CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 12082/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
.t. HansGiovanni Malsiner, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliataex lege come da indirizzo pec indicato, per procura su foglio separatoallegato al ricorso,- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Longanesi e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege come daindirizzo pec indicato, per procura su foglio separato allegato alcontroricorso,- controricorrente -per la cassazione della sentenza n. 749/2023 della CORTE d'APPELLO diGenova pubblicata il 21.6.2023;Pag. 1 di 11Numero registro generale 19603/2023Numero sezionale 4452/2025Numero di raccolta generale 12082/2026Data pubblicazione 30/04/2026udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 20.11.2025 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] asciugare1. Con sentenza pubblicata il 19.2.2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (in seguito, [OSCURATO:PERSONA]) al pagamento infavore di [OSCURATO:SOCIETA]. (in avanti [OSCURATO:SOCIETA]) al pagamento di euro123.136,27, oltre interessi e rivalutazione, a titolo di risarcimento deldanno.partite di alluminio che aveva in precedenza venduto a due societàstatunitensi. [OSCURATO:PERSONA], tuttavia, aveva omesso di provvedere alla consegnadella merce ai destinatari, i quali non avevano pagato le fatture emesse.[OSCURATO:PERSONA] si costituiva ed eccepiva la nullità dell’atto di citazione,mentre nel merito sosteneva di aver svolto solo la funzione dispedizioniere, incaricata dell’organizzazione del trasporto, e che laconsegna alle destinatarie competesse a un terzo, incaricato dall’attriceper l’effettuazione del trasporto nella tratta in territorio americano.2. La Corte d’Appello di Genova con sentenza pubblicata il 21.6.2023rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], con l’aggravio delle spese delgrado.3. Avverso la suindicata sentenza della corte di merito la Krohnepropone ora ricorso per cassazione, affidata a quattro motivi.Resiste con controricorso la società [OSCURATO:SOCIETA]La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, aisensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.In data 12.3.2025 la [OSCURATO:SOCIETA]. ha depositato la sentenza emessail 6.3.2025 dal Tribunale di Genova, con la quale è stata dichiaratal’apertura del procedimento di liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA], ed hachiesto l’interruzione del procedimento ai sensi dell’art. 143, comma terzo,del codice della crisi di impresa.[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha depositato memoria.Pag. 2 di 11Numero registro generale 19603/2023Numero sezionale 4452/2025Numero di raccolta generale 12082/2026Data pubblicazione 30/04/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Va pregiudizialmente rigettata la richiesta di interruzione delgiudizio avanzata dall’odierna controricorrente società [OSCURATO:SOCIETA]L’apertura del procedimento di liquidazione giudiziale di [OSCURATO:PERSONA] inepoca successiva all’instaurazione del presente giudizio, così comedichiarato, e documentato, dal difensore della controricorrente in data12.3.2025, non produce alcun effetto in questa sede processuale dilegittimità, posto che, giusta principio consolidato nel giudizio dilegittimità, dominato dall'impulso d'ufficio, non trova applicazionel'istituto dell'interruzione del processo per uno degli eventi previstodall'art. 299 ss. cod. proc. civ. (v. Cass. 13 maggio 2025, n. 12831;Cass., 29 gennaio 2016, n. 1757; Cass., 3 dicembre 2015, n. 24635;Cass., 31 ottobre 2011, n. 22624; Cass., Sez. Un., 21 giugno 2007, n.14385; v. altresì, in tema di dichiarazione di fallimento, Cass., 8 giugno2021, n. 15928; Cass., 15 novembre 2017, n. 27143; Cass., 23 marzo2017, n. 7477; Cass., 17 luglio 2013, n. 17450; Cass., 5 luglio 2011, n.14786; Cass., 13 ottobre 2010, n. 21153).Da ciò deriva l’irrilevanza della sopravvenuta apertura delprocedimento di liquidazione giudiziale ex art. 49 codice della crisi diimpresa, che ha sostituito la procedura concorsuale del fallimentodell’imprenditore in stato di insolvenza ex art. 16 L.F.2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia, “in relazione all’art. 360,comma secondo, n. 3, cod. proc. civ.” la violazione dell’art. 345 cod. proc.civ. relativamente all’ammissibilità dei documenti nuovi prodotti in gradodi appello.Con riferimento alla motivazione enunciata dalla Corte d’appello (dapagina 13, riga 11, fino pagina 14, riga 3) lamenta che i documentiprodotti sono idonei a dimostrare: a) la legittimazione passiva che èrilevabile d’ufficio in ogni stato e grado; b) l’adempimento delleobbligazioni assunte come dedotto sin dal primo atto difensivo, sì chenessun nuovo motivo era stato introdotto tardivamente.Pag. 3 di 11Numero registro generale 19603/2023Numero sezionale 4452/2025Numero di raccolta generale 12082/2026Data pubblicazione 30/04/2026In secondo luogo, la Corte d’appello si è espressa, asseritamente, intermini generici avendo affermato che i documenti in questione fossero “ingran parte” di formazione successiva e non fosse dimostrato che la partenon sarebbe stata in grado di produrli in primo grado per causa nonimputabile.[OSCURATO:PERSONA], i docc. da 14 a 25 non potevano essere prodotti prima dellospirare della preclusione ex art. 183, comma sesto, cod. proc. civ. perchésuccessivi a essa. Quanto agli altri documenti formatisi prima delmaturare della preclusione (docc. da D a Q, 12 e 13), la corte avrebbedovuto farsi carico di una motivazione più analitica atta a distinguere idocumenti di terze parti da quelli interni alla società, nonché in ordine allapossibilità, o no, di provvedere alla produzione in primo grado.2.1. Il motivo, poggiante sulla pretesa violazione dell’art. 345 cod. proc.civ., contiene due censure, entrambe inammissibili.Deve essere, tuttavia, puntualizzato che i documenti alla base delmotivo non fanno parte del fascicolo di secondo grado, ma sono quelliallegati all’istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dellasentenza di primo grado del 10.2.2023.2.2. Con la prima censura la ricorrente assume che sulla base delladocumentazione in questione emergerebbero la carenza di legittimazionepassiva, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, e l’adempimento delleobbligazioni assunte come sostenuto sin dal primo atto difensivo, sì chenessun motivo nuovo sarebbe stato introdotto tardivamente.Tale censura non considera la ratio espressa dalla Corte d’appello, laquale, nel ritenere l’inammissibilità della documentazione allegataall’istanza di sospensione del 10.2.2023 e a quella di trattazione oraledell’udienza per la relativa discussione, ha evidenziato come [OSCURATO:PERSONA] conl’atto di appello avesse chiesto l’accertamento della qualifica dispedizioniere e non di vettore. Viceversa, i documenti in questionesarebbero stati prodotti al fine di provare l’avvenuto adempimento dellePag. 4 di 11Numero registro generale 19603/2023Numero sezionale 4452/2025Numero di raccolta generale 12082/2026Data pubblicazione 30/04/2026prestazioni da parte di [OSCURATO:PERSONA] quale vettore. Con il che tali documentisarebbero serviti a supportare un motivo di appello diverso.La ricorrente, pertanto, oltre a postulare in termini meramenteassertori che “nessun motivo nuovo è stato introdotto tardivamente”, haprospettato la censura in termini non aderenti alla sentenza impugnata, diqui la sua inammissibilità dovendosi senz'altro dare seguito ai consolidatiprincipi di diritto, in base ai quali “La proposizione, con il ricorso percassazione, di censure prive di specifiche attinenze al «decisum» dellasentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivirichiesti dall'art. 366, comma primo, n. 4, cod. proc. civ., con conseguenteinammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio» (v. Cass., sez. 6-I, 7settembre 2017, n. 20910; in motivazione, Cass., sez. un., 20 marzo2017, n. 7074; sez. 6-III, 3 luglio 2020, n. 13735).2.3. La seconda censura attiene alla seconda ratio indicata dalla Corted’appello a supporto dell’inammissibilità dei documenti, “perché, in granparte, sono di formazione risalente e non è dimostrato che la parte nonabbia potuto produrli nel giudizio di primo per causa ad essa imputabile”(pagina 13, da riga 14 a riga 17).Osserva la Corte che la doglianza è generica e, come tale, è incontrasto con l’art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ. Fattaeccezione per gli atti di costituzione in mora asseritamente inviati dal“procuratore” americano di [OSCURATO:SOCIETA], la ricorrente allude a documentiprocessuali relativi a un giudizio incardinato negli USA nel marzo del 2022,ma omette di procedere alla loro specifica indicazione. Analogo rilievo valeper gli altri documenti formatisi prima dello spirare della preclusioneprobatoria in primo grado, semplicemente indicati come documenti “[OSCURATO:PERSONA] Q, 12 e 13”.In ogni caso, la ricorrente ha ignorato del tutto la motivazioneesposta dalla Corte d’appello, la quale ha osservato che “Per quantoal giudizio di primo grado (in particolare la sentenza emessa dalla “UnitedPag. 5 di 11Numero registro generale 19603/2023Numero sezionale 4452/2025Numero di raccolta generale 12082/2026Data pubblicazione 30/04/2026States [OSCURATO:PERSONA], S.D. [OSCURATO:PERSONA]” e gli atti e documenti della relativacausa), non sono comunque ammissibili in quanto volti a sostenere lafondatezza di motivo di appello inammissibile, in quanto formulatosuccessivamente alla proposizione dell’appello” (pagina 13, ultimocapoverso, pagina 14, primo capoverso).3. Con il secondo motivo viene denunciato, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio “con riferimento alla carenza di legittimazione passiva incapo a” [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente si duole non essersi considerato dalla corte di meritoche i docc. da 16 a 25 “allegati al fascicolo di secondo grado” dimostranoche [OSCURATO:SOCIETA] ha svolto la sua domanda nei confronti di un soggetto privo dilegittimazione passiva. La Corte d’appello ha omesso di decidere sulpunto, nonostante fosse una questione rilevabile d’ufficio e la formazionesuccessiva degli indicati documenti.3.1. Il motivo è inammissibile.In primo luogo, la censura contenuta nel motivo è inammissibile aisensi dell’art. 360, comma quarto, cod. proc. civ., applicabile rationetemporis, poiché in caso di una doppia pronuncia conforme, sulla basedelle stesse ragioni inerenti alle questioni di fatto oggetto di censura, nonè ammesso il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma primo,n. 5 cod. proc. civ.Nel caso di specie, la corte d’appello ha confermato la decisione delprimo grado in ordine alla sussistenza della responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] qualevettore-spedizioniere, e la ricorrente non ha dimostrato la diversità delleragioni esposte nelle due sentenze con riferimento “ai medesimi fatti” (v.Cass. 29 gennaio 2024, n. 2701; 20 settembre 2023, n. 26934; 28febbraio 2023, n. 5497; 7 maggio 2018, n. 10897; 10 marzo 2014, n.5528).Ricorre l’ipotesi di c.d. “doppia conforme”, ai sensi dell’art. 348-ter,commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura diPag. 6 di 11Numero registro generale 19603/2023Numero sezionale 4452/2025Numero di raccolta generale 12082/2026Data pubblicazione 30/04/2026omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.,non solo quando la decisione di secondo grado sia interamentecorrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le duestatuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo inrelazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che ilgiudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare oprecisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v., Cass. sez. 6-II,9 marzo 2022, n. 7724; 2701/2024, cit.).L’applicabilità nel presente procedimento dell’art. 360, commaquarto, cod. proc. civ. non induce un esito diverso, posto che la previsionenormativa “per le stesse ragioni inerenti ai medesimi fatti” ha, semmai,reso ancor più netta nel riferimento «ai fatti» l’espressione “questioni difatto”, contenuta in quella previgente contenuta nell’art. 348-ter, commiquarto e quinto, cod. proc. civ., dovendosi verificare la conformità delledecisioni rispetto «ai medesimi fatti».3.2. In secondo luogo, la denuncia si colloca fuori dal paradigma dell’art.360, comma primo, n. 5, cod. proc. civ., il quale presuppone lasussistenza di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra leparti, non considerato dal giudice del gravame.La ricorrente non indica nemmeno quale sarebbe il fatto omesso,dovendo intendersi per tale un preciso accadimento o una precisacircostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modoa «questioni» o «argomentazioni» che, pertanto, risultano irrilevanti (v.Cass., sez. I, 29 febbraio 2024, n. 5375; Cass., sez. V, 23 febbraio 2024,n. 4942; Cass., sez. III, 15 febbraio 2024, n. 4163; Cass., sez. lav., 22gennaio 2024, n. 2226; Cass., sez. III, 14 dicembre 2023, n. 35106), masi è limitata alla mera prospettazione della «questione» del difetto dilegittimazione rispetto alla pretesa vantata da [OSCURATO:SOCIETA] sulla base delladocumentazione oggetto di richiesta di produzione, ma a supporto di undiverso motivo di appello, che avrebbe dovuto portare a riformare lasentenza di primo grado e rigettare la domanda svolta da [OSCURATO:SOCIETA].Pag. 7 di 11Numero registro generale 19603/2023Numero sezionale 4452/2025Numero di raccolta generale 12082/2026Data pubblicazione 30/04/20264. Con il terzo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., “violazione di legge … per averritenuto inadempiente” [OSCURATO:PERSONA].La ricorrente segnala che la “documentazione in atti” dimostral’intervenuto adempimento, poiché: a) il container destinato ad AdmiralMetals di Albany NY era stato consegnato all’acquirente; b) la mercedestinata a O’[OSCURATO:PERSONA] di Brighton, Colorado, era statamessa a sua disposizione, ma non l’aveva ritirata perché non autorizzataall’importazione dall’Europa; c) le dichiarazioni del “procuratore”americano di [OSCURATO:SOCIETA] attestavano che [OSCURATO:PERSONA] e MSC, terze parti, eranostate autorizzate al rilascio delle merci che le destinatarie non avevanopagato.5. Con il quarto motivo denuncia “violazione dell’art. 360, comma 1,cod. proc. civ. in relazione alla qualificazione giuridica di [OSCURATO:PERSONA] edall’adempimento delle obbligazioni assunte”.[OSCURATO:PERSONA] si duole non essersi considerato dalla corte di merito cheerroneamente il Tribunale l’aveva qualificata come vettore e non comespedizioniere. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] aveva comunicato a [OSCURATO:PERSONA] che avrebbedovuto eseguire una spedizione F.O.B. Porto di Venezia, mentre le altreoperazioni in USA sarebbero state svolte a spese e cura di WorldwideLogistik Inc.6. Il terzo e il quarto motivo di ricorso, che possono esserecongiuntamente esaminati in quanto connessi, sono inammissibili.6.1. Con il terzo motivo la ricorrente, pur invocando l’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., non specifica in alcun modo quale sia laviolazione in cui sarebbe incorsa la Corte d’appello, ma sollecita il riesamedella questione di fatto. Si deduce l’avvenuto adempimento delleprestazioni gravanti su [OSCURATO:PERSONA] sulla base di documentazione (quellaoggetto dei primi due motivi di ricorso) non ammessa dalla Corte d’appelloin quanto a supporto di un diverso motivo d’impugnazione, e diretta aPag. 8 di 11Numero registro generale 19603/2023Numero sezionale 4452/2025Numero di raccolta generale 12082/2026Data pubblicazione 30/04/2026comprovare l’avvenuto adempimento delle prestazioni quale vettore e noncome spedizioniere secondo la tesi sostenuta in primo grado.6.2. Del pari, con il quarto motivo si chiede a questa Corte, senzaindicare e considerare in alcun modo la motivazione resa dal giudice delgravame, il riesame complessivo del giudizio di fatto svolto sulla base delcompendio probatorio e, segnatamente, sulla interpretazione delle letteredi carico («bill of lading») e sulla conseguente qualifica di [OSCURATO:PERSONA] nonquale mero spedizioniere, ma come vettore-spedizioniere.Questione sulla quale la corte d’appello si è pronunciata (da pagina8, penultimo capoverso, fino a pagina 10, secondo capoverso),evidenziando: “Chiarito che nelle polizze di carico emesse da MSC lasocietà appellante “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l” viene indicata (non come“shipped on board” termine che significa “caricato a bordo” e cheeventualmente può riferirsi alla merce) ma come “shipper” vale dire“caricatore” e non spedizioniere, che corrisponde invece a “freightforwarder”, si deve rilevare che l’indicazione di [OSCURATO:PERSONA] s.r.lcome “caricatore” conferma, invece di smentire, la correttezza dellavalutazione del Tribunale, secondo cui la società appellante avevaassunto, nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., il ruolo contrattuale di “vettorespedizioniere” e che «eventuali società terze incaricate delle singole trattedi trasporto risultano conseguentemente ausiliarie del vettore, conconseguente identificazione di quest’ultimo quale responsabile per fattodelle prime nei confronti del caricatore ex art. 1228 c.c.»: tale espressionedovendosi intendere riferita al caricatore indicato nei “bill of lading”(polizze di carico) emessi da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l (doc. 5 e 6 parteappellata in primo grado) nei quali appunto [OSCURATO:SOCIETA]. è indicataquale caricatore e come destinatari gli acquirenti della merce (societàO’[OSCURATO:PERSONA] di Brighton, Colorado e [OSCURATO:PERSONA] di AlbanyNY), così assumendo il ruolo di spedizioniere-vettore ai sensi dell’art. 1741c.c.”.Pag. 9 di 11Numero registro generale 19603/2023Numero sezionale 4452/2025Numero di raccolta generale 12082/2026Data pubblicazione 30/04/2026La corte d’appello ha poi chiarito, quanto ai (diversi) «bill of lading»emessi da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] che: “[…] nei docc. 2 e 3vengono riprodotti in forma completa e nella seconda pagina di ciascuno diessi si legge “tra le “conditions” al punto … (2. Emissione della polizza dicarico per trasporto combinato 2.1 Con l'emissione della presente - polizzadi carico per trasporto combinato - lo spedizioniere a) si impegna adeseguire e/o a procurare in proprio l'esecuzione dell'intero trasporto dalluogo in cui la merce viene presa in carico nel luogo designato per laconsegna nella presente polizza di carico b) si assume la responsabilità dicui alle presenti condizioni 2.2 Ai fini e fatte salve le disposizioni dellapresente polizza di carico, lo spedizioniere è responsabile degli atti edomissioni di qualsiasi persona dei cui servigi egli si avvale per l'esecuzionedel contratto evidenziato dalla presente polizza di carico). Risulta pertantoper tabulas confermata la correttezza di quanto ritenuto dal Tribunale inmerito al ruolo di spedizioniere vettore ex 1741 c.c. assunto da [OSCURATO:SOCIETA] nel rapporto con [OSCURATO:SOCIETA].”Quanto all’affermazione secondo cui le merci sarebbero statesdoganate e consegnate al destinatario da [OSCURATO:PERSONA]. tramiteKeili Metal, la corte ha precisato che “[…] dal documento 10, come daidocumenti 8 e 9, non risulta affatto che la merce è stata consegnata aidestinatari finali (società O’[OSCURATO:PERSONA] di Brighton, Colorado eAdmiral Metals di Albany NY) indicati nelle polizze emesse da [OSCURATO:SOCIETA] (doc. 4 e 5 appellata primo grado) ma solo che le mercisono state consegnate al soggetto che nelle polizze di carico emesse dalsub-vettore MSC (doc. 2 e 3 appellante primo grado) era stato indicatocome destinatario ([OSCURATO:PERSONA].)” e che nessun rilievoha la clausola F.O.B. “[…] che non ha alcuna correlazione con il contrattodi trasporto, ma soltanto con i contratti di vendita conclusi tra [OSCURATO:SOCIETA].s.r.l. e le società destinatarie della merce (società O’[OSCURATO:PERSONA] RolledMetals di Brighton, Colorado e [OSCURATO:PERSONA] di Albany NY)”.Pag. 10 di 11Numero registro generale 19603/2023Numero sezionale 4452/2025Numero di raccolta generale 12082/2026Data pubblicazione 30/04/2026Mette conto, altresì, rilevare come il quarto motivo da pagina 15,ultimo capoverso, a pagina 26, primo capoverso, risulti pedissequamenteriproduttivo del contenuto del secondo motivo d’appello, salva lacorrezione dell’espressione «bill of landig» con quella «bill of lading”,riportato nella sentenza impugnata (da pagina 5, quarto capoverso, apagina 8, primo capoverso), risultando evidente come la doglianza siarivolta alla Corte d’appello rispetto alla sentenza di primo grado, là dove silegge “Vi è un’ulteriore considerazione, finale da proporre a CodestaEcc.ma Corte d’Appello” (v. pagina 25 del ricorso, ultimo capoverso).7. All’inammissibilità dei motivi consegue l’inammissibilità del ricorso.Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo infavore del controricorrente, seguono la soccombenza.La ricorrente va altresì condannata al pagamento di somma ex art.96, 3° co., c.p.c., ricorrendone i presupposti di legge. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento,in favore del controricorrente: a) delle spese del giudizio di cassazione, cheliquida in complessivi euro 6.200,00 ( di cui euro 6.000,00 per onorari ), oltre aspese generali e accessori di legge; b) della somma di euro 6.000,00 ex art. 96,3° co., c.p.c.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso anorma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione in data 20 novembre 2025.Il PresidenteLuigi Alessandro ScaranoPag. 11 di 11