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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 marzo 1995

Cassazione n. 32183/2026

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(CUI 04NBD30) nato il 04/03/1995 avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale in sede che lo ha dichiarato responsabile del delitto di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, 625, n. 2 e n. 3, cod. pen., al medesimo contestato, in concorso con altro imputato non ricorrente, per essersi introdotti, rispettivamente armati di uno scalpello e di un machete, nell'alloggio di [OSCURATO:PERSONA] dopo averne forzato la porta di ingresso con l'intento di appropriarsi di beni ivi custoditi, non riuscendovi per cause indipendenti dalla propria volontà; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., poiché la Corte avrebbe omesso di valutare alcuni connotati perlomeno dubbi del fatto, avvenuto in un luogo disabitato e privo di possibile refurtiva, condotto con modalità piuttosto goffe ed indicative di scarsa scaltrezza criminale, senza l'uso delle armi, detenute dagli imputati verosimilmente per difesa personale e mai utilizzate in nessuna fase della condotta, e poiché nel caso di specie non ricorrerebbero condizioni ostative all'applicazione della causa di non punibilità - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono in una generica e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha puntualmente argomentato, in risposta alle doglianze svolte sul punto, concludendo per la non particolare tenuità del fatto in ragione dei danni cagionati al portone d'ingresso ed alla porta dell'appartamento, del porto delle armi e della condotta tenuta in risposta all'arrivo degli agenti di P.G., quando il ricorrente ha puntato lo scalpello verso un agente costringendolo ad indietreggiare ed il concorrente imputato ha opposto attiva resistenza; ne consegue che i motivo proposti non sono specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; 2 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
(CUI 04NBD30) nato il 04/03/1995 avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale in sede che lo ha dichiarato responsabile del delitto di cui agli artt. 110, 56, 624-bis, 625, n. 2 e n. 3, cod. pen., al medesimo contestato, in concorso con altro imputato non ricorrente, per essersi introdotti, rispettivamente armati di uno scalpello e di un machete, nell'alloggio di [OSCURATO:PERSONA] dopo averne forzato la porta di ingresso con l'intento di appropriarsi di beni ivi custoditi, non riuscendovi per cause indipendenti dalla propria volontà; - [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., poiché la Corte avrebbe omesso di valutare alcuni connotati perlomeno dubbi del fatto, avvenuto in un luogo disabitato e privo di possibile refurtiva, condotto con modalità piuttosto goffe ed indicative di scarsa scaltrezza criminale, senza l'uso delle armi, detenute dagli imputati verosimilmente per difesa personale e mai utilizzate in nessuna fase della condotta, e poiché nel caso di specie non ricorrerebbero condizioni ostative all'applicazione della causa di non punibilità - non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono in una generica e pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, che ha puntualmente argomentato, in risposta alle doglianze svolte sul punto, concludendo per la non particolare tenuità del fatto in ragione dei danni cagionati al portone d'ingresso ed alla porta dell'appartamento, del porto delle armi e della condotta tenuta in risposta all'arrivo degli agenti di P.G., quando il ricorrente ha puntato lo scalpello verso un agente costringendolo ad indietreggiare ed il concorrente imputato ha opposto attiva resistenza; ne consegue che i motivo proposti non sono specifici, ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838); - [OSCURATO:PERSONA] che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; 2 P.Q.M
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