Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 maggio 2023

Cassazione n. 25675/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla decorrenza ex tunc del provvedimento di revoca - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere ciloglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi cori corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Brescia, nel revocare il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Invero, detto Tribunale reputa che il' reato commesso, consistente nella detenzione illecita di oltre mezzo chilogrammo lordo di cocaina (sequestrata insieme a materiale per il taglio e il confezionamento e alla somma di euro 390,00), sia di tale gravità (poiché sintomatico di una attività di traffico di stupefacenti non certo improvvisata bensì consolidata e strutturata, rivelatrice di contatti con ambienti criminali di notevole livello) da giustificare la revoca ex tunc della misura alternativa alla detenzione.

E aggiunge che proprio la limitatezza delle restrizioni spazio-temporali dil detto affidamento ha consentito a Diop di eludere la misura e più in generale l'intero percorso di socializzazione, al quale il condannato ha inteso aderire solo simulatamente.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla decorrenza ex tunc del provvedimento di revoca - non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere ciloglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi cori corretti argomenti giuridici dal Tribunale di sorveglianza di Brescia, nel revocare il beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale. Invero, detto Tribunale reputa che il' reato commesso, consistente nella detenzione illecita di oltre mezzo chilogrammo lordo di cocaina (sequestrata insieme a materiale per il taglio e il confezionamento e alla somma di euro 390,00), sia di tale gravità (poiché sintomatico di una attività di traffico di stupefacenti non certo improvvisata bensì consolidata e strutturata, rivelatrice di contatti con ambienti criminali di notevole livello) da giustificare la revoca ex tunc della misura alternativa alla detenzione. E aggiunge che proprio la limitatezza delle restrizioni spazio-temporali dil detto affidamento ha consentito a Diop di eludere la misura e più in generale l'intero percorso di socializzazione, al quale il condannato ha inteso aderire solo simulatamente. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 maggio 2023
Sentenza Cassazione n. 25675/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris