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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 dicembre 2021

Cassazione n. 01532/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r- • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di energia elettrica.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il motivo proposto è generico, essendo integrato da pedisseque repliche dei motivi di appello, avulse da una lettura critica della sentenza impugnata, la quale fornisce adeguata motivazione circa la riferibilità della condotta all'imputato: l'allaccio abusivo era collegato all'abitazione dell'imputato; proprio costui, al momento dell'accertamento, era presente in casa e stava utilizzando l'energia illecitamente sottratta all'ente erogatore.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M ria [OSCURATO:PERSONA] s( ic

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r- • [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il furto di energia elettrica. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta responsabilità dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto è generico, essendo integrato da pedisseque repliche dei motivi di appello, avulse da una lettura critica della sentenza impugnata, la quale fornisce adeguata motivazione circa la riferibilità della condotta all'imputato: l'allaccio abusivo era collegato all'abitazione dell'imputato; proprio costui, al momento dell'accertamento, era presente in casa e stava utilizzando l'energia illecitamente sottratta all'ente erogatore. 4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] M ria [OSCURATO:PERSONA] s( ic
Sentenza Cassazione n. 01532/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris