CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 novembre 2024
Cassazione n. 46935/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi dei ricorsi di D. [OSCURATO:PERSONA] e G. Morgiante nonchè i cd. motivi nuovi, in realtà reiterativi dele precedenti censure svolte con i ricorsi; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 612, 582 e 585 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure già adeguatamente esaminate dal giudice di appello e disattese con corretti argomenti giuridici sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e del beneficio della pena sospesa sulla base di un giudizio di concreta gravità dei fatti, per la reiterazione e insistenza delle condotte aggressive e minatorie tenute nei confronti delle persone offese, ritenute, pertanto, particolarmente sintomatiche di intensità del dolo e, con riferimento alla pena sospesa, valorizzando non solo la circostanza che, in passato, anche se in epoca risalente, era già stata applicata due volte, ma anche la impossibilità di formulare una favorevole prognosi a favore dell'imputato. Si tratta di apprezzamenti di merito formulati con argomentazioni logiche e, pertanto, incensurabili in Cassazione non potendo il giudice di legittimità procedere alla rivalutazione dei fatti e del giudizio che corrisponda ai criteri di cui all'art. 131-bis cod. pen. e, in tema di sospensione condizionale, ai parametri degli artt. 133 e 165 cod. pen.; il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], per i reati di cui agli artt. 378 e 368 cod. pen. è, anch'esso, proposto per motivi non deducibili. Il primo motivo propone una inammissibile rilettura delle risultanze di prova che i giudici del merito hanno esaminato ai fini della ricostruzione dell'elemento materiale e di quello psicologico dei reati addebitati facendo corretta applicazione delle regole che sovrintendono all'acquisizione e utilizzabilità delle prove (il verbale delle dichiarazioni rese dalla Morgiante). Il secondo motivo, sulla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e del beneficio della pena sospesa sulla base di un giudizio di concreta gravità dei fatti, per la reiterazione e insistenza delle condotte illecite ascrittile e, con riferimento alla pena sospesa, valorizzando non solo il grave precedente (per reato in materia di falsità ideologica), ma anche la impossibilità di formulare una favorevole prognosi a favore dell'imputata. Anche a tal riguardo, pertanto, il ricorso propone la inammissibile revisione, da parte della Corte di legittimità, di giudizi di natura ampiamente discrezionale ma congruamente motivati. .,• Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 novembre 2024 La consig