CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 8 maggio 2026
Cassazione n. 13315/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Roberto;- intimati –-avverso la sentenza n. 220/2021 emessa dalla Corte di Appello di Roma indata 13/01/2021 e non notificata;-udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29 gennaio2026 dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 12511/2021Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 13315/2026Data pubblicazione 08/05/2026sentite le conclusioni orali rassegnate dal P.G. Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] MariaDell’Erba, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, conassorbimento dei restanti.Ritenuto in fatto e in diritto1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. conveniva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sentirli condannare al pagamento della somma di euro 10.000,00, oltreIVA, interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di provvigione per lamediazione posta in essere in occasione della vendita dalla [OSCURATO:PERSONA] al Sepedi un’imbarcazione denominata “Leon 11”. A tal fine deduceva che, avendoricevuto l’incarico di vendita dalla [OSCURATO:PERSONA], aveva fatto esaminare e provarein mare al Sepe l’imbarcazione, il quale poi aveva sottoscritto una propostadi acquisto il 2.7.2009 al prezzo di euro 103.000,00, con impegno acorrispondere una provvigione del 5%, ed aveva consegnato alla Nautigestun assegno di euro 10.000,00 a titolo di caparra confirmatoria. Aggiungevache dopo qualche giorno, a fronte di contestazioni pretestuose mosse dalSepe, pur contrastandole, gli aveva restituito la caparra, venendo poi aconoscenza, nel settembre del 2009, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva venduto al Sepela detta imbarcazione, non corrispondendole però la provvigione dovuta.2. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva il rigetto delle domande, proponendo, a suavolta, domanda riconvenzionale volta ad ottenere la condanna dell’attriceal pagamento della somma di euro 1.500,00 per l’uso non autorizzatodell’imbarcazione, di euro 266,00 per sanzioni amministrative (irrogatedalla Capitaneria di Porto alla società per aver utilizzato, senza il suoconsenso, la barca in difetto di documenti a bordo), di euro 1.000,00 per idanni subìti dal natante e di euro 340,00 per spese di riparazionerimborsate all’acquirente. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, chiedeva di essereautorizzato a chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] (quale legalerappresentante della [OSCURATO:SOCIETA], con il quale aveva avuto i contatti e che gliaveva, a trattative interrotte, inviato una e-mail contenente ingiurie) eGoracci Roberto (con i quali aveva avuto i primi approcci e che si era resoresponsabile dello spoglio della imbarcazione, per il quale la [OSCURATO:PERSONA] avevaintrapreso un’azione per la reintegra nel possesso), rigettarsi la domandaNumero registro generale 12511/2021Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 13315/2026Data pubblicazione 08/05/2026l’annullamento per dolo ovvero dichiararsi risolto l’eventuale contratto dimediazione per inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA], condannando quest’ultimaed i chiamati in causa al risarcimento di tutti i danni subìti.3. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituivano in giudizio, aderendoalle richieste e alle difese della [OSCURATO:SOCIETA].4. Il Tribunale di Roma dichiarava cessata la materia del contendere neirapporti tra l’attrice e la [OSCURATO:PERSONA] e, in accoglimento della domanda propostadalla [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti del Sepe, condannava quest’ultimo acorrisponderle la somma di euro 5.000,00 a titolo di provvigioni damediazione, oltre all’importo di euro 5.000,00 a titolo di danni per litetemeraria, rigettando, invece, le domande proposte dal Sepe nei confrontidella [OSCURATO:SOCIETA], del Sinibaldi e del Goracci. Avuto riguardo alla eccezione,formulata dal Sepe per la prima volta con la comparsa conclusionale, dellamancata prova dell’iscrizione della società nel ruolo dei mediatori, rilevavache la detta iscrizione era da considerarsi circostanza pacifica, non essendola stessa mai stata contestata dal Sepe nel corso dell’istruttoria.5. Sull’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello di Roma rigettava ilgravame, affermando che il Sepe aveva tardivamente sollevato, con lacomparsa conclusionale, l’eccezione di nullità della mediazione per lamancata iscrizione della [OSCURATO:SOCIETA] all’albo dei mediatori, che il giudice diprimo grado aveva correttamente applicato i principi in materia di dirittoalla provvigione a favore del mediatore (avendo questi messo in relazionile parti, sì da realizzare l’antecedente indispensabile per pervenire allaconclusione del contratto), essendo risultate destituite di fondamento lecensure mosse dall’appellante all’operato di quest’ultimo (non essendoemerso che i comportamenti asseritamente dolosi della [OSCURATO:SOCIETA] avesseroavuto una incidenza causale nella fase delle trattative e non potendol’eccezione ex art. 1460 c.c. risolversi nella mera e generica allegazione diun inadempimento della controparte), e che ricorrevano i presupposti perla condanna ex art. 96 c.p.c., avendo il Sepe resistito in giudizio nellaconsapevolezza della infondatezza dei propri assunti.Numero registro generale 12511/2021Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 13315/2026Data pubblicazione 08/05/20266. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Achille sulla base di sette motivi. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.7. Con ordinanza interlocutoria n. 23439 del 17.8.2025 il Collegio, ritenendoche, avuto riguardo al primo motivo, sussistesse un contrasto diinterpretazione in ordine all’applicabilità del principio di non contestazioneal requisito dell’obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso lecamere di commercio e, di conseguenza, in ordine alla rilevabilità anched’ufficio della mancanza del detto requisito, ha disposto la trattazione inpubblica udienza, rinviando la causa a nuovo ruolo.[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]Erba haconcluso per l’accoglimento del primo motivo, con assorbimento deirestanti.In prossimità dell’udienza pubblica il ricorrente ha depositato memoriaillustrativa.Considerato in diritto1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la “Non insorgenza del diritto allaprovvigione per mancanza di un elemento costitutivo della domanda”, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la corte d’appelloritenuto che l’eccezione concernente la mancata iscrizione della Nautigestall’albo dei mediatori non fosse rilevabile d’ufficio e, dunque, fosse statatardivamente formulata e per non aver, comunque, considerato che aveva,già con la comparsa di costituzione depositata in primo grado,espressamente contestato, al numero 1), in diritto la sussistenza dellecondizioni dell’azione.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la “Nullità di un eventualecontratto di mediazione”, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,per non aver la corte di merito considerato che la mancata iscrizione all’albodei mediatori, rilevabile d’ufficio, comporta la nullità del contratto dimediazione per contrarietà a norma imperativa.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “Non insorgenza del dirittoalla provvigione anche a voler ritenere pacifica l’iscrizione di [OSCURATO:SOCIETA]”, perNumero registro generale 12511/2021Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 13315/2026Data pubblicazione 08/05/2026non aver la corte di merito considerato che le trattative per la cessione dellaimbarcazione non vennero poste in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ma daSinibaldi Gianluigi e [OSCURATO:PERSONA], sicchè sarebbe stato necessario cheanche questi ultimi avessero fornito prova della loro iscrizione all’albo deimediatori.4. Con il quarto motivo il ricorrente si duole, in via subordinata rispetto aiprimi tre motivi, della violazione dell’art. 1460 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c., per non aver la corte d’appello considerato che, afronte dell’eccezione di inadempimento, è l’altra parte che deve dimostrarel’esatto adempimento della sua obbligazione.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce, in via ancor più gradata esubordinata rispetto ai primi tre motivi, la violazione e falsa applicazionedell’art. 216 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c.,per non aver la corte territoriale considerato che, a fronte deldisconoscimento delle firme apposte in calce ad ogni singolo foglio dellascrittura privata di mediazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], non vi era stato poi ilsubprocedimento di verificazione giudiziale, sicchè il documento non erautilizzabile ai fini probatori.6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazionedegli artt. 210 e 213 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c.,e la nullità delle sentenze, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.,per aver il giudice di primo grado autorizzato l’acquisizione di informazionicirca l’intestazione della imbarcazione, nonostante la [OSCURATO:SOCIETA] non si fossemai attivata per procurarsi la documentazione relativa.7. Con il settimo motivo il ricorrente invoca, ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 5), c.p.c., la revoca della condanna per lite temeraria, per averlo lacorte di merito condannato per il solo fatto di aver resistito in giudizio,applicando peraltro i parametri del risarcimento previsto in danno delloStato per l’eccessiva lunghezza dei processi senza però detrarre i tempifisiologici del processo stesso a lui non imputabili.8. I primi due motivi pongono all’attenzione di questo Collegio la questione,potenzialmente dirimente e sulla quale si è inteso rinviare la causa allaNumero registro generale 12511/2021Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 13315/2026Data pubblicazione 08/05/2026pubblica udienza per il contrasto esistente in seno alla Corte, dellaapplicabilità del principio di non contestazione al requisito dell’obbligo diiscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio e,di conseguenza, della rilevabilità anche d’ufficio della mancanza del dettorequisito.Preliminarmente, va evidenziato, avuto particolare riguardo al primomotivo, che la previsione contenuta nell’art. 167, co. 1, c.p.c. (al pari diquella contenuta nel terzo comma dell’art. 416 c.p.c., che pure connotaulteriormente l’onere di contestazione con la caratteristica dell’analiticità),secondo cui il convenuto deve prendere posizione «in modo chiaro especifico» sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, non è, adifferenza delle attività indicate dal secondo comma (domandariconvenzionale, chiamata in causa di un terzo ed eccezioni in sensostretto), sanzionata, in caso di inerzia, con la decadenza.La contestazione deve essere puntuale e circostanziata e, dunque,“specifica” (tale non è, all’evidenza, un’affermazione apodittica del tipo“contesto in fatto ed in diritto l’avversa domanda”; cfr. Cass. Sez. 3, 5marzo 2009, n. 5356); peraltro, affinché scatti l’onere di contestazione, ènecessario, da un lato, che la parte avversa abbia nitidamente allegato ifatti costitutivi o a fondamento delle eccezioni e, dall’altro lato, che i fatti(o le situazioni) siano riferibili alla parte destinataria dell’allegazione (inquanto rientranti nella sua sfera di controllo e di conoscenza; cfr. Cass. Sez.3, n. 14652/2016 e Cass. Sez. 3, n. 3023/2016).Il convenuto, oltre a non ridursi all’uso di clausole di mero stile, deve nonlimitarsi a non condividere l’altrui ricostruzione dei fatti, ma offrire altresìla sua versione (così Cass. Sez. lav., 15 aprile 2009, n. 8933, secondo cuila contestazione generica deve essere equiparata alla mancatacontestazione, occorrendo, in presenza di fatti ritualmente allegati dallacontroparte in modo preciso e puntuale, richiamare circostanze fattuali atal fine pertinenti e significative).Ne consegue che l’aver genericamente contestato, con la comparsa dicostituzione depositata in primo grado, «in “DIRITTO” la sussistenza delleNumero registro generale 12511/2021Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 13315/2026Data pubblicazione 08/05/2026condizioni dell’azione» non equivale a contestazione specifica dellamancanza dell’iscrizione nell’albo dei mediatori.Pertanto, la prima specifica contestazione del profilo in esame si è avutasolo con la comparsa conclusionale e si rivelerebbe, quindi, tardiva qualorasi fosse in presenza di un’eccezione in senso stretto.8.1. Sulla questione principale si confrontano, come evidenziatonell’ordinanza interlocutoria, due orientamenti.Il primo di essi, più risalente, afferma che, in materia di mediazione, la noncontestazione del convenuto costituisce un comportamento univocamenterilevante ai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effettivincolanti per il giudice, che deve astenersi da qualsivoglia controlloprobatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale edeve, perciò, ritenerlo sussistente. Ne consegue che l'eccezioneconcernente la mancata iscrizione del mediatore nel relativo alboprofessionale, qualora sia proposta dal convenuto - al fine di far valere lanullità del contratto e paralizzare la pretesa del mediatore al pagamentodella provvigione ex art. 6 della l. n. 39 del 1989 - soltanto nella comparsaconclusionale, esonera il giudice da qualsiasi verifica probatoria in ordinealla sua fondatezza (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20556 del 19/07/2021, inuna fattispecie, però, in cui l'attore aveva indicato sin dall'atto di citazioneil numero di iscrizione all'albo dei mediatori presso la camera di commerciocon la relativa posizione – indicazione che, secondo Cass. Sez. 3, Sent. n.26292 del 2007, già costituisce una prova sufficiente dell'iscrizione – eaveva prodotto il documento attestante l'iscrizione all'albo dei mediatorisolo in grado di appello).Già in precedenza Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15658 del 21/06/2013 avevaenunciato il medesimo seguente principio di diritto: «Anche in materia dimediazione la non contestazione del convenuto costituisce uncomportamento univocamente rilevante ai fini della determinazionedell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice, che dovràastenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestatoacquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlo sussistente».Numero registro generale 12511/2021Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 13315/2026Data pubblicazione 08/05/2026Quest’ultima pronuncia, tuttavia, in modo apparentemente contraddittorio,osserva che il giudice ha il potere-dovere di rilevare, indipendentementedalla iniziativa della parte interessata - e in attuazione dell'obbligo inerenteall'esatta applicazione della legge - la mancanza degli elementi checaratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa (Cass.20 novembre 2000, n. 14968; Cass. 15/05/2001, n. 6715) e che èdeducibile o rilevabile d'ufficio in ogni stato o grado del giudizio, salvol'operare delle preclusioni che possono determinarsi nel processo, come lamancanza degli elementi costitutivi del diritto azionato (Cass. 24 dicembre1999, n. 14535). E dà atto che l'eccezione di nullità del contratto dimediazione per mancanza di iscrizione del mediatore nel ruolo previsto dallal. 2 febbraio 1989, n. 39, costituisce un'eccezione in senso lato, afferendoa questione rilevabile d'ufficio dal giudice, e, pertanto, non è soggetta, ingrado di appello, alle preclusioni di cui all'art. 345 c.p.c. ed al divieto delloius novorum sancito dalla stessa norma (richiamando Cass, Sentenza n.8581 del 09/04/2013 e Cass., sentenza n. 14076 del 1/10/2002). Precisache, ai fini del riconoscimento del diritto al compenso in favore di chiassume di avere svolto attività di mediatore, mentre la prova dell'iscrizionenel relativo ruolo costituisce una condizione dell'azione la cui sussistenzadeve essere provata in giudizio da chi agisce per il pagamento dellaprovvigione, l'eccezione di nullità del contratto per la mancanza di taleiscrizione costituisce un'eccezione in senso lato rilevabile dal giudiced'ufficio e non soggetta al divieto di ius novorum in appello sancito dall'art.345 c.p.c. (Cass. sentenza 26/10/2004 n. 20749).Evidenzia, però, che, contrariamente a quanto assunto da precedenti arrestidi questa Corte (Cass. 11 marzo 2002, n. 3500; Cass. n. 20909 del 2004),anche in tema di prelazione o riscatto agrario opera il principio secondo cuil'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione suifatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la noncontestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini delladeterminazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice,che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto nonNumero registro generale 12511/2021Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 13315/2026Data pubblicazione 08/05/2026contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlosussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fattostesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (Cass. 05/03/2009 n. 5356;Cass. n. 3727 del 2012). In termini analoghi occorrerebbe ragionare anchein materia di mediazione, relativamente al requisito dell'iscrizione al ruolodei mediatori, affermandosi che opera il principio della non contestazione.Partendo da queste premesse, la pronuncia rileva che, nella specie, iricorrenti avevano eccepito la mancanza del requisito dell'iscrizione al ruolodei mediatori solo nella comparsa conclusionale del giudizio di appello, nonassolvendo all'onere di prendere posizione sui fatti costitutivi del processocome imposto dall'art. 167 c.p.c., in vista anche del sistema dellepreclusioni, il quale comporta per le parti l'onere di collaborare al fine dicircoscrivere la materia controversa, e sia per il principio di economia, chedeve informare il processo, alla stregua dell'art. 111 Cost. Di conseguenzal'atteggiamento difensivo protrattosi per due gradi di giudizio eliminava ilfatto dall'ambito degli accertamenti richiesti.In conclusione, sostiene la menzionata decisione che per i giudizi instauratisuccessivamente all'entrata in vigore del nuovo art. 167 c.p.c. opera ilprincipio della non contestazione, comportamento univocamente rilevanteai fini della determinazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolantiper il giudice, che avrebbe dovuto astenersi da qualsivoglia controlloprobatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale eavrebbe dovuto, perciò, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamentodifensivo delle parti espungeva il fatto stesso dall'ambito degli accertamentirichiesti.8.2. A fronte di tale indirizzo, se ne pone un altro, sviluppatosi soprattuttonegli ultimi anni, a mente del quale il requisito relativo all'obbligo diiscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio èsottratto al principio di non contestazione, in quanto discendente da normaimperativa (prevista dalla legge n. 39/1989), requisito che, come tale, nonpuò essere derogato dalla volontà delle parti, e al divieto di ius novorum inappello, essendo il contratto che ne sia sprovvisto affetto da nullitàNumero registro generale 12511/2021Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 13315/2026Data pubblicazione 08/05/2026rilevabile d'ufficio (in questi termini Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4019 del09/02/2023, in un caso in cui il convenuto aveva eccepito in sede diprecisazione delle conclusioni il difetto di iscrizione dell’attore all’alboprofessionale dei mediatori tenuto dalla Camera di Commercio, comerequisito del diritto alla provvigione, e in appello l’attore aveva depositatouna registrazione camerale relativa alla sua attività di mediatore).Tale orientamento si fonda sui seguenti argomenti:1) struttura, finalità e singole disposizioni della l. n. 39/1989 (che hamodificato la l. n. 253/1958, concernente la disciplina dellaprofessione di mediatore) rivelano che l’obbligo legislativo diiscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere dicommercio discende da norma imperativa, non derogabile dallavolontà delle parti;2) il contratto di mediazione stipulato in assenza di tale requisito èaffetto da nullità che, in quanto tale, sul piano processuale, èrilevabile d’ufficio da parte del giudice (così Cass. n. 17478/2020,secondo cui l'eccezione di nullità del contratto di mediazione perdifetto di iscrizione è eccezione in senso lato e, quindi, non soggettaal divieto di ius novorum in appello ex art. 345 c.p.c.);3) conferma legislativa di tale imperatività si desume in particolare, oltreche dall’art. 8 l. n. 39/1989, che assoggetta a pesante sanzioneamministrativa chi eserciti attività di mediazione senza essere iscrittonel relativo ruolo, dall'art. 6, comma 1 l. n. 39/1989, ove si disponeche abbiano «diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscrittinei ruoli»;4) nulla è mutato dopo il d.lgs. n. 59/2010, relativo ai servizi nel mercatointerno. Nel sopprimere il ruolo dei mediatori, l'art. 73 d.lgs. citatonon ha infatti abrogato la l. n. 39/1989, ma si è limitato a disporreche: (a) i servizi di intermediazione commerciale e di affari sianosoggetti a dichiarazione di inizio di attività, corredata da certificazionidi commercio; (b) i richiami al ruolo dei mediatori contenuti nella l.Numero registro generale 12511/2021Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 13315/2026Data pubblicazione 08/05/2026n. 39/1989 si intendano riferiti alle iscrizioni nel registro delle impreseo nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA; cfr.Cass. nn. 3862/2015 e 16147/2010);5) sotto il profilo squisitamente processuale, ciò comporta che, rispettoal diritto alla provvigione, l’iscrizione del mediatore nei registri tenutipresso le camere di commercio è fatto costitutivo rilevabile d’ufficio eimplica anche che, in punto di prova, trattandosi di norma imperativa,non possa operare il principio di non contestazione ex art. 115,comma 1, ultima parte, c.p.c.In definitiva, da un lato, è onere del mediatore, ove proponga domanda dipagamento della provvigione, provare l’iscrizione presso la camera dicommercio; dall'altro lato, il difetto di prova di tale requisito è fonte dinullità del contratto di mediazione, rilevabile d’ufficio anche in appello, purein assenza di contestazione ad opera della controparte (ovviamente, entroi limiti segnati dalla formazione progressiva del giudicato).Dello stesso avviso è Cass. Sez. 2, Sentenza n. 29506 del 24/10/2023, inbase alla quale «Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatorenei ruoli tenuti presso le camere di commercio, secondo il regime della l. n.39 del 1989, applicabile ratione temporis, in quanto discendente da normaimperativa, oltre a costituire requisito di validità del contratto dimediazione, come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche nel giudizio diappello, si sottrae, per la stessa ragione di imperatività, al principio di noncontestazione». Ancora in questo senso si segnala Cass. n. 10911/2021, laquale ha confermato una decisione della corte d’appello che aveva rilevatoil difetto di iscrizione pur in assenza di contestazione della controparte sulpunto.8.3. [OSCURATO:PERSONA] condivide il primo approccio, con le opportune precisazioniche seguono.Non è revocabile in dubbio che la regolare iscrizione sia, in senso proprio,fatto costitutivo del diritto alla provvigione (a tal punto che l’art. 6, comma1, della l. n. 39/1989 prevede che “Hanno diritto alla provvigione soltantocoloro che sono iscritti nei ruoli” e che l’art. 8, comma 1, della stessa leggeNumero registro generale 12511/2021Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 13315/2026Data pubblicazione 08/05/2026stabilisce che “Chiunque esercita l’attività di mediazione senza essereiscritto nel ruolo […] è tenuto alla restituzione alle parti contraenti delleprovvigioni percepite”), con la conseguenza che chi agisce per il compensodeve allegarla e provarla.Sul piano processuale, pur partendo da tale presupposto, ci si chiede, però,se la mancanza di iscrizione debba essere eccepita tempestivamente dalcliente (e, se non contestata, resti “coperta” dall’art. 115 c.p.c.) oppureincida su una nullità da norma imperativa e dunque sia rilevabile d’ufficio(art. 1421 c.c.), sottraendosi alla logica della non contestazione.Con riferimento a tale profilo, va ricordato che Cass., Sez. Un., Sentenza n.761 del 23/01/2002 (conf. Cass. Sez. L, Sentenza n. 12010 del08/08/2003; Cass. Sez. L, Sentenza n. 28381 del 22/12/2005; Cass. Sez.L, Sentenza n. 20998 del 06/08/2019) ha riferito l’ambito di operatività delprincipio di non contestazione ai «fatti giuridici costitutivi della fattispecienon conoscibili di ufficio, ovvero a circostanze dalla cui prova si può inferirel'esistenza di codesti fatti». Riferisce, cioè, tale ambito ai fatti principali, lacui rilevanza giuridica (costitutiva, modificativa, impeditiva o estintiva deldiritto dedotto in giudizio) sia rilevabile solo ad istanza di parte ovvero afatti che, rispetto a codesti, siano qualificabili come secondari.Per essere rilevante sul piano probatorio, la non contestazione deveriguardare fatti storici, e non già la qualificazione giuridica degli stessi ol’applicazione di norme giuridiche, essendo queste ultime attivitàermeneutiche riservate al giudice. Ugualmente, l’onere in oggetto concernele sole allegazioni in punto di fatto della controparte e non anche idocumenti da essa prodotti, rispetto ai quali vi è soltanto l'onere dieventuale disconoscimento, nei casi e modi di cui all'art. 214 c.p.c., o diproporre - ove occorra - querela di falso (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 3022del 08/02/2018). Così come il principio di non contestazione non si applicaalle mere difese (Cass. n. 17966/2016) e a fattispecie (come quella deldiritto al risarcimento danno) il cui accertamento, richiedendo un riscontrosulla condotta, sul nesso di causalità, sull'evento e sul pregiudizio, hacarattere fortemente valutativo, e che, pertanto, devono essereNumero registro generale 12511/2021Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 13315/2026Data pubblicazione 08/05/2026necessariamente ricondotte al thema probandum come disciplinato dall'art.2697 c.c., la cui verificazione spetta al giudice (Cass. Sez. L, Sentenza n.21460 del 19/08/2019). Parimenti, il principio non è applicabile allecontroversie relative a diritti indisponibili (si pensi ai processi instaurati conl’azione di disconoscimento di paternità, in cui il diritto indisponibile èrappresentato dalla filiazione: cfr. Cass. Sez. lav., 30 giugno 2009, n. 15326- sia pure in un obiter dictum - e Cass. Sez. 1, n. 13436/2016) ed aicontratti per quali è prescritta la forma scritta ad substantiam (Cass. Sez.3, 6 agosto 2002, n. 11765; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 25999 del17/10/2018). Non è, infine, applicabile alle eccezioni in senso lato, cometali formulabili anche in appello e rilevabili pure d’ufficio.Orbene, nessuna delle fattispecie elencate è configurabile nel caso di specie.Del resto, l’iscrizione all’albo non è una “condizione dell’azione” o unpresupposto processuale, ma un fatto rilevante ai fini del diritto sostanzialededotto in giudizio ed è dunque soggetto alle regole ordinarie di allegazione,contestazione e prova.Premesso che la mediazione ha natura non contrattuale, l’attore deveallegare di aver svolto attività di mediazione e la propria qualitàprofessionale (mediatore) e l’iscrizione all’albo rappresenta un fatto storicoche qualifica soggettivamente l’attore nel rapporto dedotto. In questaprospettiva l’iscrizione non opera ex se come limite alla giurisdizione, maentra nel processo perché allegata come presupposto della pretesa. Inparticolare, l’iscrizione del mediatore nel registro tenuto dalla Camera dicommercio non opera in via astratta ed avulsa dal giudizio, ma viene inrilievo in quanto fatto storico allegato dall’attore a fondamento della propriaqualità professionale e, dunque, della pretesa azionata. Di conseguenza, seil convenuto non la contesta specificamente, essa diventa fatto pacifico.Il fatto che l’iscrizione sia imposta da norma imperativa non la sottraeautomaticamente al principio di non contestazione: ciò che conta è che sitratti di fatto storico suscettibile di prova, non di una valutazione giuridica.Diversamente opinando, si perverrebbe ad una indebita espansione deipoteri officiosi, in contrasto con il principio dispositivo e con la funzioneNumero registro generale 12511/2021Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 13315/2026Data pubblicazione 08/05/2026acceleratoria e selettiva dell’art. 115 c.p.c.Al contempo, il detto fatto rientra nella sfera di conoscibilità del cliente, benpotendo quest’ultimo recarsi alla Camera di commercio al fine di verificarel’iscrizione dell’intermediario all’albo dei mediatori.L'art. 167 c.p.c., imponendo al convenuto l'onere di prendere posizione suifatti costitutivi del diritto preteso dalla controparte, considera la noncontestazione un comportamento univocamente rilevante ai fini delladeterminazione dell'oggetto del giudizio, con effetti vincolanti per il giudice,che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto noncontestato acquisito al materiale processuale e dovrà, perciò, ritenerlosussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fattostesso dall'ambito degli accertamenti richiesti (Cass. Sez. 3, Sentenza n.10031 del 25/05/2004; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5356 del05/03/2009 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3727 del 09/03/2012).È chiaro, poi, che la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivirispetto ai quali opera il principio di non contestazione esonera il convenutodall'onere di compiere una contestazione circostanziata, ma non da quellodi negare, sia pure genericamente il fatto altrettanto genericamenteallegato (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26908 del 26/11/2020). In ognicaso, nella fattispecie in esame, la [OSCURATO:SOCIETA]. già nell’atto di citazionesi era qualificata proprio come soggetto iscritto all’Albo dei MediatoriMarittimi (punto 1 della citazione).Senza tralasciare che, come si è visto, la contestazione della mancataiscrizione deve essere tempestiva, violando la deduzione tardiva le regolesul contraddittorio.In quest’ottica, l’applicazione del principio di non contestazione risponde aesigenze di lealtà processuale, di affidamento della parte diligente e diparità delle armi. Il convenuto che non contesta la qualità professionale delmediatore, incentrando la difesa su altri profili (inesistenza del nessocausale, mancata conclusione dell’affare, ecc.), induce la controparte aconfidare legittimamente sulla non controversia del requisito soggettivo.Consentire un rilievo officioso successivo equivarrebbe a frustrareNumero registro generale 12511/2021Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 13315/2026Data pubblicazione 08/05/2026l’affidamento processuale e a legittimare condotte difensiveopportunistiche.Peraltro, la soluzione raggiunta è del tutto solidale alla giurisprudenzacostante della Corte, in base alla quale una causa di nullità del contratto,essendo per definizione rilevabile d'ufficio, ben può essere eccepita incomparsa conclusionale, ma a condizione che - a pena di inammissibilità -siano dedotti anche gli elementi che avrebbero dovuto indurre il giudice aravvisarla (v. in particolare, Cass. nn. 22102/2025 e 4867/2024, nonchéaltre come Cass. nn. 30885/2022 e 350/2013).In definitiva, va enunciato il seguente principio di diritto: «Poiché l’iscrizionedel mediatore nel registro previsto dalla l. n. 39/1989 integra un fattostorico qualificante la posizione soggettiva dell’attore nel rapporto dimediazione dedotto in giudizio, essa rientra nel perimetro applicativodell’art. 115 c.p.c. e, ove non specificamente e tempestivamente contestatadal convenuto, deve ritenersi pacifica, con conseguente esonero del giudiceda ogni verifica probatoria. Ne consegue che l’eccezione concernente lamancata iscrizione del mediatore nel relativo albo professionale, seproposta soltanto nella comparsa conclusionale in primo grado, è tardiva».9. Avuto riguardo al terzo motivo, va premesso che, in tema di mediazione,qualora l'attività di intermediazione sia svolta in forma societaria, l'obbligodi iscrizione nell'apposito ruolo grava in primo luogo sulla società in quantotale ed anche sui suoi legali rappresentanti, sul preposto a tale ramod'attività e sugli ausiliari che svolgano l'attività mediatoria per conto dellasocietà (nel caso di specie, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), i qualitutti devono possedere i requisiti previsti dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39e dal regolamento di attuazione approvato con D.M. 21 dicembre 1990 n.452.Invero, l'art. 11 del relativo regolamento di attuazione n. 452 del 1990dispone che, qualora l'attività di mediazione sia esercitata da una società, irequisiti per l'iscrizione nel ruolo devono essere posseduti dal legalerappresentante, il quale, se non iscritto per conto della società stessa, nonpuò esercitare attività mediatoria (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11247 delNumero registro generale 12511/2021Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 13315/2026Data pubblicazione 08/05/202618/07/2003).Tutti coloro che esercitano l'attività di mediazione per conto di impreseorganizzate, anche in forma societaria, devono essere iscritti nell'appositoruolo professionale, a norma dell'art. 3, comma quinto della legge 3febbraio 1989, n. 39, mentre secondo l'art. 11 del relativo regolamento diesercizio dell'attività di mediazione da parte di una società, i requisiti perl'iscrizione nel ruolo debbono essere posseduti dal legale rappresentante diessa ovvero da colui che da quest'ultima è preposto a tale ramo di attività.Ne consegue che per gli ausiliari della società di mediazione è prescrittal'iscrizione nel ruolo solo quando, per conto della società, risultino assegnatiallo svolgimento di attività mediatizia in senso proprio, della qualecompiono gli atti a rilevanza esterna, con efficacia nei confronti dei soggettiintermediati, ed impegnativi per l'ente da cui dipendono; essa non è invecerichiesta per quei dipendenti della società che esplicano attività accessoriae strumentale a quella di vera e propria mediazione, in funzione di ausilioai soggetti a ciò preposti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1507 del 24/01/2007;conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8708 del 09/04/2009).Ciò debitamente premesso, va rilevato che anche con riferimento ai predettidipendenti la contestazione della loro iscrizione all’albo dei mediatori sirivela, per le ragioni esposte in precedenza, tardiva.10. Il quarto motivo è infondato.Va premesso che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione,il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento deldanno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negozialeo legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi allamera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte,mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fattoestintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, edeguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile alcaso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o ilrisarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art.Numero registro generale 12511/2021Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 13315/2026Data pubblicazione 08/05/20261460, risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché ildebitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed ilcreditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la nonancora intervenuta scadenza dell'obbligazione (Cass., Sez. Un., Sentenzan. 