CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 giugno 2022
Cassazione n. 47556/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; (u1 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 10 novembre 2021 la Corte di Appello di Lecce rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di STRUMMIELLO Giuseppe volta ad ottenere l'applicazione dei principio del bis in idem in relazione ai reati giudicati con la sentenza di cui ai numeri 14), 18) e 19) del certificato del casellario giudiziale in atti e conseguente rideterminazione della pena. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - STRUMMIELLO Giuseppe deducendo violazione di legge e carenza di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la genericità dei motivi addotti, trattandosi di mera riproposizione di temi vagliati in modo adeguato e senza alcun vizio in diritto nella decisione impugnata. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 9 giugno 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente