CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 24012/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a chiestodichiararsi inammissibile il ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Palermo – in parzialeaccoglimento dell’istanza formulata da XXXXXXXXXXXX – ha unificato sotto il vincolo dellacontinuazione i reati giudicati mediante tre distinti gruppi di sentenze e, per l’effetto, harideterminato le relative pene nel modo che segue:a) pena di anni uno, mesi sei e giorni venti di reclusione ed euro 577,00 di multa,determinata relativamente ai seguenti reati:- reato di furto con strappo in concorso, commesso in Palermo il 10/11/2006, concondanna alla pena di mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro duecento di multa, dicui alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti del 23/11/2006 delTribunale di Palermo, passata in giudicato il 09/01/2007;- reati di furto con strappo in concorso, nonché di danneggiamento e di porto diarmi, commessi in Palermo il 31/07/2006, con condanna alla pena di mesi cinque e giornidieci di reclusione ed euro duecento di multa, di cui alla sentenza di applicazione della penasu richiesta delle parti del 05/12/2006 del Tribunale di Palermo, passata in giudicato il20/01/2007;- reato di furto con strappo tentato in concorso, commesso il 06/09/2006 inPalermo, di cui alla sentenza del Tribunale di Palermo del 20/11/2012, confermata dallaCorte di appello di Palermo il 29/09/2014 e passata in giudicato il 20/11/2015, di condannaalla pena di anni uno di reclusione ed euro 310,00 di multa;b) pena di anni uno di reclusione per i seguenti reati:- reato di evasione commesso il 06/03/2007 a Palermo, con condanna alla pena dimesi quattro di reclusione, di cui alla sentenza del 07/03/2007 emessa, all’esito di giudizioabbreviato, dal Tribunale di Palermo, confermata dalla Corte di appello di Palermo il07/11/2007 e passata in giudicato il 22/12/2007;- reato di evasione commesso il 27/02/2007 a Palermo, con condanna alla pena dimesi dieci di reclusione, di cui alla sentenza del Tribunale di Palermo del 30/06/2010,confermata dalla Corte di appello con sentenza del 20/10/2011 e passata in giudicato il09/02/2012;c) pena di anni quattordici di reclusione ed euro tremilasettecento di multa per iseguenti reati:- reati di violazione di domicilio e resistenza a pubblico ufficiale, commessi inPalermo il 19/05/2014, con condanna alla pena di mesi otto di reclusione, di cui allasentenza emessa – all’esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale di Palermo il 18/06/2014,confermata dalla Corte di appello di Palermo in data 17/02/2016 e divenuta irrevocabile il26/01/2017;- fatti, tra loro già unificati, di furto con strappo in concorso e falsa attestazione aun pubblico ufficiale sulla identità propria, posti in essere rispettivamente il 03/08/2015 eMisilmeri e il 17/08/2015 a Ficarazzi, di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di TerminiImerese il 19/04/2017, confermata dalla Corte di appello di Palermo il 06/06/2018,irrevocabile il 29/01/2019, di condanna alla pena di anni quattro, mesi uno e giorni dieci direclusione e seicento euro di multa;- furto con strappo in concorso, di cui alla sentenza emessa dal Tribunale diPalermo il 30/05/2019, confermata dalla Corte di appello di Palermo il 26/02/2020 e passatain giudicato il 08/06/2021, di condanna alla pena di anni uno di reclusione;- reati di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in composizionecollegiale il 22/01/2020, confermata dalla Corte di appello di Palermo il 10/05/2021,irrevocabile il 12/09/2023, di condanna alla pena di anni quattro e mesi quattro di reclusioneed euro millesettecento di multa, ritenuta la continuazione tra i reati di rapina tentata inconcorso (commesso in Palermo, il 30/05/2017), di furto con strappo in concorso(commesso in Palermo, il 13/05/2017), di furto con strappo tentato in concorso (commessoin Palermo, il 15/05/2017), di ricettazione in concorso (commesso in Palermo, il 15/05/2017),nonché alla pena di anni tre di reclusione, ritenuta la continuazione tra i reati di calunnia(commesso in Palermo, il 07/06/2017) e di minaccia per costringere altri a commettere unreato (commesso in Palermo, il 14/8/2017), con pena complessiva fissata in anni sette emesi quattro di reclusione ed euro millesettecento di multa.2. Ricorre per cassazione XXXXXXXXXXXX, a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]Giambruno, deducendo tre motivi, di seguito enunciati entro i limiti strettamente necessariper la motivazione.2.1. Con il primo motivo, vengono denunciati i vizi di violazione di legge e difettomotivazionale, in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., quanto alla illogicaesclusione – con riferimento all’epoca precedente al 2010 – dello stato di tossicodipendentenel quale versava il condannato.2.2. Con il secondo motivo, si deduce violazione degli artt. 81 e 133 cod. pen. Perquanto attiene al terzo gruppo di reati, è stata assunta quale pena base la pena di anni sei direclusione ed euro milleseicento di multa, di cui alla sentenza n. 14, ritenendosi con talesentenza esser stato giudicato il più grave reato, ossia la rapina aggravata di cui al capo a);sarebbe stato necessario, al contrario, scorporare i reati giudicati mediante tale sentenza ecomparare questi con i reati giudicati mediante le altre sentenze. Il Tribunale di Palermo,invece, ha mantenuto ferma la pena per il reato di cui al capo a) della sentenza n. 14 ed haapplicato le ulteriori frazioni di pena per le altre violazioni, di cui alle sentenze sub 14 e sub9, 10, 11 e 12, senza operare alcuna comparazione con riferimento ai reati satellite e, infine,mancando di motivare in ordine ai singoli aumenti.2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata violazione degli artt. 444 e 442 cod.proc. pen. Non è stata computata la riduzione di pena scaturente da tali disposizionicodicistiche, anche sull’aumento di pena inerente ai reati per i quali è stato riconosciuto ilvincolo della continuazione.3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato. 2. Questa Corte ha costantemente affermato, in tema di reato continuato, chel'unicità del disegno criminoso postula l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni dellalegge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità e che la prova di talecongiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi,alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Sez.4, n. 16066 del 17/12/2008, dep. 16/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243632). Il giudicedell'esecuzione, nel valutare l'unicità del disegno criminoso, non può attribuire rilievo ad unprogramma di attività delinquenziale che sia meramente generico, essendo invecenecessaria la individuazione, fin dalla commissione del primo episodio, di tutti i successivi,almeno nelle loro connotazioni fondamentali, con deliberazione, dunque, di carattere nongenerico, ma generale (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, dep. 2016, Bottari, Rv. 267596).L'identità del disegno criminoso deve essere negata qualora, malgrado la contiguitàspazio-temporale ed il nesso funzionale tra le diverse fattispecie incriminatrici, lasuccessione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei reati edemerga, invece, l'occasionalità di quelli compiuti successivamente rispetto a quellocronologicamente anteriori (da ultimo Sez. 6, n. 44214 del 24/10/2012 - dep. 14/11/2012,Natali e altro, Rv. 254793). La ricaduta nel reato e l'abitualità a delinquere non integrano diper sé il caratteristico elemento intellettivo (unità di ideazione che abbraccia i diversi reaticommessi) che connota il reato continuato (Sez. 2, n. 40123 del 22/10/2010, Marigliano, Rv.248862).Le Sezioni Unite di questa Corte hanno ribadito che il riconoscimento dellacontinuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processodi cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, qualil'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singolecausali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e delfatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero statiprogrammati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine,valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultinocomunque frutto di determinazione estemporanea (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017,Gargiulo, Rv. 270074).Inoltre, a seguito della modifica dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen. adoperadella legge n. 49 del 2006, nel deliberare in ordine al riconoscimento della continuazione ilgiudice deve verificare che i reati siano frutto della medesima, preventiva risoluzionecriminosa, tenendo conto se l'imputato, in concomitanza della relativa commissione, eratossicodipendente e se il suddetto stato abbia influito sulla commissione delle condottecriminose alla luce di specifici indicatori quali la distanza cronologica tra i fatti criminosi, lemodalità della condotta, la sistematicità ed abitudini programmate di vita, la tipologia deireati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, le causali, lo stato di tempo e di luogo, laconsumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.3. Lamenta la difesa, a mezzo del primo motivo, la illogicità della esclusione delladedotta condizione di tossicodipendenza, con riferimento ai reati commessi in epocaantecedente al 2010; né risulterebbe chiarita – in ipotesi difensiva - la ragione in base allaquale i reati indicati nel primo e quelli inseriti nel secondo gruppo non siano stati, tra loro,unificati in continuazione, ad onta della contiguità temporale che li avvince. Riguardo adalcuni episodi delittuosi posti in essere successivamente all’anno 2010, poi, sarebbe stataillogicamente esclusa la invocata medesimezza del disegno criminoso, nonostantesussistesse lo stato di tossicodipendente del condannato.3.1. [OSCURATO:PERSONA] dell’esecuzione – contrariamente all’assunto difensivo – ha benesposto le ragioni in forza delle quali è pervenuto alla conclusione, avversata nell’atto diimpugnazione, di fissare l’inizio della condizione di tossicodipendenza del soggetto all’anno2010. Ha chiarito il Tribunale di Palermo, infatti, come la certificazione posta a sostegnodell’istanza collochi la tossicodipendenza del soggetto – sotto il profilo temporale – all’anno2012; l’inizio di tale condizione è stata poi retrodatata – ad opera del giudice dell’esecuzione- all’anno 2010, ossia all’epoca in cui ebbe inizio la convivenza dell’istante con la compagna.Tale retrodatazione è stata operata, da parte del giudice dell’esecuzione, sulla base delledichiarazioni rese da quest’ultima.Aggiunge il Tribunale non aver reputato possibile retrodatare ulteriormente l’iniziodi tale stato di dipendenza, atteso che – per giungere a tale conclusione – sarebbe statonecessario riporre un esclusivo e completo affidamento sulla mera affermazione delcondannato, laddove egli genericamente sostiene di aver da sempre fatto uso di sostanzastupefacente; una dichiarazione che risulta, però, priva di qualsivoglia suffragio di naturadichiarativa o documentale e che, peraltro, non proviene nemmeno direttamentedall’interessato, essendo stata riportata de relato dalla compagna stessa. 3.2. La residua porzione del primo motivo presenta una natura marcatamentefattuale e rivalutativa, essendo tesa a sovrapporre una nuova interpretazione degli elementiemersi, diversa da quella recepita nell’impugnato provvedimento, più che a rilevare un viziorientrante nella rosa di quelli delineati dall'art. 606 cod. proc. pen. Tale operazione, con tutta evidenza, fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso algiudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata da questa Corteregolatrice, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato sulla base di prospettazionialternative, che sostanzialmente si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fattoposti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e differenticanoni ricostruttivi e valutativi dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito,perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di unamigliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concretorealizzata (Sez. 6, n. 5465del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 22256 del26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).3.3. La conclusione inerente al primo motivo di ricorso, quindi, è nel senso chenessun vizio logico argomentativo sia ravvisabile, nella motivazione che sorregge l’avversataordinanza; questa si presenta, al contrario, congruente e lineare, oltre che priva diqualsivoglia spunto di contraddittorietà e non risulta minimamente disarticolata, a fronte delledoglianze difensive.4. Mediante il secondo motivo, sostiene la difesa che - quanto al terzo gruppo direati - non sia stato effettuato lo scorporo; la piana lettura del provvedimento impugnato,però, mostra l’inconsistenza della censura.La pena base indicata dal giudice dell’esecuzione, infatti, è stata fissata nellamisura di anni sei di reclusione ed euro milleseicento di multa, inflitta al ricorrente perl’episodio di rapina aggravata giudicato con la sentenza n. 14 (pronuncia della Corte diappello di Palermo del 12/01/2023); a tale pena sono stati apportati i singoli incrementisanzionatori, tanto per le lesioni aggravate giudicate con la medesima pronuncia, quanto peri reati di cui alle ulteriori sentenze oggetto di unificazione.Quanto alla motivazione dell’entità dei singoli aumenti, del tutto correttamente ilTribunale – relativamente ad alcuni dei reati – ha ritenuto opportuno riportarsi agli aumentigià operati in sede di cognizione, condividendone motivazione ed entità.5. Per ciò che attiene al terzo motivo, esso si incentra sulle riduzioni ex artt. 442 e444 cod. proc. pen., che – stando alla prospettazione difensiva – non sarebbero statecorrettamente effettuate.Il principio di diritto che governa la materia è quello fissato da Sez. 1, n.232 del 18/12/2025, dep. 2026, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 289310 – 01, a mente della quale: ‹‹Intema di applicazione della continuazione "in executivis" tra più reati giudicati conrito abbreviato ed altro oggetto di una sentenza di patteggiamento, la rideterminazione dellapena unica, quando il reato più grave sia individuato in uno di quelli giudicati conrito abbreviato, deve avvenire calcolando gli aumenti di pena per ciascuno degli altri reatigiudicati con rito abbreviato, operando sulla pena così risultante la riduzione predeterminatadi un terzo, ed infine calcolando l'aumento di pena per il reato oggetto della sentenza dipatteggiamento, mantenendo la misura della riduzione già fissata nell'accordo conclusoinnanzi al giudice della cognizione››.Tale operazione è stata correttamente posta in essere dal giudice dell’esecuzione,con riferimento al primo ed al secondo gruppo di reati; quanto al terzo insieme di fatti, ilgiudice dell’esecuzione ha effettuato tale operazione con esclusivo riferimento ai reatigiudicati secondo le forme del rito ordinario. Non vi è chi non rilevi, inoltre, come la censurasia fatta oggetto di una deduzione meramente generica, oltre che priva del precisoriferimento ad uno specifico gruppo di reati.6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere disatteso;segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.Ricorrendone le condizioni, infine, deve essere disposta l’annotazione di cui all’art. 52,comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, recante il “codice in materia diprotezione dei dati personali”. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.