13533 del 30/10/2001; conf., di recente, Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n.3587 del 11/02/2021).Se è vero che, in una evenienza del genere, l’onere probatorio ricade acarico del creditore agente, è altrettanto vero che la corte d’appello hafondato il rigetto della doglianza sulla seguente doglianza, che non risultaessere stata contrastata: «Nella fattispecie la pretesa dell'appellante risultainfondata posto che a fronte della domanda di adempimento del contrattodi mediazione così come azionata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. l'appellante (nellasua comparsa di costituzione dinanzi al Tribunale) si era limitato ad unagenerica contestazione di non spettanza della provvigione sulla base diaddebiti di non imparzialità e buona fede del mediatore senza tuttavia dareun reale contenuto alle accuse mosse alla [OSCURATO:SOCIETA]. al fine didimostrare l'incidenza causale degli asseriti comportamenti "dolosi" dellamedesima con riferimento alla fase delle trattative che avevano portatoprima al contatto tra l'appellante e la parte venditrice, tramite la appellata,e poi alla effettiva cessione del natante dalla Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] all'avv. [OSCURATO:PERSONA]».In definitiva, al di là della successiva affermazione concernente laripartizione dell’onere probatorio (che, effettivamente, può prestarsi afraintendimenti), il rilievo formulato dalla corte territoriale attiene al profilo,che logicamente precede quello dell’assolvimento dell’onere probatorio,avente ad oggetto l’attività assertiva.11. Il quinto motivo è infondato.È principio pacifico che il diritto alla provvigione del mediatore nonpresuppone la stipulazione di un contratto di mediazione, potendo sorgereanche da un rapporto di mero fatto, purché l’attività svolta si ponga inrapporto di causalità adeguata con la conclusione dell’affare (artt.1754‑1755 c.c.).In quest’ottica, la corte d’appello, nel richiamare Cass. Sez. 2, 16.1.2018,Numero registro generale 12511/2021Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 13315/2026Data pubblicazione 08/05/2026n. 869, ha ricordato che "il diritto del mediatore alla provvigione sorge tuttele volte in cui la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attivitàintermediatrice, non occorrendo un nesso eziologico diretto ed esclusivo tral'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente cheil mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi dellatrattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontàdelle parti complesso ed articolato nel tempo abbia messo in relazione lestesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire allaconclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata".Ebbene, anche a considerare priva di efficacia, sul piano probatorio, lascrittura privata di mediazione datata 11.7.2009, siccome disconosciuta dalSepe e non sottoposta a verificazione giudiziale, resta incontestata l’attivitàdi intermediazione posta in essere dalla [OSCURATO:SOCIETA] che ha avuto rilevanzacausa ai fini della successiva conclusione dell’affare.12. Il sesto motivo è infondato.L'ordine di esibizione, subordinato alle molteplici condizioni di ammissibilitàdi cui agli artt. 118, 119 c.p.c. e 94 disp. att. c.p.c., costituisce unostrumento istruttorio residuale, che può essere utilizzato soltanto in caso diimpossibilità di acquisire la prova dei fatti con altri mezzi e non per supplireal mancato assolvimento dell'onere probatorio a carico dell'istante e che èespressione di una facoltà discrezionale rimessa al prudente apprezzamentodel giudice di merito, il cui mancato esercizio non può, quindi, formare,oggetto di ricorso per cassazione per violazione di norma di diritto (Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 31251 del 03/11/2021).In ogni caso, il ricorrente non ha neppure dedotto in che terminil’acquisizione, a suo dire, illegittima di informazioni circa l’intestazionedell’imbarcazione acquisita abbia inciso sulla decisione finale poi adottatadai giudici di merito nel senso di riconoscere alla [OSCURATO:SOCIETA] il diritto apercepire la provvigione per l’attività di intermediazione espletata.13. Il settimo motivo è infondato.La corte d’appello ha fondato la conferma della condanna per lite temerariadel Sepe sulla considerazione secondo cui aveva resistito in giudizio nellaNumero registro generale 12511/2021Numero sezionale 222/2026Numero di raccolta generale 13315/2026Data pubblicazione 08/05/2026consapevolezza dell'infondatezza dei propri assunti con specificoriferimento al suo obbligo di pagamento della provvigione al mediatore. Inparticolare, ha affermato che “dall'insieme degli elementi acquisiti algiudizio era possibile trarre il convincimento che l'appellante non poteva, inalcun modo, ritenere giustificato il suo diniego di pagare la provvigione inconseguenza di vicende relative al natante acquistato me che, comunque,non potevano incidere sul diverso e distinto rapporto di mediazione”.Orbene, l'accertamento della responsabilità aggravata, che ricorre quandola parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpagrave, rientra nei compiti del giudice del merito e non è censurabile in sededi legittimità, se adeguatamente motivato (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 13071del 08/09/2003; conf. Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7222 del 04/03/2022).14. Il ricorso va perciò rigettato, non dovendosi neanche regolare le spesedel giudizio di cassazione, in quanto gli intimati non hanno svolto attivitàdifensive.Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrentedell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma delcomma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione civiledella Corte suprema di Cassazione il 29.01.2026, riconvocata in data02.04.2026.Il Consigliere estensore La PresidenteDott. [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]