCIETA]., che constava essere una società fittizia. Con il medesimo atto veniva irrogata sanzione amministrativa pecuniaria. La CTP di Brescia accoglieva il ricorso della contribuente annullando l’atto impugnato. La CTR ha respinto il successivo gravame erariale. L’Agenzia affida il proprio ricorso per cassazione a due motivi. La contribuente è rimasta intimata. Ragioni della decisione Con il primo motivo si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 61 e 36, co. 1, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 132, n. 4, c.p.c., e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., in considerazione della motivazione apparente a supporto della decisione. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 c.c., in relazione al n. 3 dell’art. 360 c.p.c., per avere i giudici di secondo grado trascurato di valorizzare i numerosi, gravi, precisi e concordati indizi forniti dall’erario. [OSCURATO:PERSONA] preliminarmente rileva che la parte contribuente ha fatto accesso alla procedura di definizione agevolata di cui all’art. 1, co. 197, L. n. 197 del 2022, in data 4 ottobre 2023. Al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di estinzione della causa, anche in relazione all’avvenuta effettuazione dei pagamenti di legge, si palesa essenziale rinviare la causa a nuovo ruolo, non essendo, peraltro, possibile ricostituirelo stesso collegio in quanto il Cons. [OSCURATO:PERSONA] è stato posto fuori dal ruolo organico della Magistratura. P.Q.M. Rinvia a nuovo ruolo. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 09726/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris