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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 12616/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANO[dato avviso alle_parti;; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano dell'Il novembre 2020, di condanna del medesimo alla pena concordata fra le parti per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: al diniego del rito semplificato, al riconoscimento della recidiva, al giudizio di bilanciamento, alla misura della pena.

Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che la giurisprudenza ritiene sollevabili nei confronti delle sentenze pronunciate in sede di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., non deducendo questioni che denunciano l'illegalità della pena; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2020 della CORTE APPELLO di MILANO[dato avviso alle_parti;; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ORDINANZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Milano dell'Il novembre 2020, di condanna del medesimo alla pena concordata fra le parti per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: al diniego del rito semplificato, al riconoscimento della recidiva, al giudizio di bilanciamento, alla misura della pena. Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che la giurisprudenza ritiene sollevabili nei confronti delle sentenze pronunciate in sede di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen., non deducendo questioni che denunciano l'illegalità della pena; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 9 marzo 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12616/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris