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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 41569/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 06/05/2021 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di traffico di sostanze stupefacenti pluriaggravato ai sensi degli artt. 73, commi 1 e 6, e 80 lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. [OSCURATO:PERSONA] si addebita di essere il fornitore della sostanza stupefacente introdotta all'interno del carcere di Augusta dai coindagati Ricciardi e Muntone (detenuti), con la complicità dell'agente penitenziario [OSCURATO:PERSONA].

2. Ha presentato ricorso tramite il proprio difensore [OSCURATO:PERSONA] che deduce un primo motivo per vizio di motivazione in merito alla valutazione dei gravi indizi.

Si adduce che gli elementi valorizzati nell'ordinanza impugnata sono ambigui perché le conversazioni intercettate si prestano ad essere diversamente interpretate.

Vengono passate in rassegna le conversazioni intercettate intercorse tra Muntone e la moglie [OSCURATO:PERSONA] per evidenziare l'errore in cui sarebbe incorso il giudice nel ritenere che l'oggetto dello scambio fosse la droga e non un telefono, essendo i riferimenti alla consegna del telefono coerenti al significato complessivo dei dialoghi.

In definitiva conclude il ricorrente che "proprio la possibilità di una lettura degli elementi probatori incompatibile con l'assunto accusatorio non consente di ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza".

Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in merito alla necessità della custodia in carcere, in assenza di precedenti per evasione e considerato che altro coindagato ha avuto gli arresti domiciliari sebbene svolgesse un ruolo determinante per l'associazione. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

La questione dell'interpretazione delle conversazioni intercettate è di mero fatto, poichè non denuncia alcun travisamento della prova, ma solo evoca una lettura alternativa che il Tribunale per il riesame ha escluso con argomenti non illogici.

Si deve ricordare che le valutazioni espresse dall'organo deputato al controllo del merito del giudizio cautelare non possono essere sindacate dal giudice di legittimità in punto di ricostruzione dei fatti, ove la motivazione dell'ordinanza sia completa e immune da vizi logici.

Nel caso in esame, si rileva come il Tribunale abbia puntualmente assolto al predetto onere motivazionale, mentre il ricorrente si è soltanto limitato a contraddire la valutazione degli stessi elementi di fatto, fornendo una propria diversa ricostruzione dei fatti ed invocandone la preferenza, senza però fare emergere alcuna lacuna nel percorso logico seguito dal giudice dell'impugnazione cautelare.

Inoltre le doglianze del ricorrente affrontano in modo parziale l'esame degli elementi valutati dal Tribunale, non confrontandosi con l'affermato coinvolgimento di Muntone, ovvero dell'interlocutore del [OSCURATO:PERSONA], in una fiorente attività di smercio di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari all'interno del carcere.

Le argomentazioni con le quali, poi, il Tribunale ha escluso che il [OSCURATO:PERSONA] si occupasse di rifornire il Muntone di telefoni cellulari, non possono ritenersi illogiche, atteso che il ricorso a schede telefoniche dedicate, intestate a prestanomi, unitamente alle altre accortezze utilizzate per evitare di essere intercettati come l'impiego di un linguaggio criptico, sarebbe emerso solo per il traffico di stupefacenti e non anche per quello dei telefoni, per il cui smercio non erano state ritenute evidentemente necessarie particolari cautele.

Le censure con cui il ricorrente contesta l'interpretazione delle conversazioni telefoniche poste a fondamento della gravità indiziaria non possono avere accesso in questa sede perché non si confrontano con l'intero compendio probatorio, ed in particolare con le intercettazioni diverse da quelle esaminate nel ricorso in cui risulta tutt'altro che illogica la ritenuta cripticità del linguaggio utilizzato, per i riferimenti a della merce mai indicata in modo palese, ma sempre con riferimenti impliciti a prezzi, qualità e quantità.

Va a tale proposito rammentato il perimetro del sindacato di legittimità sulla logicità della motivazione: l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificare il significato probatorio delle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).

In altri termini, al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).

Corollario di tale pacifico approccio è il principio, ribadito dalle Sezioni Unite, di rilievo nel procedimento in esame, in cui le prove sono costituite in larga parte da captazioni di conversazioni, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715).

In definitiva, le censure dedotte dal ricorrente, sia pure attraverso la formale enunciazione di un vizio della logica della motivazione, si connotano per il tentativo di oltrepassare i limiti del sindacato di legittimità, con la sollecitazione di una non consentita rivalutazione nel merito del compendio probatorio.

2. Quanto al motivo sulle esigenze cautelari si tratta di censure ugualmente inammissibili perché sollecitano una diversa valutazione circa la proporzionalità della misura custodiale e l'inadeguatezza di misura meno afflittiva, senza considerare la gravità delle condotte relative al serio coinvolgimento del ricorrente in un traffico di sostanze stupefacenti all'inter di un istituto penitenziario che il Tribunale ha considerato indicativo di un livello elevato di pericolosità, non compatibile con una diversa misura cautelare.

Correttamente il Tribunale ha anche escluso ogni rilevanza pregiudiziale alla difforme più favorevole valutazione operata nei confronti di altro ricorrente da parte del primo giudice, essendo il giudizio di impugnazione necessariamente riferito alla posizione processuale del singolo ricorrente.

Nell'ordinanza impugnata viene fornita una giustificazione assolutamente congrua delle ragioni del rigetto dell'istanza di sostituzione della misura custodiale sul piano della coerenza intrinseca alla motivazione del provvedimento.

Peraltro, la disparità di trattamento rispetto ad altro imputato non costituisce vizio di motivazione censurabile in cassazione, atteso che i vizi di legittimità deducibili a norma dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. sono sempre interni al provvedimento impugnato, con la conseguenza che non hanno alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivazione o di qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen., la disparità di trattamento o il contrasto di giudizi con altro caso più o meno analogo (Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, Abate, Rv. 254193).

3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 06/05/2021 del Tribunale di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso chiedendone l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Catania, adito in sede di riesame ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di traffico di sostanze stupefacenti pluriaggravato ai sensi degli artt. 73, commi 1 e 6, e 80 lett. g), d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. [OSCURATO:PERSONA] si addebita di essere il fornitore della sostanza stupefacente introdotta all'interno del carcere di Augusta dai coindagati Ricciardi e Muntone (detenuti), con la complicità dell'agente penitenziario [OSCURATO:PERSONA]. 2. Ha presentato ricorso tramite il proprio difensore [OSCURATO:PERSONA] che deduce un primo motivo per vizio di motivazione in merito alla valutazione dei gravi indizi. Si adduce che gli elementi valorizzati nell'ordinanza impugnata sono ambigui perché le conversazioni intercettate si prestano ad essere diversamente interpretate. Vengono passate in rassegna le conversazioni intercettate intercorse tra Muntone e la moglie [OSCURATO:PERSONA] per evidenziare l'errore in cui sarebbe incorso il giudice nel ritenere che l'oggetto dello scambio fosse la droga e non un telefono, essendo i riferimenti alla consegna del telefono coerenti al significato complessivo dei dialoghi. In definitiva conclude il ricorrente che "proprio la possibilità di una lettura degli elementi probatori incompatibile con l'assunto accusatorio non consente di ritenere sussistenti i gravi indizi di colpevolezza". Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione in merito alla necessità della custodia in carcere, in assenza di precedenti per evasione e considerato che altro coindagato ha avuto gli arresti domiciliari sebbene svolgesse un ruolo determinante per l'associazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La questione dell'interpretazione delle conversazioni intercettate è di mero fatto, poichè non denuncia alcun travisamento della prova, ma solo evoca una lettura alternativa che il Tribunale per il riesame ha escluso con argomenti non illogici. Si deve ricordare che le valutazioni espresse dall'organo deputato al controllo del merito del giudizio cautelare non possono essere sindacate dal giudice di legittimità in punto di ricostruzione dei fatti, ove la motivazione dell'ordinanza sia completa e immune da vizi logici. Nel caso in esame, si rileva come il Tribunale abbia puntualmente assolto al predetto onere motivazionale, mentre il ricorrente si è soltanto limitato a contraddire la valutazione degli stessi elementi di fatto, fornendo una propria diversa ricostruzione dei fatti ed invocandone la preferenza, senza però fare emergere alcuna lacuna nel percorso logico seguito dal giudice dell'impugnazione cautelare. Inoltre le doglianze del ricorrente affrontano in modo parziale l'esame degli elementi valutati dal Tribunale, non confrontandosi con l'affermato coinvolgimento di Muntone, ovvero dell'interlocutore del [OSCURATO:PERSONA], in una fiorente attività di smercio di sostanze stupefacenti e telefoni cellulari all'interno del carcere. Le argomentazioni con le quali, poi, il Tribunale ha escluso che il [OSCURATO:PERSONA] si occupasse di rifornire il Muntone di telefoni cellulari, non possono ritenersi illogiche, atteso che il ricorso a schede telefoniche dedicate, intestate a prestanomi, unitamente alle altre accortezze utilizzate per evitare di essere intercettati come l'impiego di un linguaggio criptico, sarebbe emerso solo per il traffico di stupefacenti e non anche per quello dei telefoni, per il cui smercio non erano state ritenute evidentemente necessarie particolari cautele. Le censure con cui il ricorrente contesta l'interpretazione delle conversazioni telefoniche poste a fondamento della gravità indiziaria non possono avere accesso in questa sede perché non si confrontano con l'intero compendio probatorio, ed in particolare con le intercettazioni diverse da quelle esaminate nel ricorso in cui risulta tutt'altro che illogica la ritenuta cripticità del linguaggio utilizzato, per i riferimenti a della merce mai indicata in modo palese, ma sempre con riferimenti impliciti a prezzi, qualità e quantità. Va a tale proposito rammentato il perimetro del sindacato di legittimità sulla logicità della motivazione: l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificare il significato probatorio delle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). In altri termini, al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto (tra tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Corollario di tale pacifico approccio è il principio, ribadito dalle Sezioni Unite, di rilievo nel procedimento in esame, in cui le prove sono costituite in larga parte da captazioni di conversazioni, secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). In definitiva, le censure dedotte dal ricorrente, sia pure attraverso la formale enunciazione di un vizio della logica della motivazione, si connotano per il tentativo di oltrepassare i limiti del sindacato di legittimità, con la sollecitazione di una non consentita rivalutazione nel merito del compendio probatorio. 2. Quanto al motivo sulle esigenze cautelari si tratta di censure ugualmente inammissibili perché sollecitano una diversa valutazione circa la proporzionalità della misura custodiale e l'inadeguatezza di misura meno afflittiva, senza considerare la gravità delle condotte relative al serio coinvolgimento del ricorrente in un traffico di sostanze stupefacenti all'inter di un istituto penitenziario che il Tribunale ha considerato indicativo di un livello elevato di pericolosità, non compatibile con una diversa misura cautelare. Correttamente il Tribunale ha anche escluso ogni rilevanza pregiudiziale alla difforme più favorevole valutazione operata nei confronti di altro ricorrente da parte del primo giudice, essendo il giudizio di impugnazione necessariamente riferito alla posizione processuale del singolo ricorrente. Nell'ordinanza impugnata viene fornita una giustificazione assolutamente congrua delle ragioni del rigetto dell'istanza di sostituzione della misura custodiale sul piano della coerenza intrinseca alla motivazione del provvedimento. Peraltro, la disparità di trattamento rispetto ad altro imputato non costituisce vizio di motivazione censurabile in cassazione, atteso che i vizi di legittimità deducibili a norma dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. sono sempre interni al provvedimento impugnato, con la conseguenza che non hanno alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivazione o di qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen., la disparità di trattamento o il contrasto di giudizi con altro caso più o meno analogo (Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012, Abate, Rv. 254193). 3. All'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa sottesa alla causa dell'inammissibilità, anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. all'art. 94, comma I- ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in