CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 32206/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 31 marzo 2021 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza del pubblico ministero di revoca della sospensione condizionale della pena di 4 mesi di reclusione e 500 euro di multa, concessa a [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza di condanna del 28 gennaio 2016, irrevocabile il 30 marzo 2016, per il reato di cessione di sostanze stupefacenti commesso il 27 gennaio 2016. In particolare, il pubblico ministero aveva chiesto la revoca della sospensione condizionale per l'intervento di ulteriore sentenza di condanna, sempre del Lp Tribunale di Catania, del 27 luglio 2017, irrevocabile il 17 ottobre 2017, alla pena di 1 anno, 1 mese e 10 giorni di reclusione per fatto di minaccia aggravata commesso il 23 giugno 2016. Nel respingere l'istanza, il giudice dell'esecuzione ha evidenziato, per ciò che qui interessa, che la revoca della sospensione condizionale può essere disposta ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., in caso di commissione di un ulteriore reato della stessa indole, e tale rapporto non vi sarebbe tra quello di spaccio e quello di minaccia 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il pubblico ministero, con un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge in quanto l'inciso sulla stessa indole, contenuto nell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. peno riguarda le contravvenzioni, mentre per i delitti è sufficiente il mero sopraggiungere di ulteriore condanna a pena detentiva. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. La norma di cui è stata chiesta l'applicazione al giudice dell'esecuzione è l'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen., che dispone: "Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato: 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli". Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'espressione "un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole", usata dalla norma, si scinde in due parti, una riferita al delitto e priva di attribuzioni, e l'altra riferita alla contravvenzione, cui è ,7 apposto, invece, il riferimento all'identità dell'indole. Secondo questa lettura, ormai consolidata, il riferimento alla stessa indole riguarda, pertanto, soltanto le contravvenzioni (così, tra le tante, Sez. 6, Sentenza n. 19507 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273383; Sez. 6, Sentenza n. ( 10349 del 06/02/2013, Grassetti, Rv. 254688, e Sez. 1, Sentenza n. 31365 del 02/07/2008, PM in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240679). Come è stato osservato, infatti, la congiunzione circoscrive il significato soltanto della parola che ad essa è consecutiva, e quindi, nel caso di specie, della contravvenzione, che la precede immediatamente (cfr., in motivazione, Sez. 1, n. 1058 del 15/02/2000, Bellino, Rv. 215615). Va affermato, quindi, il seguente principio di diritto: La commissione di un ulteriore delitto, quale che sia la sua natura, è sempre causa di revoca della sospensione condizionale della pena, a norma dell'art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. 2. L'accoglimento del ricorso comporta l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata ex art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., in quanto la revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena, illegittimamente rifiutata dal giudice dell'esecuzione, può essere disposta direttamente dalla Corte di cassazione, adita con ricorso dal pubblico ministero, previo annullamento senza rinvio della decisione impugnata, non essendo necessario alcun accertamento in fatto ed essendo superfluo il rinvio (cfr. Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, PM in proc. Salamina, rv. 280056; Sez. 1, n. 10742 del 5/02/2009, PM in proc. Erra, rv. 242885). P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del Tribunale di Catania del 28 gennaio 2016, irrevocabile il 30 marzo 2016. Si comunichi al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catan