CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27159/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA /L Sul ricorso n. 10569-2014, proposto da: 2c322- SERRA Tatiana, cf. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliata in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 20, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] - Ricorrente [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore p.t., elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende- [OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 108/19/2013 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 18.10.2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 22~3 2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto la cassazione della sentenza n. 108/19/2013, depositata il 18.10.2013 dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che, dichiarando l'inammissibilità dell'appello, aveva rigettato il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente contro la cartella esattoriale, RGN 10569/2014 Cons li re re J. Federici con cui [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto il pagamento dell'importo complessivo di C 579.339,40, a titolo di Iva, Irpef, Irap, oltre interessi e sanzioni, relativamente all'anno d'imposta 2002. Ha riferito che con il ricorso introduttivo avverso la cartella di pagamento si era denunciata la "nullità/inesistenza" della notificazione, la nullità per difetto di sottoscrizione, l'assenza di notificazione di atti prodromici, la decadenza dal potere impositivo. Alla produzione di copia del prodromico avviso di accertamento la contribuente aveva sollevato eccezioni si yizi della sua notificazione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di rékedra rigettò il ricorso con sentenza n. 312/44/2011. L'appello avverso la decisione fu dichiarato inammissibile dalla Commissione tributaria regionale della Lombardia con la sentenza ora al vaglio della Corte. Il giudice regionale ha ritenuto inammissibile l'impugnazione della sentenza di primo grado e comunque, esaminando il merito relativamente alle eccezioni sollevate sulla ritualità della notificazione della cartella di pagamento, ne ha dichiarato l'infondatezza. La ricorrente ha censurato la pronuncia affidandosi a quattro motivi e ne ha chiesto la cassazione, cui ha resistito con controricorso l'Agenzia delle entrate. Nell'adunanza camerale del 22 aprile 2022 la causa è stata trattata e decisa. È stata depositata dalla contribuente memoria difensiva. Considerato che La ricorrente ha proposto ricorso dolendosi: con il primo motivo della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. per omessa pronuncia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., quanto alle questioni sollevate sulle modalità di notifica del prodromico avviso di accertamento; con il secondo motivo della violazione e falsa applicazione dell'art. 60, comma 1, lettera b.bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto all'omessa comunicazione con raccomandata della avvenuta notifica; con il terzo motivo della violazione dell'art. 148 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., quanto alla mancata relazione di notificazione in calce all'atto notificato; RGN 10569/2014 consie rel. Federici con il quarto motivo dell'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che era stato oggetto di discussione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., quanto alla omessa disamina delle modalità con cui l'Agenzia delle entrate aveva provveduto alla notificazione dell'avviso di accertamento. Preliminarmente va rilevato che risulta violato il litisconsorzio necessario nei confronti dell'Agente della riscossione, tenendo conto che il ricorso risulta notificato alla sola Agenzia delle entrate, laddove [OSCURATO:PERSONA] era parte del giudizio nei precedenti gradi e che, in ogni caso, oggetto della controversia è una cartella esattoriale. La fattispecie imporrebbe dunque di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte processuale pretermesso. Tuttavia essa non si rende necessaria perché la controversia può essere celermente decisa senza che le regole del contraddittorio risultino incise, dovendosi dichiarare il ricorso inammissibile. Questa Corte ha infatti affermato che nel giudizio di cassazione, il rispetto del principio della ragionevole durata del processo impone, in presenza di un'evidente ragione d'inammissibilità del ricorso o qualora questo sia prima facie infondato, di definire con immediatezza il procedimento, senza la preventiva integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari cui il ricorso non risulti notificato, trattandosi di un'attività processuale del tutto ininfluente sull'esito del giudizio e non essendovi, in concreto, esigenze di tutela del contraddittorio, delle garanzie di difesa e del diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità (Sez. U, 22 marzo 2010, n. 6826; Cass., 17 giugno 2013, n. 15106; 10 maggio 2018, n. 11287). Esaminando allora il ricorso, nel caso di specie deve innanzitutto evidenziarsi che la sentenza d'appello è fondata su più ragioni. [OSCURATO:PERSONA] regionale ha infatti avvertito che «l'appellante si è limitata ad una mera richiesta di un "iudicium novum" sulla base delle medesime argomentazioni svolte in primo grado, senza specificare in alcun modo le ragioni poste a fondamento del gravame e senza nemmeno considerare le ragioni addotte nella sentenza impugnata a giustificazione della decisione adottata». Ha pertanto ritenuto che, contravvenendo ciò all'art. 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992 che prescrive la specificità dei motivi d'impugnazione, non soddisfatto da un mero e generico richiamo agli atti del primo grado, RGN 10569/2014 Consi e rel. Federici l'appello fosse inammissibile. Peraltro il giudice regionale, nonostante avesse già dichiarato l'inammissibilità del ricorso -con ciò spogliandosi della giurisdizione sul merito dei motivi di appello- ha "per completezza" voluto esaminare anche le questioni relative alla irritualità della notificazione della cartella esattoriale, ritenendole infondate. Ebbene, con il presente ricorso la difesa della contribuente ha censurato la decisione per l'omessa pronuncia sulle questioni sollevate sulla ritualità della notifica dell'avviso di accertamento (questione ancora diversa). Nulla ha invece proposto sulla declaratoria di inammissibilità dell'appello. Questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato che ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l'omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza (ex multis, Cass., 18 aprile 1998, n. 3951; 3 novembre 2011, n. 22753; 27 luglio 2017, n. 18641; 6 luglio 2020, n. 13880). Si verifica infatti la formazione di un giudicato sulla ratio decidendi non censurata, che impedisce comunque alla nuova decisione, anche quando di accoglimento delle proposte (ma non esaustive) ragioni d'impugnazione, di incidere sulla sentenza impugnata. La mancata censura di ogni ragione su cui la sentenza sfavorevole alla ricorrente si fonda rende in conclusione inammissibile il ricorso. Alla inammissibilità del ricorso segue la soccombenza della ricorrente nelle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano nella misura specificata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile, condanna la ricorrente alla rifusione in favore dell'Agenzia delle entrate delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in favore della Agenzia delle entrate nella misura di C 5.600,00 per competenze, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a RGN 10569/2014 Consi reliFederici f `- quello previsto per il ricorso,